Art. 1024.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennita' ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennita' ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.