Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2026, proposto da
MM AS, rappresentata e difesa dall’Avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada n. 57;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare,
- della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul test, caricato in data 28.10.2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull'aggiornamento INPA del 29.10.2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria ” di cui al Bando del 30.07.2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20,25 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 3 e n. 17 del proprio questionario;
- del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30.07.2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonchè per l'accertamento
dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento dei quiz n. 3 e n. 17 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test;
e per la condanna, ex art. 30 c.p.a.,
dell'Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l'aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Presidente IT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti n. 3 [così formulato: “ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y” ; X = Celine Dion, Y = MA (risposta data dalla ricorrente); X = nave, Y = dirigibile (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); X = film, Y = commedia] e n. 17 [così formulato: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di “propedeutico”” : con le seguenti opzioni: Scolastico; Introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Preliminare (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrati;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e l’improcedibilità del ricorso in relazione al quesito n. 17, rilevato l’intervento in autotutela rispetto al suddetto quesito, con attribuzione di 1 punto, giusta verbale del 23 dicembre 2025, versato in atti, per il resto concludendo per la sua infondatezza;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che:
- l’eccezione di rito concernente il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia sia da disattendere, atteso che esso è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- sia altresì infondata l’ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione al quesito n. 17, considerato che piuttosto al riguardo sia cessata la materia del contendere, avendo la Commissione attribuito il punto preteso dalla ricorrente;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia parzialmente da accogliere per le ragioni di seguito esposte;
Considerato che:
- in relazione al quesito n. 3, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con sentenze nn. 1774, 1776, 1800 e 1813 del 2026, qui richiamate con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: “va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dalla candidata, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;” ;
- diversamente da quanto assunto in ricorso, non può ritenersi che le conoscenze sottese al corretto inquadramento del quesito ed alla individuazione della risposta corrette vadano al di là di quelle rientranti nella cultura generale, tenuto conto che afferiscono a notizie di grande diffusione e, perciò, non di portata specialistica;
- quanto al quesito n. 17, come già rilevato in precedenza, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, atteso che la Commissione è già intervenuta in autotutela, attribuendo 1 punto anche in relazione alla risposta data dalla ricorrente;
- risulta in tal modo superata la prova di resistenza, in quanto, in ragione del punto assegnato con riguardo al quesito n. 17, la ricorrente consegue il punteggio di 21,25/30, quindi l’idoneità;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso debba accogliersi nei limiti suindicati;
- stante la soccombenza reciproca, si ravvisino i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RI |
IL SEGRETARIO