Sentenza 26 febbraio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2019, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2017 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/se/dite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a LE PE con sentenza del 17.3.1997, irrevocabile il 13.6•1998 i di condanna alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa. La revoca era disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, per avere il condannato commesso in data 21.7.1998 e 31.1.1999, e quindi nel quinquennio, altri delitti in relazione ai quali gli era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., pena detentiva congiunta a pena pecuniaria con sentenze del Pretore di Asti del 21.7.1998, irrevocabile il 2.7.1999, e del Pretore di Casale Monferrato dell'1.2.1999, irrevocabile il 16.11.1999. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore, articolando due motivi che denunziano violazione della legge penale sostanziale e processuale.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata declaratoria di inammissibilità della domanda di revoca del beneficio, pur costituendo essa mera riproposizione di analoga richiesta già rigettata dal Tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 23.2.2010. 2.2 Con il secondo motiv4denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 168 cod. pen., sul rilievo che le sentenze di patteggiannento del 1998 e del 1999, passate in giudicato prima della L. 26 marzo 2001, n. 128, non avrebbero potuto fondare la disposta revoca ex art.168 cod. pen., comma 1, n.
1. E ciò in quanto la sentenza emessa all'esito della procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen. sarebbe stata "sostanzialmente parificata" alla sentenza di condanna solo per effetto della novellazione dell'art.168 cod. pen. ad opera della legge n. 128 del 2001, mentre in precedenza era stato costantemente escluso che essa, non avendo natura di sentenza di condanna, difettandole l'accertamento giudiziale dell'avvenuta commissione del fatto reato, potesse costituire titolo idoneo alla revoca a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (così: Sez. U, n. 11 del 08/05/1996, Da Leo, Rv. C 1 204826; Sez. U, n. 3600 del 26/02/1997, Bahrouni, Rv. 207245). Con la conseguenza che la nuova disciplina, avente valenza processuale, non avrebbe potuto operare con riferimento a situazioni, come nel caso in disamina, già esaurite prima della sua entrata in vigore. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Privo all'evidenza di giuridico pregio è il secondo motivo. La L. 26 marzo 2001 n. 128 ha introdotto un rimedio revocatorio rimesso al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., (art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 2, L. n. 128/2001), limitandosi a sancire, con la novellazione dell'art. 168 cod. pen., cui è stato aggiunto il comma terzo ("La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative"); la revoca automatica del beneficio pur accordato non con una sentenza di condanna ma di patteggiannento, quando esso sia stato concesso in violazione del limite legale di reiterabilità. Ciò che il legislatore della riforma ha, dunque, affermato è che, ai fini della nuova ipotesi di revoca di diritto, risulta indifferente la tipologia della decisione con cui è stato concesso un beneficio comunque non spettante perché illegittimo, ma non ha certamente "parificato", come sostiene il ricorrente, la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, assegnando a tale simile pronuncia l'idoneità (che non aveva in precedenza) a costituire titolo per la revoca del beneficio. E la giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche prima pronuncia in senso contrario, ha ripetutamente annotato come la nuova normativa, prevedendo un rimedio revocatorio rimesso al giudice dell'esecuzione, avesse valenza processuale e non potesse perciò operare in riferimento a situazioni già esaurite al momento della sua entrata in vigore.
1.1 Al contrario, la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e ss. proc. pen., poiché equiparata, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, (prima: art. 445, comma 1), a una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il diverso principio di diritto, che questa Corte aveva affermato, espresso anche con le sentenze richiamate nell'ordinanza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 08/05/1996, Da Leo, Rv. 204826; Sez. U, n. 3600 del 26/02/1997, Bahrouni, Rv. 207245; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. o 2 03/05/2001, Sormani, Rv. 218526), secondo cui la sentenza di applicazione della pena, non rivestendo natura di vera e propria sentenza di condanna, non poteva costituire causa di revoca del beneficio in precedenza concesso all'imputato ex art. 168 cod. pen., è stato superato da diverso e ormai consolidato orientamento che, proprio partendo dal rilievo dell'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, ha ritenuto che ad essa debbano essere riconosciuti gli effetti giuridici tipici delle pronunce di condanna che non siano espressamente esclusi, non potendosi dubitare, dunque, della sua idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 23/05/2006, Diop, Rv. 233518, i cui principi hanno trovato costante ed uniforme applicazione). Bastando qui solo aggiungere che a tale approdo esegetico la Corte, nella sua più autorevole composizione, è pervenuta, attraverso un elaborato e puntuale percorso ricostruttivo, "ancorando il disposto dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 1 bis alla sua effettiva valenza precettiva" e alla interpretazione autentica fornitane dal legislatore (pur attraverso l'interpolazione dell'art. 629 cod. proc. pen. con la L. 12 giugno 2003 n. 134, che ha assoggettato a revisione anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). E ha, pertanto, ritenuto che "il regime di equiparazione, ricondotto al suo rilievo letterale, oltre che alle esigenze teleologiche perseguite dal legislatore, che ne costituiscono il necessario momento complementare", impediva di proseguire nella linea ermeneutica in precedenza delineata, che privilegiava l'ontologica diversità della sentenza di applicazione della pena rispetto alla sentenza di condanna, per l'assenza nella prima di un accertamento del reato e di un giudizio di colpevolezza, così trascurando "che il nodo cruciale da affrontare non (era) tanto l'accertamento di responsabilità quanto il regime di equiparazione" espressamente sancito dall'art. 445, comma 1 bis.
2. Tanto precisato, meritevole di accoglimento appare il primo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato dà atto (a p.2) che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza del 17.3.1997, era stata già avanzata dal Pubblico ministero e respinta dal Tribunale di Milano con provvedimento, acquisito agli atti, del 23.2.2010, sul presupposto dell'erronea motivazione addotta in quel caso dalla parte istante, che aveva individuato il titolo di revoca del beneficio nel delitto commesso in data 14.5.2004, ben oltre il quinquennio di esperimento, giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 30.1.2008, irrevocabile il 28.10.2008. Ap 3 Senonché, dall'esame degli atti, correttamente richiamati dal ricorrente che ne ha trascritto ampi stralci, risulta che l'organo dell'esecuzione aveva chiesto la revoca del beneficio, "avendo il LE commesso in data 4.5.2004, e quindi nel quinquennio, altro reato per cui è stato condannato con sentenza 1.2.1999 Pretura di Casale Monferrato". E il Tribunale di Milano aveva dato atto in premessa che la domanda si fondava "sulla commissione in data 31.1.1999 del delitto di tentato furto aggravato", di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Pretura di Casale Monferrato dell'1.2.1999, delitto commesso entro i cinque anni dalla pronunzia e dal passaggio in giudicato, tra le altre, della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pavia del 17.3.1997, salvo poi a motivare il rigetto, sul rilievo dell'erronea individuazione del titolo di revoca nel delitto commesso in data 14.5.2004, non mancando, però, di aggiungere che le sentenze di patteggiamento emesse nel 1998 (Pretura di Asti del 22 luglio 1998) e nel 1999 (Pretura di Casale Monferrato dell'1.2.1999); relative a delitti commessi nel quinquennio, non potevano costituire valido titolo per la revoca del beneficio, trattandosi di sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128. Provvedimento che non risulta essere stato oggetto di impugnazione, e, per vero, la parte istante, con avveduto, implicito richiamo alla preclusione del cd. giudicato esecutivo, ha curato di osservare, nel proposto incidente, che il beneficio non era stato revocato, a suo tempo, dal Tribunale di Milano a ragione dell'erronea e comunque diversa richiesta formulata dalla locale Procura. Ma il rilievo, fatto proprio dal provvedimento impugnato, non è esatto in punto di fatto, risultando per tabulas non solo che la precedente richiesta era stata precisa nell'individuazione del titolo della revoca, ancorché imprecisa nell'indicazione della data di commissione del successivo reato, ma anche che la revoca del beneficio era stata negata, pur espressamente considerando le due sentenze di patteggiamento che hanno costituito titolo della revoca oggi impugnata. E a tale decisione ben avrebbe potuto porsi rimedio con lo strumento dell'impugnazione, sicché sul punto si è consolidata la preclusione, restando esclusa la possibilità di formulare una nuova domanda sulla base degli stessi presupposti compresi nel perimetro dello scrutinio già compiuto.
3. Conseguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dal Procuratore della Repubblica di Lodi, al quale va data comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, cui dispone darsi