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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA MA, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/08/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2854 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la istanza con la quale è stata richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a MA LA, nell'ambito di procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA LA deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive. La Corte di appello non ha fornito alcun elemento concreto al quale ancorare la sussistenza del pericolo di fuga del ricorrente, omettendo di confrontarsi con la documentazione difensiva che prova la esistenza di un concreto progetto imprenditoriale del LA in territorio italiano, in cui egli stesso è radicato. Quanto agli spostamenti tra Italia e Albania, sono stati dettati unicamente dalla circostanza che il visto che veniva di volta in volta rilasciato al LA dall'Albania aveva una durata limitata di tre mesi, con l'ovvia conseguenza di un "obbligato" rientro allo scadere di siffatto periodo. Il radicamento in Italia del LA, del resto, è provato dal fatto che - una volta ottenuto un visto con validità annuale - non si è mai più recato nel suo paese di origine e risulta anche provato che la stessa famiglia del LA è radicata in Italia. Quanto al riferimento agli spostamenti in Belgio, questi sono soltanto paventati ed è stato provato che il LA non si sia recato in Belgio negli ultimi anni. Cosicché la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga è solo apoditticamente affermata. Quanto alla adeguatezza e proporzionalità della massima misura custodiale è giustificata con mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite. 2. Invero, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per 2 mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418). 3. Nella specie, il ricorrente censura inammissibilmente le ragioni espresse dal provvedimento impugnato che, sul rilievo della reiterazione della istanza a pochi giorni dal rigetto di analoga istanza da parte della Corte, ha ritenuto inincidenti sulle esigenze cautelari, già ampiamente rappresentate nei precedenti provvedimenti, le allegazioni difensive volte a evidenziare il successo professionale del ricorrente e il suo legame con l'Italia, giustificando - in ragione dei punti di appoggio dello stesso ricorrente in plurimi Paesi - la insostituibilità della misura inframuraria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI LL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2854 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 26/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato la istanza con la quale è stata richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a MA LA, nell'ambito di procedura di consegna a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA LA deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alle allegazioni difensive. La Corte di appello non ha fornito alcun elemento concreto al quale ancorare la sussistenza del pericolo di fuga del ricorrente, omettendo di confrontarsi con la documentazione difensiva che prova la esistenza di un concreto progetto imprenditoriale del LA in territorio italiano, in cui egli stesso è radicato. Quanto agli spostamenti tra Italia e Albania, sono stati dettati unicamente dalla circostanza che il visto che veniva di volta in volta rilasciato al LA dall'Albania aveva una durata limitata di tre mesi, con l'ovvia conseguenza di un "obbligato" rientro allo scadere di siffatto periodo. Il radicamento in Italia del LA, del resto, è provato dal fatto che - una volta ottenuto un visto con validità annuale - non si è mai più recato nel suo paese di origine e risulta anche provato che la stessa famiglia del LA è radicata in Italia. Quanto al riferimento agli spostamenti in Belgio, questi sono soltanto paventati ed è stato provato che il LA non si sia recato in Belgio negli ultimi anni. Cosicché la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga è solo apoditticamente affermata. Quanto alla adeguatezza e proporzionalità della massima misura custodiale è giustificata con mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite. 2. Invero, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per 2 mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Radosavljevic, Rv. 254418). 3. Nella specie, il ricorrente censura inammissibilmente le ragioni espresse dal provvedimento impugnato che, sul rilievo della reiterazione della istanza a pochi giorni dal rigetto di analoga istanza da parte della Corte, ha ritenuto inincidenti sulle esigenze cautelari, già ampiamente rappresentate nei precedenti provvedimenti, le allegazioni difensive volte a evidenziare il successo professionale del ricorrente e il suo legame con l'Italia, giustificando - in ragione dei punti di appoggio dello stesso ricorrente in plurimi Paesi - la insostituibilità della misura inframuraria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/11/2024.