Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Romiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Rimini, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2025, nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.06.2025, in forza dei quali la Prefettura di Rimini ha respinto la richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OL AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe in forza del quale la Prefettura di Rimini ha respinto la richiesta dello straniero di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso;
con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, pubblicata in data 5 novembre 2025, in accoglimento dell’istanza cautelare è stato disposto, motivatamente, il riesame della richiesta del ricorrente da parte della Prefettura di Rimini;
all’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione in forma semplificata;
infatti, in data 18 novembre 2025, all’esito del c.d. “remand” disposto dall’intestato Tar con l’ordinanza cautelare che precede, la Prefettura di Rimini, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ha disposto l’assegnazione dello straniero presso la struttura gestita da -OMISSIS- e sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, con decorrenza dal 19.11.2025;
secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa che il Collegio condivide « il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in giuoco l'assetto degli interessi già definiti con l'atto gravato, restituisce all'autorità l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento di rigetto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un'ordinanza cautelare del G.A. costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento; impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ex multis T.A.R. Roma, Lazio, sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 888) » (Tar Piemonte, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1464);
pertanto, alla luce del provvedimento sopra ricordato, deve ritenersi essere sostanzialmente venuto meno l’interesse del ricorrente al ricorso, con conseguente improcedibilità di quest’ultimo;
le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
OL AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | OL RP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.