Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 321
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7, commi 1 e 3, della L. N. 212 del 2000; carenza assoluta o grave insufficienza di motivazione

    La Corte di primo grado ha ritenuto la motivazione sufficiente in quanto l'atto impositivo conteneva i dati necessari per un'agevole comprensione della pretesa.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato e che l'ingiunzione fosse stata notificata tempestivamente.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione di pagamento per regolare pagamento dell'IMU 2014

    Il Comune ha eccepito che il pagamento effettuato dalla contribuente si riferiva al tributo Tasi e non all'IMU.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione della pretesa impositiva per omessa notifica nei termini di legge

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio della scissione degli effetti della notifica e che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è di decadenza.

  • Rigettato
    Estinzione per decadenza della pretesa impositiva per omessa notifica nei termini di legge

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio della scissione degli effetti della notifica e che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 321
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 321
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo