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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2864/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1549/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5080063230079896 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1549/3/2025, pronunciata il giorno 21/11/2024 e depositata il giorno 24/2/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3°, decideva il ricorso n. 992/2024 depositato il giorno 2/2/2024, proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contro il Comune di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 del 17/10/2023, notificata il 16/11/2023, recante richiesta di versamento della Imposta
Municipale Unica anno 2014, per la somma complessiva di € 1.646,00, comprensiva di sorte capitale, sanzioni, interessi e spese.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n.
241 del 1990 e dell'art. 7, commi 1 e 3, della L. N. 212 del 2000. carenza assoluta o grave insufficienza di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 per omessa notifica degli atti prodromici.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 per regolare pagamento dell'IMU 2014.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la estinzione per prescrizione della pretesa impositiva
(quale situazione giuridica sottostante) all'atto oggi impugnato per omessa notifica nei termini di legge.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la estinzione per decadenza della pretesa impositiva
(quale situazione giuridica sottostante) all'atto oggi impugnato per omessa notifica nei termini di legge.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, funzionario del Associazione_1 – servizio contenzioso tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 25/10/2024.
La contribuente ha depositato memorie aggiunte in data 13/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 150,00.
A giudizio della Corte il resistente Comune aveva eccepito la regolare notifica dell'avviso di accertamento
(consegna a persona al servizio del destinatario e successiva comunicazione di avvenuta notifica), spedito tempestivamente, nel dicembre 2019, con il caricamento della relativa raccomandata sul portale di Poste
Italiane; di seguito è stata notificata, sempre tempestivamente (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto, nel 2020, definitivo), l'ingiunzione opposta, con applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario (sul punto è
del tutto consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità).
L'atto, inoltre, originando dall'avviso già notificato, conteneva i dati necessari per un'agevole comprensione della pretesa esercitata e, quindi, la motivazione era certamente sufficiente.
Il Comune, inoltre, rispetto alla censura sull'effettuato pagamento, aveva eccepito trattarsi del pagamento del diverso tributo Tasi. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato il giorno 25/8/2025 e depositato il giorno 1/9/2025. .
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, dirigente del Associazione_1 – servizio contenzioso tributario, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 19/1/2026.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta assorbente la circostanza che in data 30/10/2025, successivamente alla proposizione dell'atto di appello, la ricorrente ha provveduto a pagare integralmente l'importo dell'ingiunzione impugnata, a seguito della notifica dell'intimazione ad adempiere n. 2480063250006479 del 30/04/2025 (atto successivo che richiamava espressamente l'ingiunzione impugnata) senza alcuna riserva di rivalsa.
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che l'appello possa essere deciso nel merito, come richiesto dalla difesa dell'appellante.
L'appellante va pure condannato alle spese per il principio della soccombenza virtuale, avendo provveduto al pagamento successivamente alla proposizione dell'atto di appello.
L'appello è peraltro infondato nel merito.
Quanto al primo motivo di appello, considerato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è di decadenza e non di prescrizione, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.
Quanto al secondo motivo di appello con il quale è stata invocata l'esenzione per abitazione principale, esso
è stato tardivamente introdotto, soltanto con le memorie aggiunte prodotte nel giudizio di primo grado.
Quanto al terzo motivo con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione della sentenza appellata esso è dilatorio e palesemente infondato, essendo invece logicamente e congruamente motivata la sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara l'estinzione del processo e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2864/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1549/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5080063230079896 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1549/3/2025, pronunciata il giorno 21/11/2024 e depositata il giorno 24/2/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3°, decideva il ricorso n. 992/2024 depositato il giorno 2/2/2024, proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, contro il Comune di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 del 17/10/2023, notificata il 16/11/2023, recante richiesta di versamento della Imposta
Municipale Unica anno 2014, per la somma complessiva di € 1.646,00, comprensiva di sorte capitale, sanzioni, interessi e spese.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n.
241 del 1990 e dell'art. 7, commi 1 e 3, della L. N. 212 del 2000. carenza assoluta o grave insufficienza di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 per omessa notifica degli atti prodromici.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della ingiunzione di pagamento n.
5080063230079896 per regolare pagamento dell'IMU 2014.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la estinzione per prescrizione della pretesa impositiva
(quale situazione giuridica sottostante) all'atto oggi impugnato per omessa notifica nei termini di legge.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la estinzione per decadenza della pretesa impositiva
(quale situazione giuridica sottostante) all'atto oggi impugnato per omessa notifica nei termini di legge.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, funzionario del Associazione_1 – servizio contenzioso tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 25/10/2024.
La contribuente ha depositato memorie aggiunte in data 13/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 150,00.
A giudizio della Corte il resistente Comune aveva eccepito la regolare notifica dell'avviso di accertamento
(consegna a persona al servizio del destinatario e successiva comunicazione di avvenuta notifica), spedito tempestivamente, nel dicembre 2019, con il caricamento della relativa raccomandata sul portale di Poste
Italiane; di seguito è stata notificata, sempre tempestivamente (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto, nel 2020, definitivo), l'ingiunzione opposta, con applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario (sul punto è
del tutto consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità).
L'atto, inoltre, originando dall'avviso già notificato, conteneva i dati necessari per un'agevole comprensione della pretesa esercitata e, quindi, la motivazione era certamente sufficiente.
Il Comune, inoltre, rispetto alla censura sull'effettuato pagamento, aveva eccepito trattarsi del pagamento del diverso tributo Tasi. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato il giorno 25/8/2025 e depositato il giorno 1/9/2025. .
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, dirigente del Associazione_1 – servizio contenzioso tributario, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 19/1/2026.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta assorbente la circostanza che in data 30/10/2025, successivamente alla proposizione dell'atto di appello, la ricorrente ha provveduto a pagare integralmente l'importo dell'ingiunzione impugnata, a seguito della notifica dell'intimazione ad adempiere n. 2480063250006479 del 30/04/2025 (atto successivo che richiamava espressamente l'ingiunzione impugnata) senza alcuna riserva di rivalsa.
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che l'appello possa essere deciso nel merito, come richiesto dalla difesa dell'appellante.
L'appellante va pure condannato alle spese per il principio della soccombenza virtuale, avendo provveduto al pagamento successivamente alla proposizione dell'atto di appello.
L'appello è peraltro infondato nel merito.
Quanto al primo motivo di appello, considerato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è di decadenza e non di prescrizione, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.
Quanto al secondo motivo di appello con il quale è stata invocata l'esenzione per abitazione principale, esso
è stato tardivamente introdotto, soltanto con le memorie aggiunte prodotte nel giudizio di primo grado.
Quanto al terzo motivo con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione della sentenza appellata esso è dilatorio e palesemente infondato, essendo invece logicamente e congruamente motivata la sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara l'estinzione del processo e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.