Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera della Giunta comunale di Salerno n. 501 del 23 dicembre 2024, declinatoria del rinnovo della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, della determina dirigenziale n. 330 del 27 gennaio 2025, recante la revoca dell’indizione dell’asta pubblica per l’alienazione del suolo identificato come Unità n. 4, in corrispondenza del “Lido La Conchiglia”, e della delibera del Consiglio comunale di Salerno, recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ND Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La AR s.r.l. (in appresso, A.) impugnava: - col ricorso in epigrafe: -- la delibera (DGC) n. 501 del 23 dicembre 2024, con la quale la Giunta comunale di Salerno si era determinata a non rinnovare la concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915 (rilasciata previa DGC n. 1077 del 20 ottobre 2006), avente per oggetto l’occupazione dell’area in proprietà comunale, ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232 (ex 17), ai fini del mantenimento dello stabilimento balneare denominato “Lido La Conchiglia”; -- la nota del Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Salerno del 27 dicembre 2024, con la quale era stata comunicata detta determinazione; -- ove lesiva, la concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915; - con un primo ordine di motivi aggiunti, la determina n. 330 del 27 gennaio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale del Comune di Salerno, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 328089 del 27 dicembre 2024, aveva revocato la determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021, nella parte in cui recante l’indizione dell’asta pubblica per l’alienazione del suolo identificato come Unità n. 4, in corrispondenza del “Lido La Conchiglia”, ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232; - con un secondo ordine di motivi aggiunti, la DGC di Salerno n. 41 del 28 febbraio 2025, recante la proposta di aggiornamento, e la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Salerno n. 7 del 20 marzo 2025, recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (in appresso, Piano delle alienazioni) nella parte in cui contemplante il menzionato suolo, ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, e i manufatti ivi insistenti, con indicazione di un prezzo a base d’asta pari a € 220.000,00.
2. Alla stregua delle allegazioni delle parti, la vicenda dedotta in giudizio era la seguente.
2.1. Il menzionato suolo, ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, era stato concesso in uso alla A. previa DGC n. 1077 del 20 ottobre 2006 e giusta atto del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, ai fini del mantenimento dello stabilimento balneare denominato “Lido La Conchiglia”, «costituito da un fabbricato di due piani, alcune piscine ed altri manufatti adibiti a servizi».
Esso risultava essere adiacente all’area demaniale marittima ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 133, 134, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 196, pure assegnata in concessione alla A. giusta atto n. 1 del 1° febbraio 2022 (reg. n. 979).
Su tale appezzamento risultavano localizzate svariate strutture a servizio del menzionato stabilimento balneare (ristorante e bar, spogliatoi e servizi igienici, porzione di unità abitativa).
2.2. L’area de qua, era stata inserita, ai fini della relativa dismissione, nel Piano delle alienazioni per il triennio 2021-2023, approvato con DCC n. 25 del 26 luglio 2021.
2.3. In attuazione del suindicato Piano delle alienazioni, essa, unitamente ad altri immobili in titolarità comunale, era stata posta in gara (con denominazione “Unità n. 4 – Lido La Conchiglia”, quantificazione di superficie pari a mq 370, identificazione catastale al foglio 69, particelle 18 e 232, classamento catastale “Ente urbano” e stato d’uso “occupato”), ai fini della relativa alienazione, giusta determina del Dirigente del Servizio Provveditorato n. 5217 del 9 dicembre 2021, nonché previa apposita valutazione tecnico-estimativa, per un prezzo a base d’asta pari a € 55.500,00.
L’art. 3 dell’avviso d’asta aveva previsto che: «L’aggiudicazione dei lotti di cui ai numeri 1, 2 e 4 [ossia l’immobile in conduzione alla A.] indica soggetti a diritto di prelazione è condizionata all’esercizio di tale diritto, nei termini di legge, da parte degli/delle aventi titolo; a questi/e ultimi/e verrà, a tal fine, data comunicazione – a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r – una volta conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario/a. Gli/le aventi titolo potranno esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo offerto dall’aggiudicatario/a… L’aggiudicatario/a del lotto cui sia stato comunicato l’esercizio del diritto di prelazione non potrà vantare alcuna pretesa in relazione al lotto per il quale dovesse essere esercitato tale diritto; in tal caso avrà diritto alla sola restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale e non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Salerno, neppure a titolo di interessi maturati …».
Tanto, in conformità all’art. 13 del Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale («1. Il diritto di prelazione al prezzo corrispondente alla maggiore offerta valida risultante dall’esperimento d’asta è riconosciuto in favore di: a) soggetti di cui all’art. 11 comma 1 lettera c; b) soggetti attuatori dei comparti edificatori previsti nel PUC, nel caso di vendita dei relativi diritti edificatori; la prelazione potrà essere esercitata pro quota da ciascun proprietario avente facoltà, ovvero dai soli soggetti attuatori dei comparti, che eserciteranno tale diritto con conseguente proporzionale accrescimento della quota stessa; c) altri soggetti che ne hanno titolo previsto dalla legge …»).
In esito all’espletata procedura ad evidenza pubblica, il “Lido La Conchiglia” era stato provvisoriamente aggiudicato in favore di OR AE (in appresso, S. R.), resasi offerente dell’importo di € 131,922,00.
In applicazione dell’art. 3 dell’avviso d’asta, il Comune di Salerno con nota del 4 maggio 2022, prot. n. 95739, aveva invitato la A. ad eventualmente esercitare il diritto di prelazione.
La società interpellata, con nota dell’11 maggio 2022, prot. n. 115879, si era avvalsa della facoltà accordatale, e cioè all’acquisto dell’immobile posto in gara al medesimo prezzo offerto dalla S.
2.4. Successivamente, la A., con note del 21 novembre 2022, prot. n. 291141, e del 6 dicembre 2023, prot. n. 272101, sollecitava e diffidava l’amministrazione procedente, rimasta inerte, a perfezionare la richiesta prelazione.
Nelle more dell’ancora non definita procedura di alienazione immobiliare, nonché in esito agli incontri tenutisi tra le parti il 26 febbraio 2024 ed il 15 marzo 2024, emergeva che il corrispettivo di vendita non risultava sufficientemente remunerativo per l’ente locale, non essendosi tenuto conto dell’edificazione esistente sul suolo messo all’asta.
Alla luce di tale sopravvenienza, la A., con nota del 30 aprile 2024, prot. n. 102330, prospettava al Comune di Salerno l’ipotesi di “vendita diretta” del cespite in questione ad un prezzo più remunerativo rispetto a quello di aggiudicazione.
Riproponeva, quindi, tale soluzione all’ente locale interpellato con nota del 23 luglio 2024, prot. n. 190436.
In riscontro, il Comune di Salerno, con nota del 14 novembre 2024, prot. n. 273603, rappresentava che: - mediante la procedura di alienazione immobiliare in itinere «potrebbe non essere stato adeguatamente tutelato l'interesse pubblico prevalente», in quanto «nell'avviso pubblico non appare compiutamente valorizzato l'intero compendio presente, così che l'alienazione, alle attuali condizioni, sarebbe pregiudizievole per il predetto interesse pubblico»; - «allo stato, dunque, non risulta possibile la definizione del procedimento mediante l'aggiudica»; - «tanto, ferma l'adozione, da parte di ciascun organo competente, di ulteriori e separati provvedimenti».
2.5. Questa Sezione – adita dalla A. con ricorso iscritto a r.g. n. 903/2024, proposto avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Salerno nella conclusione dell’avviato procedimento di alienazione immobiliare – con sentenza n. 2519 del 27 dicembre 2024, accertava, in capo all’amministrazione resistente, l’«obbligo di provvedere in maniera espressa e definitiva in merito alla stipula o meno del contratto di vendita con la A., in riscontro alla dichiarazione di prelazione alle condizioni di aggiudicazione provvisoria (note del 21 novembre 2022, prot. n. 291141, e del 6 dicembre 2023, prot. n. 272101)», facendo, comunque, «salva ogni eventuale determinazione in autotutela (peraltro adombrata nella nota comunale del 14 novembre 2024, prot. n. 273603) circa l’avviata procedura di alienazione immobiliare, avuto precipuo riguardo alla remuneratività del prezzo posto a base d’asta, in rapporto al quale è stata formulata».
2.6. Nella stessa data di pubblicazione della suindicata pronuncia giurisdizionale, il Comune di Salerno esternava, con la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024 e la susseguente comunicazione del 27 dicembre 2024, la determinazione di non rinnovare la concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, e, nel contempo, comunicava l’avvio del procedimento di revoca della determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021, nella parte in cui recante l’indizione dell’asta pubblica per l’alienazione del suolo identificato come Unità n. 4, denominato “Lido La Conchiglia”, ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232.
Tanto, segnatamente, sulla scorta del rilievo della «non compiuta valorizzazione dell’intero compendio presente sul suolo oggetto di asta pubblica, che, in base al principio di accessione, sarà in diritto di proprietà di questo ente allo scadere della concessione in essere, così che l’alienazione alle attuali condizioni potrebbe essere pregiudizievole per il predetto interesse pubblico» (così la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024), e, quindi, in ragione dell’interesse pubblico alla massima valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ed al congruo apprezzamento del cespite posto in gara in funzione della remuneratività dell’importo a base d’asta.
In altri termini, il prezzo (€ 55.500,00) posto a base d’asta nella procedura indetta con determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021 si sarebbe rivelato sottostimato rispetto all’effettivo valore dell’area de qua, non essendosi tenuto conto che i corpi di fabbrica non amovibili su quest’ultima realizzati sarebbero stati acquisiti in proprietà comunale per effetto dell’accessione destinata a perfezionarsi al prossimo scadere della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915 («alla attualità, sulle particelle oggetto della concessione si è ingenerato un unicum inscindibile con le costruzioni ivi realizzate e, pertanto, la massima valorizzazione può essere attuata entrando in possesso contestualmente delle opere e del suolo»: così la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024).
2.7. La preannunciata revoca della determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021 era, poi, disposta, ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, con la determina n. 330 del 27 gennaio 2025.
Ciò, essendosi, segnatamente, ritenuto che «dal riesame complessivo dell’interesse pubblico – sotteso alla procedura di alienazione mediante asta pubblica indetta con la determinazione dirigenziale n. 5217/2021 – lo stesso sia meglio tutelato attraverso il mancato rinnovo della concessione n. 22915/2007 e, alla prossima scadenza del 31 dicembre 2025, l’acquisizione anche dei beni immobili realizzati sul suolo comunale concesso, onde procedersi alla migliore valorizzazione dell’intero compendio così formato».
2.8. Susseguiva, ancora, l’adozione della DGC n. 41 del 28 febbraio 2025 e della DCC n. 7 del 20 marzo 2025, recanti l’aggiornamento del Piano delle alienazioni.
In particolare, nella menzionata DGC n. 41 del 28 febbraio 2025 si annotava che «le principali modifiche in termini di valore, riguardano … l'immobile al Lungomare Tafuri in applicazione degli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta n. 501/2024»: immobile (corrispondente al “Lido La Conchiglia”) che veniva stimato in € 220.000,00 (in luogo degli ex ante indicati € 55.500,00) e destinato all’alienazione previa (nuova) procedura ad evidenza pubblica.
3. La ricorrente insorgeva contro i suindicati provvedimenti comunali.
In estrema sintesi, lamentava:
a) col ricorso introduttivo avverso la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024, che: aa) la revoca mascherata dall’atipica e intempestiva disdetta dell’ormai rinnovata concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, oltre a non essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, non troverebbe giustificazione in una delle condizioni codificate dall’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con esclusione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, quale, appunto, il provvedimento concessorio); ab) in difetto di un idoneo titolo costitutivo o traslativo, sarebbe stata erroneamente postulata in capo al Comune di Salerno la proprietà dei manufatti realizzati sull’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, i quali sarebbero, ricaduti, invece, nella proprietà della A., in quanto preesistenti al rilascio della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915; ac) l’esigenza di valorizzazione del bene comunale (in ragione della non computata incidenza del soprasuolo) sarebbe stata rappresentata – a guisa di interesse pubblico giustificativo della determinazione adottata – in termini perplessi e incongruenti, tenuto conto che i manufatti insistenti sulla suindicata area in titolarità dell’ente locale formerebbero un “unicum inscindibile” con quelli insistenti sull’adiacente area demaniale marittima ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 133, 134, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 196, pure assegnata in concessione alla A. giusta atto n. 1 del 1° febbraio 2022 (reg. n. 979); ad) l’amministrazione intimata avrebbe, quindi, ricollegato la divisata valorizzazione del cespite immobiliare in sua proprietà alla condizione futura e incerta che la concessionaria si determinasse a dismettere (piuttosto che a rimuovere) i manufatti insistenti sull’area demaniale marittima e costituenti un “unicum inscindibile” con quelli insistenti sulla limitrofa area in proprietà comunale; ae) in violazione del principio del “contrarius actus”, la Giunta comunale avrebbe finito per impingere nelle valutazioni sottese al Piano delle alienazioni per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale, senza il necessario coinvolgimento di quest’ultimo; b) con i primi motivi aggiunti avverso la determina dirigenziale n. 330 del 27 gennaio 2025, che: ba) la revoca dell’asta pubblica per l’alienazione del “Lido La Conchiglia” non avrebbe trovato giustificazione nella condizione all’uopo codificata dall’avviso approvato con determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021, ossia in sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, bensì sulla nuova valutazione di circostanze e interessi preesistenti; bb) essa non sarebbe stata, inoltre, assistita dalla determinazione dell’indennizzo spettante ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990; bc) al pari della DGC n. 501 del 23 dicembre 2024, la stessa: bca) in difetto di un idoneo titolo costitutivo o traslativo, avrebbe postulato in capo al Comune di Salerno la proprietà dei manufatti realizzati sull’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, i quali sarebbero, ricaduti, invece, nella proprietà della A., in quanto preesistenti al rilascio della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915; bcb) avrebbe rappresentato – a guisa di interesse pubblico giustificativo della determinazione adottata – in termini perplessi e incongruenti l’esigenza di valorizzazione del bene comunale (in ragione della non computata incidenza del soprasuolo), tenuto conto che i manufatti insistenti sulla suindicata area in titolarità dell’ente locale formerebbero un “unicum inscindibile” con quelli insistenti sull’adiacente area demaniale marittima ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 133, 134, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 196, pure assegnata in concessione alla A. giusta atto n. 1 del 1° febbraio 2022 (reg. n. 979); bcc) in difetto di un sotteso interesse pubblico concreto e attuale, avrebbe, quindi, ricollegato la divisata valorizzazione del cespite immobiliare in sua proprietà alla condizione futura e incerta che la concessionaria si determinasse a dismettere (piuttosto che a rimuovere) i manufatti insistenti sull’area demaniale marittima e costituenti un “unicum inscindibile” con quelli insistenti sulla limitrofa area in proprietà comunale; bcd) in violazione del principio del “contrarius actus”, avrebbe finito per impingere nelle valutazioni sottese al Piano delle alienazioni per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale, senza il necessario coinvolgimento di quest’ultimo; bd) il Comune di Salerno avrebbe configurato, in termini perplessi e contraddittori, a guisa di revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 un provvedimento recante i connotati sostanziali dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 (stante il ravvisato vizio ab origine infirmante la programmata alienazione del bene pubblico), pur in difetto dei relativi presupposti applicativi; be) le controdeduzioni alle osservazioni rassegnate dall’interessata il 20 gennaio 2025 (prot. n. 14415) alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 328089 del 27 dicembre 2024 sarebbero erronee e incongruenti, segnatamente, laddove ripudianti il rinnovo automatico della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, perfezionatosi prima della comunicazione della DGC n. 501 del 23 dicembre 2024, e laddove predicanti l’acquisto per accessione dei manufatti insistenti sul bene comunale (suscettibile di procurare l’apprezzamento di quest’ultimo), nonostante si trattasse di modulo acquisitivo riferito dall’art. 12 della citata concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, esclusivamente alle opere realizzate, a differenza di quelle controverse, nel corso del rapporto concessorio; c) con i secondi motivi aggiunti avverso la DGC n. 41 del 28 febbraio 2025 e la DCC n. 7 del 20 marzo 2025, che queste ultime: ca) in violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, non sarebbero state comunicate alla A., nonostante incidessero sui manufatti in sua proprietà; cb) nella misura in cui includenti il soprasuolo dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, sarebbero risultate prive del relativo oggetto e, quindi, nulle per mancanza di un elemento essenziale, costituito dalla puntuale individuazione del bene immobile destinato all’alienazione (inconfigurabile, se non a valle del necessario frazionamento rispetto all’edificazione insistente sull’adiacente area demaniale marittima ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 133, 134, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 196, e se non sulla scorta di apposita relazione tecnico-estimativa munita di protocollo e data certa); cc) siccome concernenti cespiti in proprietà della A., sarebbero state adottate in difetto di attribuzione e avrebbero determinato una illegittima e sviata appropriazione usurpativa del soprasuolo in favore dell’ente locale; cd) nella misura in cui incidenti sulle attività assentite col provvedimento unico n. 57 del 12 dicembre 2006, si sarebbero sostanziate in provvedimenti impliciti in autotutela non assistiti dai presidi partecipativi e motivazionali all’uopo necessari; ce) in carenza di istruttoria e di motivazione, avrebbero difettato di una puntuale individuazione del bene immobile destinato all’alienazione, di un’apposita relazione tecnico-estimativa munita di protocollo e data certa, di una opportuna valutazione della pendenza del contenzioso amministrativo instaurato dalla A., dell’inscindibilità dell’edificazione esistente sull’area comunale controversa e sull’adiacente area demaniale marittima, del pregiudizio derivante alla A. dalla divisata alienazione del bene in favore di terzi.
4. Con successiva memoria difensiva, la ricorrente deduceva, altresì, a suffragio della censura rubricata retro, sub n. 3.aa, che quello di cui alla concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, sarebbe stato un rapporto di locazione soggiacente alla disciplina dell’art. 27 della l. n. 392/1978, rinnovatosi, in assenza di rituale e tempestivo preavviso, fino al 31 dicembre 2030.
5. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Salerno, eccepiva l’infondatezza delle impugnazioni proposte, nonché l’inammissibilità e l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti, l’inammissibilità del profilo di censura irritualmente rassegnato con la giammai notificata memoria difensiva richiamata retro, sub n. 4, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo circa le sollevate questioni dominicali, relative alla titolarità del soprasuolo dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, non sono accreditabili le sollevate eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti.
1.1. In particolare, non è configurabile l’inammissibilità del summenzionato mezzo di gravame in ragione della dedotta natura endoprocedimentale della DGC n. 41 del 28 febbraio 2025, con esso avversata, siccome consistente in una mera “proposta” di aggiornamento del Piano delle alienazioni, indirizzata all’organo consiliare di governo dell’ente locale.
Ciò, in quanto l’atto in parola risulta impugnato con i secondi motivi aggiunti, a guisa di atto presupposto, unitamente alla DCC n. 7 del 20 marzo 2025, la quale costituisce la determinazione finale oggettivamente lesiva della posizione attorea, dacché ritraente l’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, tra i cespiti destinati all’alienazione, con un valore di stima (€ 220.000,00) superiore a quello (€ 131,922,00) offerto in prelazione dalla A.
1.2. L’eccepita tardività dei secondi motivi aggiunti non è, poi, ricollegabile alla dedotta circostanza che essi figurano notificati (in data 27 giugno 2025) a distanza di oltre 60 giorni dallo scadere (in data 12 aprile 2025) del periodo di pubblicazione della DCC n. 7 del 20 marzo 2025 nell’Albo pretorio.
Al riguardo, giova rammentare che, per ius receptum, il termine decadenziale per impugnare le delibere comunali inizia a decorrere, nei confronti dei soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi da esse, dalla data di loro notifica o conseguita piena conoscenza, mentre inizia a decorrere, nei confronti degli altri soggetti, dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3227/2018; , TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 998/2018; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 105/2019; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 4709/2019; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2499/2021; n. 734/2024; TAR Marche, Ancona, sez. II, n. 713/2024).
Ebbene, è evidente che la A. trovasi a rivestire una posizione differenziata rispetto all’immobile controverso, e, quindi, rispetto alle vicende provvedimentali che ne hanno comportato il reinserimento nel Piano delle alienazioni con un valore di stima ampiamente incrementato rispetto al prezzo offerto in prelazione.
E ciò, perché: - al momento dell’adozione DGC n. 41 del 28 febbraio 2025 e della DCC n. 7 del 20 marzo 2025, pendeva già il presente giudizio, concernente la medesima area da esse (nuovamente) destinata all’alienazione, nonché vertente anche sulla proprietà del corrispondente soprasuolo; - la A. è stata titolare del rapporto di concessione dell’area in parola (oltre che di quella immediatamente adiacente) ed ha esercitato il diritto di prelazione ai fini dell’acquisto della stessa nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica revocata col provvedimento gravato con i primi motivi aggiunti.
2. Sempre in rito, coglie nel segno l’amministrazione resistente, allorquando eccepisce l’inammissibilità del profilo di censura irritualmente e tardivamente rassegnato dalla ricorrente mediante mera memoria difensiva, giammai notificata alla controparte, e incentrato sull’assunto che quello di cui alla concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, sarebbe stato un rapporto di locazione soggiacente alla disciplina dell’art. 27 della l. n. 392/1978, rinnovatosi, in assenza di rituale e tempestivo preavviso, fino al 31 dicembre 2030.
In questo senso, è appena il caso di ricordare che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 113; sez. VI, 19 maggio 2022, n. 3964; sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10981; 10 settembre 2024, n. 7509; sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1076; TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 marzo 2024, n. 1714; 25 luglio 2024, n. 4378; 1° agosto 2025, n. 5800).
3. Ancora in limine è da reputarsi sussistente, ad avviso del Collegio, la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sulle questioni dominicali sollevate da parte ricorrente con riferimento al soprasuolo dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ab, 3.bca, 3.be e 3.cc).
Ed invero, tali questioni rivestono carattere pregiudiziale e incidentale rispetto a quella della legittimità del mancato rinnovo della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, della revoca della procedura di alienazione indetta con determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021 e del reinserimento dell’area controversa nel Piano delle alienazioni, previa rideterminazione del relativo valore di stima, e sono da intendersi, quindi, attratte all’orbita della cognizione dell’adito giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm.
4. Subito dopo, le questioni in parola si rivelano, nel merito, destituite di fondamento.
4.1. L’impianto difensivo attoreo sconta, in primis, l’equivoco di fondo che la A., per la sola circostanza di essere stata legittimata, giusta provvedimento unico n. 57 del 12 dicembre 2006, (non già alla costruzione, bensì soltanto) alla ristrutturazione del corpo di fabbrica ed alla sistemazione delle aree esterne del “Lido La Conchiglia”, nonché alla realizzazione di un pontile a mare sul suolo in proprietà comunale, ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, avrebbe acquisito, ipso iure, la proprietà dei manufatti anzidetti, in assenza di alcun comprovato titolo all’uopo idoneo (originario o derivativo) ed a dispetto della regola dell’accessione ex artt. 934 e 936 cod. civ., operante a beneficio dell’ente locale proprietario del menzionato suolo.
Per converso, le evidenze documentali del processo restituiscono un assetto dominicale diverso rispetto a quello propugnato dalla ricorrente.
In particolare:
- con istanza del 20 marzo 1969, prot. n. 18460, Amato Teresa, in qualità di originaria titolare del “Lido La Conchiglia” (poi ceduto dalla sua avente causa, Zarrillo Angiolina, alla A. con atto del 17 novembre 2004), localizzato sull’aera demaniale marittima assegnatale in concessione, aveva richiesto al Comune di Salerno la licenza per eseguire lavori di risistemazione dello stabilimento balneare (mediante installazione di n. 8 cabine), allegando una planimetria della zona ritraente la demarcazione tra la predetta area demaniale marittima e l’area in proprietà comunale, su cui già risultavano insistere manufatti (spogliatoi del personale dello stabilimento e del bar con i servizi igienici; parte del ristorante con la cucina; spogliatoi per gli avventori; servizi igienici con il bagno per disabili ad uso degli ospiti dello stabilimento balneare; porzione di unità abitativa per il resto localizzata sull’adiacente area demaniale);
- questi ultimi non figuravano inventariati nell’elenco allegato sub lett. D al menzionato atto di cessione del 17 novembre 2004, stipulato in favore della A.;
- gli stessi risultavano ricadere sul terreno comunale ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, il quale – come acclarato in apposita Conferenza di servizi istruttoria convocata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Salerno con nota del 1° giugno 2006, prot. n. 59754 (cfr. DGC n. 1077 del 20 ottobre 2006) – giammai era stato assegnato in concessione a privati, ancorché fossero contemplati nel progetto di cui all’istanza del 22 dicembre 2004, prot. n. 112803, in accoglimento della quale era stato emesso il cennato provvedimento unico n. 57 del 12 dicembre 2006;
- ben consapevole di occuparla sine titulo, la ricorrente, con istanza del 14 agosto 2006, prot. n. 84074, richiedeva all’ente locale di concederle in uso la menzionata area in sua proprietà e provvedeva al pagamento delle dovute indennità di occupazione sine titulo;
- di qui, poi, il rilascio della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, previa DGC n. 1077 del 20 ottobre 2006.
Da quanto sopra è, dunque, agevole inferire che la A. giammai ha avrebbe potuto divenire proprietaria di manufatti dalla medesima (nemmeno realizzati ab origine, bensì) unicamente trasformati, insistenti sull’area controversa, prima che quest’ultima fosse pervenuta nella sua legittima disponibilità in forza del necessario titolo concessorio.
4.2. Prova, comunque, troppo l’argomento attoreo secondo cui, a tenore del punto 12 della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915 («nei casi di scadenza, revoca o decadenza, le opere non amovibili e/o di difficile rimozione, anche abusivamente realizzate, restano acquisite al patrimonio del Comune, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato»), l’acquisizione al patrimonio comunale del soprasuolo dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, sarebbe stata inconfigurabile, concernendo opere preesistenti alla costituzione del rapporto concessorio.
Ed invero, la clausola richiamata non risulta circoscrivere la propria portata applicativa ai manufatti realizzati all’indomani dell’instaurazione del rapporto concessorio e milita proprio nel senso di codificare in via convenzionale l’operatività del modulo dell’accessione ex art. 934 cod. civ. (cfr., in punto di acquisizione gratuita delle opere non amovibili realizzate su area demaniale marittima in concessione, Corte giust. UE, 11 luglio 2024, C-598/22; Cons. Stato, sez. VII, 14 ottobre 2025, n. 8024).
D’altronde, appare del tutto irragionevole e abnorme opinare che l’ex concessionario dell’area comunale possa vantare pretese dominicali sulle opere non amovibili e/o di difficile rimozione ivi insistenti per il solo fatto di averle realizzate o di averne conseguito la materiale disponibilità nel periodo di occupazione sine titulo della medesima area comunale.
5. Neppure accreditabile è l’ordine di doglianze secondo cui la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024, avrebbe dissimulato una sostanziale revoca dell’ormai perfezionato rinnovo della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, senza essere assistita dai presidi partecipativi propri dell’autotutela decisoria né da alcuna delle condizioni applicative codificate dall’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.aa).
Al riguardo, giova, innanzitutto, rammentare che la citata concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915, stabilisce, al punto 1, che «alla scadenza la presente si rinnova automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, salvo revoca per pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'amministrazione concedente», e, al punto 6, che, «ai fini di quanto indicato nelle condizioni generali sopra riportate, il concessionario è invitato a far pervenire, almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, apposita comunicazione dalla quale si evinca che intende proseguire nel rapporto concessorio».
Ora, ad avviso del Collegio, è da escludersi che, al di là del nomen iuris utilizzato nel citato punto 1, il modulo rescissorio ivi contemplato, per come in concreto attuato dal Comune di Salerno, possa essere attratto all’orbita della revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, difettando, sul piano ontologico, il sotteso presupposto applicativo, costituito dall’adozione di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, rimuovibile con successivo provvedimento di secondo grado, e cioè difettando il perfezionamento del rinnovo tacito del rapporto concessorio. Mentre sono da ritenersi, piuttosto, integrati gli estremi propri della disdetta di quest’ultimo. Disdetta che costituisce la proiezione estintiva civilistica del paradigma della 'concessione-contratto' (alla cui sfera operativa è ascrivibile la clausola contenuta nel citato punto 1), che si sostanzia in una dichiarazione dell’amministrazione concedente (la quale, prima della scadenza della concessione, comunica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere: cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6448; TAR Lazio, Latina, 24 marzo 2015, n. 268) e che esprime, cioè, «semplicemente la volontà di non rinnovare la concessione alla scadenza» (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8226).
Tanto chiarito, l’amministrazione resistente, per il tramite della DGC n. 501 del 23 dicembre 2024 e della susseguente comunicazione dirigenziale di disdetta prot. n. 327904 del 27 dicembre 2024, risulta aver tempestivamente (ossia ben prima della scadenza corrente al 31 dicembre 2025), motivatamente (ossia in ragione del rappresentato interesse ad «ottenere la massima valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, rientrando – nel caso specifico – nel possesso del bene completo di tutte le opere costruite sullo stesso che, già da ora, si dichiara di non voler demolire») e, quindi, legittimamente manifestato la propria determinazione di non voler rinnovare la concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915.
6. Privi di pregio sono, altresì, i profili di censura rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.ac-ad, volti a contestare la sussistenza del ravvisato interesse pubblico alla congrua valorizzazione del bene comunale, giustificativo della dichiarata disdetta del rapporto concessorio.
Innanzitutto, essi risultano basarsi sull’assunto, smentito dai rilievi formulati retro, sub n. 4, che il soprasuolo dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, ricadrebbe in proprietà della A. Ma, per effetto dell’acclarata inconsistenza di tale assunto, restano destituiti dell’argomento della pretesa aleatorietà dell’acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti localizzati sull’area anzidetta e della connessa valorizzazione di quest’ultima, trattandosi di evenienza non condizionata dall’esercizio di prerogative dominicali demolitorie da parte della concessionaria.
In altri termini, la ricorrente non può fondatamente dolersi dell’asserita natura futura e incerta della divisata acquisizione del fondo controverso al patrimonio comunale, la cui sottesa determinazione è, piuttosto, da reputarsi appieno ricompresa nella sfera di disponibilità dell’amministrazione resistente, espressamente dichiaratasi intenzionata non già a demolire le opere costruite sul menzionato fondo, bensì a rientrare nel possesso di quest’ultimo unitamente alle prime, ai sensi del punto 12 della concessione del 28 novembre 2006, rep. n. 22915 (cfr. DGC n. 501 del 23 dicembre 2024).
Neppure soccorre l’impostazione attorea l’argomento secondo cui dette opere costituirebbero un “unicum inscindibile” con quelle insistenti sull’area demaniale marittima ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 133, 134, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 189, 194, 196.
Se anche così fosse – il che appare, invece, dubbio, in assenza di perspicue allegazioni in tal senso, fatta salva l’unità abitativa condivisa tra l’area demaniale marittima e l’area in proprietà comunale –, non si intende, infatti, come il collegamento tra i corpi di fabbrica insistenti sul complessivo compendio immobiliare possa impedire, da un lato, la divisata valorizzazione del soprasuolo del fondo ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, e giustificare, d’altro lato, la rendita di posizione rivendicata dalla A., onde lucrare un più vantaggioso prezzo di acquisto del bene, per il solo fatto di essere concessionaria dell’adiacente area demaniale marittima.
7. Non è, poi, fondatamente predicabile il denunciato vizio di incompetenza sia dell’organo giuntale sia dell’organo dirigenziale a ‘ritirare’ il bene controverso dal Piano delle alienazioni approvato dall’organo consiliare di governo dell’ente locale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.ae e n. 3.bcd).
Ed invero, tanto la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024, quanto la determina dirigenziale n. 330 del 27 gennaio 2025, nell’abdicare alla prosecuzione del rapporto concessorio con la A. ed alla vendita del fondo ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, al prezzo offerto in prelazione, non hanno contravvenuto alla direttiva di alienazione impartita con la DCC n. 25 del 26 luglio 2021, ma hanno soltanto orientato quest’ultima nel senso della valorizzazione del fondo anzidetto ad un prezzo più remunerativo, così come, d’altronde, ratificato dal medesimo Consiglio comunale nella DCC n. 7 del 20 marzo 2025, recante il nuovo Piano delle alienazioni.
8. Transitando ora allo scrutinio dei primi motivi aggiunti, merita favorevole apprezzamento l’ordine di doglianze rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.bd, e incentrato sulla violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/1990.
9. Al riguardo, occorre rimarcare, in punto di fatto, che:
- il Comune di Salerno, nell’approvare, con delibera consiliare n. 25 del 26 luglio 2021, l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2021-2023, ha incluso l’area controversa (ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232) tra gli immobili destinati all’alienazione, attribuendole il classamento catastale nella categoria “Ente urbano” e, previa valutazione tecnico-estimativa a cura del Settore Provveditorato – Ufficio Patrimonio prot. n. 26240 del 9 febbraio 2021, un valore pari a € 55.500,00 (cfr. determina del Dirigente del Settore Provveditorato n. 5217 del 9 dicembre 2021);
- in dettaglio, a tenore della citata valutazione tecnico-estimativa: «L'area oggetto della presente stima risulta di proprietà per il solo diritto di superficie del Comune di Salerno, mentre la proprietà superficiaria appartiene alla società A. che su di essa ha realizzato delle strutture per stabilimento balneare denominato "La Conchiglia". Il suolo si trova nella zona del Lungomare Clemente Tafuri all'altezza del Grand Hotel Salerno ed è sottoposto rispetto al livello stradale di oltre 5,00 m. Adiacente all'area comunale vi è la fascia demaniale della quale la predetta società detiene una porzione, giusta concessione demaniale n. 19/2019, sulla quale risultano essere presenti ulteriori porzioni di immobili destinati all'attività balneare. L'area è identificata nel catasto del Comune di Salerno al foglio 69, particella 232, di mq 370 – Ente urbano. In origine, all'impianto del 1974, la particella era parte della originaria particella 17 di mq 696 – Incolto sterile. Con il frazionamento SA0196234/2010 la particella diede origine prima al mappale 231 di mq 170 e poi fusa con la particella 18 per creare l'attuale 232 di mq 280 – Ente Urbano. Sulla provenienza del bene non si sono reperiti atti certi negli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, anche se è da presumere che questa porzione di suolo sia direttamente connesso alle aree costituenti la confinante strada Lungomare Clemente Tafuri. D'altronde ne è testimonianza l'intestazione catastale della particella già dal 1974»;
- più in dettaglio, la medesima valutazione tecnico-estimativa, ha ripartito il cespite censito in catasto al foglio 69, particella 232, tra la proprietà superficiaria della A. sui corpi di fabbrica ivi esistenti, con classamento in categoria D8 (“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, comprendente anche gli stabilimenti balneari), e la proprietà del Comune di Salerno sul suolo di relativa localizzazione, con classamento a guisa di “Ente urbano”;
- di qui, dunque, la fissazione in € 55.500,00 del prezzo a base di gara, indicato nell’avviso d’asta pubblica indetta con la determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021;
- all’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di S. R. (giusta verbale d’asta del 30 dicembre 2021), al prezzo offerto di € 131.922,00, è susseguito l’invito alla prelazione rivolto alla concessionaria A. con nota del 4 maggio 2022, prot. n. 95739;
- a tale invito la ricorrente ha fornito riscontro positivo con nota dell’11 maggio 2022, prot. n. 115879;
- successivamente, con note del 21 novembre 2022, prot. n. 291141, e del 6 dicembre 2023, prot. n. 272101, la medesima ricorrente ha sollecitato e diffidato l’amministrazione procedente a perfezionare la richiesta prelazione;
- nelle more dell’ancora non definita procedura di alienazione immobiliare, nonché in esito agli incontri tenutisi tra le parti il 26 febbraio 2024 ed il 15 marzo 2024, è emerso che il corrispettivo di vendita non era sufficientemente remunerativo per l’ente locale, non essendosi tenuto conto dell’edificazione esistente sul suolo messo all’asta;
- alla luce di tale sopravvenienza, la A. con nota del 30 aprile 2024, prot. n. 102330, ha anche prospettato al Comune di Salerno l’ipotesi di “vendita diretta” del cespite in questione ad un prezzo più remunerativo rispetto a quello di aggiudicazione;
- ha, quindi, riproposto tale soluzione all’ente locale interpellato con nota del 23 luglio 2024, prot. n. 190436;
- in riscontro, il Comune di Salerno, con nota del 14 novembre 2024, prot. n. 273603, ha rappresentato che: -- mediante la procedura di alienazione immobiliare in itinere «potrebbe non essere stato adeguatamente tutelato l'interesse pubblico prevalente», in quanto «nell'avviso pubblico non appare compiutamente valorizzato l'intero compendio presente, così che l'alienazione, alle attuali condizioni, sarebbe pregiudizievole per il predetto interesse pubblico»; -- «allo stato, dunque, non risulta possibile la definizione del procedimento mediante l'aggiudica»; -- «tanto, ferma l'adozione, da parte di ciascun organo competente, di ulteriori e separati provvedimenti»;
- di qui, poi, l’adozione della determina dirigenziale n. 330 del 27 gennaio 2025 e della DCC n. 7 del 20 marzo 2025, con le quali il Comune di Salerno ha riconsiderato la remuneratività del prezzo a base di gara (€ 55.500,00) del bene controverso posto in alienazione.
10. Ebbene, a fronte di una simile vicenda fattuale e procedimentale, militano, a suffragio delle proposizioni attoree, le seguenti argomentazioni, già articolate dalla Sezione, nella sentenza n. 2003 del 28 novembre 2025, con riferimento ad una fattispecie omologa, inerente alla revoca della procedura di alienazione di altro lido balneare.
10.1. Innanzitutto, è evidente che, prima dell’indizione della poi revocata procedura di alienazione immobiliare, il Comune di Salerno si è trovato nella piena disponibilità dei poteri, degli strumenti e dei tempi istruttori per verificare se il fondo ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, ricadesse nella sua piena proprietà o fosse gravato dal diritto di superficie indicato nella valutazione tecnico-estimativa a cura del Settore Provveditorato – Ufficio Patrimonio prot. n. 26240 del 9 febbraio 2021; e cioè di verificare se vi fosse e quale fosse il titolo costitutivo o traslativo del menzionato diritto di superficie, così come di verificare se le opere insistenti sull’area de qua fossero state da esso acquistate per accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ.
Ed è, quindi, evidente che l’ente locale resistente, nella fase preparatoria dell’espletata procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’esatta individuazione del bene immobile messo all’asta e del relativo valore a base di gara, ha operato in maniera del tutto superficiale, obliterando i necessari approfondimenti istruttori propedeutici in merito all’effettiva consistenza del cespite sottoposto ad alienazione e, segnatamente, alla titolarità del relativo soprasuolo («il Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale – Ufficio Patrimonio» – recita, appunto, la DGC n. 501 del 23 dicembre 2024 – solo «all’esito degli approfondimenti svolti ha rilevato che potrebbe non essere stato adeguatamente tutelato l’interesse pubblico prevalente … detta circostanza, in particolare, deriva dalla non compiuta valorizzazione dell’intero compendio presente sul suolo oggetto di asta pubblica, che, in base al principio di accessione, sarà in diritto di proprietà di questo ente allo scadere della concessione in essere, così che l’alienazione alle attuali condizioni potrebbe essere pregiudizievole per il predetto interesse pubblico»).
10.2. Da quanto sopra discende inequivocabilmente che il modus agendi osservato dal Comune di Salerno nell’individuare il cespite immobiliare posto in alienazione e nel determinarne il prezzo a base d’asta si è rivelato ab origine infirmato da vizi di eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’erroneità, del travisamento fattuale, del difetto del presupposto e di istruttoria, i quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma 1, della l. n. 241/1990, hanno comportato l’annullabilità degli adottati atti della procedura ad evidenza pubblica ed hanno, quindi, integrato gli estremi propri dell’annullamento d’ufficio contemplato dal successivo art. 21 nonies.
Viceversa, l’amministrazione resistente, in sede di autotutela, ha esercitato – a suo dire – il potere di revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, il quale esigeva, come dalla stessa riconosciuto: - l’emersione di nuovi motivi di interesse pubblico ovvero la sopravvenienza di circostanze insussistenti e non prevedibili al momento dell’adozione dei provvedimenti rimossi, che avrebbero, potuto, ad es., configurarsi in caso di innovazioni normative incidenti sulla perdurante opportunità dell’operazione ovvero in caso di rilevante e inopinata variazione del valore di mercato del cespite immobiliare posto in alienazione o di sopraggiunta necessità di modifica funzionale o di occorsa alterazione dell’assetto materiale dello stesso; - ovvero una riconsiderazione dell’originaria situazione di fatto sulla base di una diversa valutazione dell’interesse pubblico, che avrebbe potuto, ad es., configurarsi in caso di riprogrammazione complessiva della titolarità e della gestione del patrimonio immobiliare comunale. Ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, dove il potere in concreto esercitato si basa sulla sussistenza di vizi genetici di legittimità degli atti adottati – ossia dell’erroneità, del travisamento fattuale, del difetto del presupposto e di istruttoria inficianti l’individuazione del regime proprietario e del corrispondente valore economico del fondo ubicato in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censito in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, – i quali, in quanto scongiurabili in base al canone di adeguatezza e completezza istruttoria dell’agere amministrativo ex art. 6, lett. b, della l. n. 241/1990, avrebbero imposto l'adozione di un atto di annullamento d'ufficio dell’indizione dell’asta pubblica, da assumersi nel rispetto delle regole enunciate dall'art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; TAR Lazio, Roma, sez. III, 26 aprile 2019, n. 5340; sez. I, 26 maggio 2020, n. 5531; cfr. anche, con riferimento ad una fattispecie similare, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 7 dicembre 2020, n. 2723, secondo cui, «pur essendo stato il provvedimento impugnato qualificato formalmente, da parte dell'amministrazione, quale provvedimento di revoca, in realtà, si tratta di un annullamento di ufficio di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, atteso che trattasi dell'adozione di un provvedimento di autotutela che trova il suo fondamento nella riconosciuta illegittimità dell'atto su cui va a incidere e non, invece, dell'adozione di un provvedimento di revoca di cui all'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990»).
In tale prospettiva, come statuito da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza n. 1115 del 15 maggio 2023, con riferimento ad una ipotesi di rimozione in autotutela ti un titolo edilizio, «giova rammentare … che gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto sostanziale e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell'adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 3/2003; sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).
Ciò posto … – prosegue la pronuncia richiamata – al di là dell’utilizzo delle diciture “annullamento d’ufficio – revoca” e “revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990” … è indubbio che la misura … adottata non sia riconducibile all’orbita applicativa dell’art. 21 quinquies (“Revoca del provvedimento”) della l. n. 241/1990, bensì all’orbita applicativa della decadenza e dell’autoannullamento, la relativa motivazione risiedendo, rispettivamente, da un lato, nel venir meno di una oggettiva ed essenziale condizione idoneativa di legittimazione dell’intervento ex ante assentito … e, d’altro lato, nell’insussistenza dei requisiti di conformità antisismica della struttura edificata, nonché nelle incongruenze progettuali afferenti all’impostazione della quota di gronda e alla pendenza della falda, ossia in circostanze ritenute infirmanti la legittimità dei rilasciati titoli edilizi (e non, di certo, nella sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, nell’imprevedibile mutamento della situazione di fatto ovvero nella rivalutazione dell'interesse pubblico originario)».
10.3. A riprova dell’inapplicabilità dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 alla fattispecie in esame, milita, d’altronde, la circostanza che, in passato, il legislatore aveva specificamente tipizzato, per successivamente sopprimerla, una ipotesi ‘ibrida’ di annullamento d’ufficio ‘ad tempus’ ricollegata alla salvaguardia degli interessi finanziari-erariali a fronte dell’operato illegittimo dell’amministrazione, quale, appunto, quella, nella sostanza, plasmata dal Comune di Salerno.
Trattasi, segnatamente, dell’art. 1, comma 136, della l. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), abrogato dall'art. 6, comma 2, della l. n 124/2015, il quale stabiliva che «al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso … l'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».
10.4. Alla luce delle superiori considerazioni, coglie, dunque, nel segno la difesa attorea, allorquando lamenta che la determina dirigenziale n. 5217 del 9 dicembre 2021 è stata rimossa in autotutela con la qui gravata determina dirigenziale n. 330 del 27 gennaio 2025 (non già in via di revoca, bensì) in via di annullamento d’ufficio, in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, e, quindi, anche oltre il termine di 12 mesi previsto dalla versione vigente dell’art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 (riveniente dalla modifica introdotta dall’art. 63, comma 1, del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021) e, comunque, anche oltre il termine di 18 mesi previsto dalla versione previgente del medesimo art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 (riveniente dalla modifica introdotta dall’art. 6, comma 1, lett. d, n. 2, della l. n. 124/2015).
Il provvedimento in autotutela nella specie tardivamente adottato, ha, pertanto, comportato l'ingiustificata sottrazione del bene della vita (l’acquisto dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232) su cui la A. aveva ragionevolmente confidato: il limite temporale normativamente prefissato all'esercizio del potere pubblico, del quale la tutela dell’affidamento riposto dal privato nella stabilità delle determinazioni assunte in proprio favore costituisce la ratio, non avrebbe potuto, infatti, essere legittimamente obliterato dal Comune di Salerno.
10.5. Nemmeno può invocarsi contro il superiore approdo la previsione di cui all’art. 21 nonies, comma 2 bis, della l. n. 241/1990 a tenore della quale «i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1».
Ciò, non solo in quanto non risulta che la ricorrente abbia reso dichiarazioni qualificabile in termini di falsità né, tanto meno, una simile circostanza risulta accertata con sentenza passata in giudicato, ma anche, e soprattutto, in quanto è proprio la formulazione della lex specialis da parte dell’amministrazione resistente ad aver potuto ingenerare in essa l’affidamento circa la congruità del prezzo posto a base di gara e, vieppiù, del rialzo dalla medesima offerto in sede di prelazione.
Come argomentato retro, sub n. 10.1-2, l’amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente trincerarsi dietro lo schermo della sopravvenienza di elementi circostanziali ex ante non conosciuti per ragioni imputabili al proprio operato, piuttosto che all’ipotetico contegno reticente o decettivo della A., nonché dietro lo schermo della rivalutazione dell’interesse pubblico alla luce della sopravvenienza anzidetta.
Come statuito da TAR Puglia, Lecce, sez. III, 6 agosto 2025, n. 1283, a suffragio dei superiori approdi, deve, infatti, osservarsi che: «La "scoperta" sopravvenuta di nuovi elementi istruttori e/o documentali successivamente all'adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti – imputabile (precipuamente) al soggetto che ha beneficiato del provvedimento ampliativo o del vantaggio economico – non potendo la negligenza dell'Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell'esercizio del potere. In sostanza, il differimento del termine iniziale per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio deve essere determinato dall'impossibilità per l'amministrazione, a causa del comportamento (falso o subdolo) dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado».
In dettaglio, la pronuncia dianzi richiamata, che si riferisce ad una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella in esame (dove l’amministrazione aveva rimosso in autotutela – peraltro incanalandosi nell’appropriato alveo applicativo dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – l’aggiudicazione di un immobile in favore del prelazionario agrario a seguito della ex post rilevata insussistenza della funzione di pertinenza strumentale del bene alienato legittimante l’esercizio della facoltà ex artt. 8 della l. n. 590/1965 e 22 sexies, comma 2, della l. r. Puglia n. 4/2013), ha enunciato che: «… non emerge la falsa, nel senso di non veritiera, prospettazione di parte, nei termini necessari richiesti dalla norma evocata al fine di rendere inapplicabile il predetto termine ragionevole ex lege, risultando incontestato e accertato che il ritiro d'ufficio dell'atto favorevole al ricorrente si basa su un più approfondito esame istruttorio di documenti che l'amministrazione regionale poteva e doveva diligentemente conoscere (o quanto meno acquisire) … Invero, non risulta convincente la tesi espressa dalle parti resistenti secondo le quali, nella specie, il termine per l'esercizio dei poteri di annullamento d'ufficio deriverebbe "dalla effettiva conoscenza dei profili di illegittimità dell'atto, nel caso di specie dal[la] … data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulta che il fabbricato … è privo di destinazione agricola. Ribadisce, pertanto il Tribunale che, da un lato, è stata la stessa Regione … a richiedere all'odierno ricorrente, in esecuzione di apposita normativa e sulla base dell'istruttoria dalla stessa compiuta, se intendesse o meno esercitare il diritto di prelazione agraria su tutto il compendio immobiliare de quo ivi compreso il fabbricato e, dall'altro, la stessa aveva certamente (almeno potenzialmente) la disponibilità della documentazione all'uopo necessaria; dall'altro, il suddetto certificato di destinazione urbanistica … era certamente conoscibile o nella disponibilità dalla medesima Regione, in quanto proprietaria della relativa area. Del resto, era stata la stessa Regione … nell'avviare e gestire il procedimento di che trattasi a qualificare l'area suddetta di natura agricola, senza che in proposito si possa addebitare al privato ricorrente alcuna ipotesi di inerzia omissiva in allegazioni documentali, sicché a ben vedere il contestato atto di ritiro si è basato più semplicemente in una più accorta istruttoria e acquisizione di documenti che, tuttavia, ben potevano e dovevano essere tempestivamente acquisiti dalla stessa titolare del procedimento de quo, senza che in proposito, quanto alla c.d. svista documentale, possa esservi stato alcun apporto causale da parte del ricorrente».
10.6. A questo punto, il Collegio, lungi dal pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi eventualmente esercitabili in prosieguo dal Comune di Salerno (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.), e all’esclusivo fine di evidenziare il nucleo critico della vicenda procedimentale dedotta in giudizio, non può esimersi dall’osservare che, a fronte dell’oggettiva incongruenza occorsa in sede di individuazione del regime proprietario e del corrispondente valore dell’area ubicata in Salerno, località Torrione, via Lungomare Clemente Tafuri, n. 2, e censita in catasto al foglio 69, particelle 18 e 232, ai fini della sua divisata alienazione in favore di terzi, l’attività rimediale esperibile dall’amministrazione avrebbe dovuto incanalarsi in una direzione diversa da quella illegittimamente prescelta (annullamento d’ufficio schermato dietro il ‘nomen iuris’ della revoca), la quale fosse ragionevolmente conservativa dell’espletata procedura ad evidenza pubblica, ma fosse, nel contempo, idonea a neutralizzare gli effetti distorsivi dei vizi di erroneità, travisamento fattuale, difetto del presupposto e di istruttoria circa l’effettiva titolarità del diritto di superficie sull’area anzidetta.
In concreto, a fronte di una proposta di vendita e di una speculare offerta di acquisto che risultavano, all’evidenza, riferite – secondo il paradigma civilistico della presupposizione – alla sola proprietà del suolo, al netto delle opere ivi realizzate, nulla impediva all’amministrazione resistente di avvalersi dello strumento della convalida codificato dal comma 2 dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 («È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole»), non soggiacente al termine tassativo annuale di cui al precedente comma 1, specificando, in via di autotutela conservativa, che oggetto dell’alienazione era, appunto, unicamente la prima, e non anche le seconde, in modo da mantenere riservata a sé la titolarità di queste ultime e di salvaguardare, così, il propugnato interesse pubblico alla piena valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
10.7. Onde apprezzare l’irragionevolezza della soluzione adottata dal Comune di Salerno in luogo di altre meno radicali, giova rammentare l’autorevole disamina elargita in subiecta materia da Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385.
«La dottrina pubblicistica – recita la pronuncia richiamata – ha sempre ritenuto ammissibile il fenomeno della "convalescenza" dell'atto amministrativo. La possibilità per l'amministrazione di concludere il riesame del proprio operato con una decisione di carattere conservativo trova fondamento nel principio generale di economicità e conservazione dei valori giuridici e nella garanzia del buon andamento dell'agire amministrativo.
A seconda della specie di vizio da emendarsi, è stata nel corso del tempo elaborata una articolata tassonomia di atti ad esito confermativo, dei quali fanno parte: la conferma, la ratifica, la convalida, la rettifica, la conversione e la sanatoria.
Sul piano della ricostruzione sistematica, l'insieme di tali istituti è stato ricompreso nella categoria dell'autotutela, ovvero della potestà generale dell'amministrazione di prevenire o risolvere le controversie sulla legittimità dei propri atti, inquadrandoli fra i procedimenti di secondo grado.
In particolare, la pubblica amministrazione ha la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato.
Al pari dell'istituto romanistico della convalida del contratto annullabile, la convalida amministrativa trae anch'essa origine dalla necessità di rimediare alla "rottura" del collegamento funzionale tra fattispecie concreta e fattispecie astratta, ma si distingue dall'omonimo istituto civilistico, in quanto: nel diritto privato, la convalida si attua attraverso atti e comportamenti negoziali della parte che potrebbe avvalersi dell'invalidità a proprio vantaggio; nel diritto amministrativo, invece soggetto legittimato alla convalida è colui (l'apparato amministrativo) che intende prevenire o scongiurare l'azione di annullamento della controparte.
La legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha tipizzato la figura, pur restando tra gli istituti meno studiati in ragione della sua limitata applicazione pratica e giurisprudenziale.
Il comma 2 dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 fa espressamente "salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
Per quanto scarna, la proposizione tratteggia la convalida come un istituto di carattere generale, volto a rendere l'atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento.
Sotto altro profilo, la collocazione della norma nel medesimo articolo dedicato all'annullamento d'ufficio, conferma la comune ambientazione dei due istituti nell'ambito dell'autotutela. Tale correlazione appare altresì espressiva di un principio di preferenza per la scelta amministrativa volta alla correzione e alla conservazione - ove possibile - di quanto precedentemente disposto, rispetto all'opzione eliminatoria.
L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nella convalida anche altre figure giuridiche, pure espressive del fenomeno della convalescenza, quali: i) la sanatoria, ovvero l'effetto che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell'atto mancante; ii) la ratifica, consistente nell'appropriazione dell'atto, emesso da un organo incompetente (ovvero fornito di una competenza temporanea e occasionale), da parte della autorità che sarebbe stata competente.
La convalida continua invece a distinguersi, per struttura e funzione, da altri istituti limitrofi e segnatamente:
a) dall'atto meramente confermativo - enucleato dalla giurisprudenza per impedire l'elusione della perentorietà del termine di ricorso - il quale non modifica forma, motivazione e dispositivo del provvedimento confermato (rimasto generalmente inoppugnato);
b) dalla conferma propria, la quale - sebbene connotata dall'apertura di una nuova istruttoria - non è comunque volta a rimuovere alcun vizio;
c) dalla rettifica, avente ad oggetto le difformità che con comportano l'invalidità del provvedimento originario ma solo la sua irregolarità;
d) dalla conversione che tiene fermo l'atto originario sussumendolo però sotto una diversa fattispecie legale.
Sul piano della dinamica giuridica, la convalida non determina una modificazione strutturale del provvedimento viziato (non configurabile neppure logicamente, essendosi la fattispecie stessa già integralmente conclusa), bensì il sorgere di una fattispecie complessa, derivante dalla "saldatura" con il provvedimento convalidato, fonte di una sintesi effettuale autonoma.
L'efficacia consolidativa degli effetti della convalida opera retroattivamente: il provvedimento di convalida, ricollegandosi all'atto convalidato, ne mantiene fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (si tratta di una opinione risalente quantomeno a Consiglio di Stato, sez. V, 21 luglio 1951, n. 682). La decorrenza ex tunc è connaturale alla funzione della convalida di eliminare gli effetti del vizio con un provvedimento nuovo ed autonomo. È questa la principale differenza rispetto alla rinnovazione dell'atto che invece non retroagisce per conservarne gli effetti fin dall'origine.
La retroattività della convalida trova tuttavia un importante limite nelle ipotesi in cui l'esercizio del potere sia sottoposto ad un termine perentorio, scaduto il quale anche il potere di convalida viene necessariamente meno.
Sul piano della struttura, il legislatore conferma che la convalida ha un contenuto positivo e non si sostanzia nella mera rinunzia a far valere la potestà di auto-annullamento (come pure in passato teorizzato da alcuni autori).
Il legislatore non ha voluto tuttavia irrigidire i requisiti di forma-contenuto dell'atto: pare quindi superato quell'orientamento giurisprudenziale che, in analogia con le disposizioni del codice civile, riteneva che la convalida dovesse necessariamente contenere l'espressa menzione dell'atto da convalidare, del vizio che lo inficia, e la chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio.
Appare infatti sufficiente che, dal tenore complessivo, si desuma che la "causa" dell'atto è quella di dare stabilità e sicurezza a un atto invalido, in quanto la situazione, che da esso è derivata, ne richiede il consolidamento (e dunque "sussistendone le ragioni di interesse pubblico").
La norma, analogamente a quanto disposto per l'annullamento d'ufficio, richiede che l'esercizio del potere di riesame avvenga entro un termine ragionevole. Peraltro, è interessante notare come lo stesso trascorrere del tempo possa contribuire a corroborare il legittimo affidamento del privato che dal provvedimento invalido abbia ricavato delle utilità (circostanza, come noto, ostativa all'esercizio dei poteri di auto-annullamento ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990)».
In linea con tale approccio ermeneutico si è, quindi, statuito che «la convalida è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità» (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2351; 26 ottobre 2018, n. 5125; sez. V, 22 agosto 2023, n. 7891).
11. In conclusione: - essendosi acclarata l’infondatezza delle censure con esso proposte, il ricorso introduttivo va respinto; - stante la ravvisata fondatezza dell’ordine di doglianze scrutinato retro, sub n. 10, ed assorbiti quelli ulteriori, i primi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati; - per effetto dell’annullamento degli atti con essi impugnati, restano caducati anche gli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti, in quanto ad essi strettamente consequenziali, e, quindi, assorbite le ulteriori censure con i medesimi rassegnate.
12. Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso introduttivo;
- accoglie i primi ed i secondi motivi aggiunti, per l’effetto annullando gli atti con essi impugnati;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
ND Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di LO | RL RU |
IL SEGRETARIO