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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Acinapura, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Enrico del Prato, giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420210017911601000, emessa dall' , Controparte_3 notificata il 30/05/2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 69.902,86, di cui €
2.035.85 per oneri di riscossione, relativa al mancato pagamento dei contributi annuali per CP_2 le seguenti annualità iscritte ai seguenti ruoli:
1. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1998; 2. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1999;
3. N. 2021/002547 Contributi anno 2000; 4. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2001; Pt_2
5. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2002; 6. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2003;
7. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2004; 8. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2005;
9. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2006; 10. N. 2021/002547 Contributi anno Pt_2 2007; 11. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2008; 12. N. 2021/002547 Contributi Pt_2 anno 2009; 13. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2010; 14. RUOLO N. 2021/002547
Contributi anno 2012; 15. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2013; 16. RUOLO N.
2021/002547 Contributi anno 2014; 17. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2015.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.
212/2000 e omessa allegazione degli atti presupposti lamentandone la mancata notifica ed ha eccepito la prescrizione per decorso del termine di 5 anni.
Costituitasi in giudizio l' , ha contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_2 ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione.
l' non si è costituita nel presente giudizio, stante l'errata notificazione effettuata dal ricorrente CP_4 all'indirizzo pec: dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it, ovvero ad indirizzo digitale riferibile alla
[...]
, e non ad . CP_1 Controparte_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Preliminarmente, si rileva che l'opposizione deve essere dichiarata parzialmente inammissibile, posto che, dall'esame della documentazione in atti, l' non risulta Controparte_1 destinataria di notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, risultando tale notifica effettuata esclusivamente nei confronti di CP_1
all'indirizzo digitale ovvero a PEC riferibile
[...] Email_1 esclusivamente a quest'ultima.
In particolare, l'inammissibilità della domanda è da ricondursi al mancato perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, la mancata individuazione di tale contraddittore necessario impedisce il corretto instaurarsi del contraddittorio rispetto ai rilievi afferenti i vizi di forma dell'atto impugnato.
E' noto come, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi (laddove il ricorrente abbia lamentato vizi contenutistici quali il difetto di motivazione,
l'omessa allegazione dei titoli e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata) vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito;
quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma (cfr. Corte di Cassazione, SEZ. III Civile, Ordinanza n. 3870/2024).
Pertanto, nonostante tale tipologia di opposizione sia stata proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., la stessa è da ritenersi inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
2. Tanto premesso, è possibile valutare esclusivamente l'eccepita prescrizione.
In proposito, ha sostenuto di aver interrotto il termine di prescrizione relativo ai CP_2 contributi pretesi per gli anni in contesa mediante la notifica all'opponente di una pluralità di atti e di diffide di pagamento.
Invero, si rileva che la nota del 27/06/2003 risulta notificata il 22/07/2003, la nota del 30/12/2003 risulta notificata il 19/02/2004, la nota del 14/12/2006 risulta notificata il 2/01/2007, la nota del
19/12/2006 risulta notificata il 5/01/2007, la nota del 16/12/2008 risulta notificata l'8/01/2009, la nota del 27/08/2009 risulta notificata l'8/09/2009, la nota del 15/02/2011 non risulta notificata, la nota del
26/05/2014 non risulta notificata, la nota del 13/07/2013 risulta notificata a mezzo pec il 13/07/2016, la nota del 21/12/2011 risulta notificata a mezzo pec il 21/12/2016, la nota del 24/05/2018 risulta notificata a mezzo pec il 24/05/2018, la nota del 20/05/2019 risulta notificata a mezzo pec il
20/05/2019 e la nota del 29/07/2019 risulta notificata a mezzo pec il 29/07/2019; tali note, indicate da come interruttive del termine di prescrizione dei contributi, non possono CP_2 considerarsi idonee a questo scopo rispetto a tutte le annualità, posto che quelle regolarmente notificate sino all'8/09/2009 (nota del 27/8/2009) riguardano solo parte delle annualità contenute nella cartella di pagamento impugnata;
ne consegue che la successiva nota del 13/07/2016, notificata a mezzo pec in pari data, è intervenuta quando il termine prescrizionale era ormai spirato relativamente alle annualità sino al 2010.
Pertanto, i contributi degli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010 sono prescritti. La stessa conclusione vale relativamente ai contributi dell'anno 2012.
In definitiva, nonostante ritenga genericamente che la prescrizione sia stata interrotta CP_2 con la notifica delle predette note, diversamente, come rilevabile dagli atti di causa, risulta che anche la successiva nota del 24/05/2018, notificata il 25/05/2018, è intervenuta quando la prescrizione era ormai maturata per tale annualità.
3. La doglianza è infondata relativamente ai contributi ed alle sanzioni accessorie delle annualità
2013, 2014 e 2015, per i quali la prescrizione non è maturata.
Infatti, la nota (pec) del 24/05/2018, notificata il 25/05/2018, ha interrotto la prescrizione per le suddette annualità, posto che con tale comunicazione l' notificava al ricorrente il CP_2 provvedimento di iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale dello stesso ed il provvedimento sanzionatorio per omessa regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni dal 2012 al 2017, comunicando l'ammontare degli importi dovuti e delle sanzioni applicate.
Tale termine, inoltre, risulta ulteriormente interrotto dalla nota del 29/07/2019, notificata a mezzo pec il 29/07/2019, in forza della quale i crediti in essa contenuti sono stati iscritti a ruolo ed affidati al
Concessionario per la riscossione.
A tanto consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la non debenza delle somme pretese per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 con la cartella di pagamento opposta, perché prescritte. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. Le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 03420210017911601000, per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' rispetto alle doglianze sui vizi di forma dell'atto Controparte_1 impugnato;
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 03420210017911601000, concernenti i contributi di cui al (1) RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1998, (2) CP_2 Pt_2
N. 2021/002547 Contributi anno 1999, (3) N. 2021/002547 Contributi anno 2000, (4) Pt_2
N. 2021/002547 Contributi anno 2001, (5) N. 2021/002547 Contributi anno 2002, Pt_2 Pt_2
(6) N. 2021/002547 Contributi anno 2003, (7) N. 2021/002547 Contributi anno Pt_2 Pt_2
2004, (8) N. 2021/002547 Contributi anno 2005, (9) N. 2021/002547 Contributi Pt_2 Pt_2 anno 2006, (10) N. 2021/002547 Contributi anno 2007, (11) N. 2021/002547 Pt_2 Pt_2
Contributi anno 2008, (12) N. 2021/002547 Contributi anno 2009, (13) N. Pt_2 Pt_2
2021/002547 Contributi anno 2010 e (14) N. 2021/002547 Contributi anno 2012; Pt_2
-rigetta per il resto il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Acinapura, giusta procura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Enrico del Prato, giusta procura in atti;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420210017911601000, emessa dall' , Controparte_3 notificata il 30/05/2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 69.902,86, di cui €
2.035.85 per oneri di riscossione, relativa al mancato pagamento dei contributi annuali per CP_2 le seguenti annualità iscritte ai seguenti ruoli:
1. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1998; 2. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1999;
3. N. 2021/002547 Contributi anno 2000; 4. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2001; Pt_2
5. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2002; 6. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2003;
7. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2004; 8. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2005;
9. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2006; 10. N. 2021/002547 Contributi anno Pt_2 2007; 11. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2008; 12. N. 2021/002547 Contributi Pt_2 anno 2009; 13. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2010; 14. RUOLO N. 2021/002547
Contributi anno 2012; 15. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2013; 16. RUOLO N.
2021/002547 Contributi anno 2014; 17. RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 2015.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.
212/2000 e omessa allegazione degli atti presupposti lamentandone la mancata notifica ed ha eccepito la prescrizione per decorso del termine di 5 anni.
Costituitasi in giudizio l' , ha contestato con varie argomentazioni la domanda del CP_2 ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione.
l' non si è costituita nel presente giudizio, stante l'errata notificazione effettuata dal ricorrente CP_4 all'indirizzo pec: dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it, ovvero ad indirizzo digitale riferibile alla
[...]
, e non ad . CP_1 Controparte_1
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Preliminarmente, si rileva che l'opposizione deve essere dichiarata parzialmente inammissibile, posto che, dall'esame della documentazione in atti, l' non risulta Controparte_1 destinataria di notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, risultando tale notifica effettuata esclusivamente nei confronti di CP_1
all'indirizzo digitale ovvero a PEC riferibile
[...] Email_1 esclusivamente a quest'ultima.
In particolare, l'inammissibilità della domanda è da ricondursi al mancato perfezionamento del processo notificatorio nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, la mancata individuazione di tale contraddittore necessario impedisce il corretto instaurarsi del contraddittorio rispetto ai rilievi afferenti i vizi di forma dell'atto impugnato.
E' noto come, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi (laddove il ricorrente abbia lamentato vizi contenutistici quali il difetto di motivazione,
l'omessa allegazione dei titoli e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata) vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito;
quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma (cfr. Corte di Cassazione, SEZ. III Civile, Ordinanza n. 3870/2024).
Pertanto, nonostante tale tipologia di opposizione sia stata proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., la stessa è da ritenersi inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.
2. Tanto premesso, è possibile valutare esclusivamente l'eccepita prescrizione.
In proposito, ha sostenuto di aver interrotto il termine di prescrizione relativo ai CP_2 contributi pretesi per gli anni in contesa mediante la notifica all'opponente di una pluralità di atti e di diffide di pagamento.
Invero, si rileva che la nota del 27/06/2003 risulta notificata il 22/07/2003, la nota del 30/12/2003 risulta notificata il 19/02/2004, la nota del 14/12/2006 risulta notificata il 2/01/2007, la nota del
19/12/2006 risulta notificata il 5/01/2007, la nota del 16/12/2008 risulta notificata l'8/01/2009, la nota del 27/08/2009 risulta notificata l'8/09/2009, la nota del 15/02/2011 non risulta notificata, la nota del
26/05/2014 non risulta notificata, la nota del 13/07/2013 risulta notificata a mezzo pec il 13/07/2016, la nota del 21/12/2011 risulta notificata a mezzo pec il 21/12/2016, la nota del 24/05/2018 risulta notificata a mezzo pec il 24/05/2018, la nota del 20/05/2019 risulta notificata a mezzo pec il
20/05/2019 e la nota del 29/07/2019 risulta notificata a mezzo pec il 29/07/2019; tali note, indicate da come interruttive del termine di prescrizione dei contributi, non possono CP_2 considerarsi idonee a questo scopo rispetto a tutte le annualità, posto che quelle regolarmente notificate sino all'8/09/2009 (nota del 27/8/2009) riguardano solo parte delle annualità contenute nella cartella di pagamento impugnata;
ne consegue che la successiva nota del 13/07/2016, notificata a mezzo pec in pari data, è intervenuta quando il termine prescrizionale era ormai spirato relativamente alle annualità sino al 2010.
Pertanto, i contributi degli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010 sono prescritti. La stessa conclusione vale relativamente ai contributi dell'anno 2012.
In definitiva, nonostante ritenga genericamente che la prescrizione sia stata interrotta CP_2 con la notifica delle predette note, diversamente, come rilevabile dagli atti di causa, risulta che anche la successiva nota del 24/05/2018, notificata il 25/05/2018, è intervenuta quando la prescrizione era ormai maturata per tale annualità.
3. La doglianza è infondata relativamente ai contributi ed alle sanzioni accessorie delle annualità
2013, 2014 e 2015, per i quali la prescrizione non è maturata.
Infatti, la nota (pec) del 24/05/2018, notificata il 25/05/2018, ha interrotto la prescrizione per le suddette annualità, posto che con tale comunicazione l' notificava al ricorrente il CP_2 provvedimento di iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale dello stesso ed il provvedimento sanzionatorio per omessa regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni dal 2012 al 2017, comunicando l'ammontare degli importi dovuti e delle sanzioni applicate.
Tale termine, inoltre, risulta ulteriormente interrotto dalla nota del 29/07/2019, notificata a mezzo pec il 29/07/2019, in forza della quale i crediti in essa contenuti sono stati iscritti a ruolo ed affidati al
Concessionario per la riscossione.
A tanto consegue, in parziale accoglimento del ricorso, la non debenza delle somme pretese per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 con la cartella di pagamento opposta, perché prescritte. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. Le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 03420210017911601000, per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' rispetto alle doglianze sui vizi di forma dell'atto Controparte_1 impugnato;
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 03420210017911601000, concernenti i contributi di cui al (1) RUOLO N. 2021/002547 Contributi anno 1998, (2) CP_2 Pt_2
N. 2021/002547 Contributi anno 1999, (3) N. 2021/002547 Contributi anno 2000, (4) Pt_2
N. 2021/002547 Contributi anno 2001, (5) N. 2021/002547 Contributi anno 2002, Pt_2 Pt_2
(6) N. 2021/002547 Contributi anno 2003, (7) N. 2021/002547 Contributi anno Pt_2 Pt_2
2004, (8) N. 2021/002547 Contributi anno 2005, (9) N. 2021/002547 Contributi Pt_2 Pt_2 anno 2006, (10) N. 2021/002547 Contributi anno 2007, (11) N. 2021/002547 Pt_2 Pt_2
Contributi anno 2008, (12) N. 2021/002547 Contributi anno 2009, (13) N. Pt_2 Pt_2
2021/002547 Contributi anno 2010 e (14) N. 2021/002547 Contributi anno 2012; Pt_2
-rigetta per il resto il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021