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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8193/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8193/2021, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi - Parte_2 CodiceFiscale_2 con poteri congiunti e disgiunti tra loro - dagli Avv.ti Salvatore MAZZOTTA ( ) e Luisa SALVATI (C.F. ), CodiceFiscale_3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Sorrento (NA) al Corso Italia 261 attori-opponenti contro
, in persona del suo Procuratore Controparte_1
Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
CA MA AR (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo studio del difensore in Buccino (Sa) alla località San Paolo n. 127, nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde MILITE (C.F. ), C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via V. Virno n. 21, convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 20.10.2021, gli attori e hanno interposto opposizione alle cartelle di Parte_1 Parte_2 pagamento, rispettivamente nn. 100 2019 00321090 76 000 e 100 2019 00321090 76 001, entrambe formate in base al ruolo n. 2019/005150, notificate loro in data 30.09.2021 dall' su incarico del Controparte_4 Parte_3
intimanti ai destinatari il pagamento in solido della somma pari ad € 86.372,45 a
[...] titolo di COSAP per l'anno 2019. In particolare, gli attori hanno evidenziato che le cartelle - e il presupposto ruolo - erano state notificate sulla base di un'ordinanza-ingiunzione, emessa nei loro confronti in data 07.03.2019 e notificatagli il 18.02.2019, nonostante detto provvedimento fosse stato oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno e ivi sospeso nella propria efficacia esecutiva. Censuravano, pertanto, la condotta del convenuto che, sebbene CP_3 costituto nel giudizio oppositivo R.G. n. 3736/2019 (e, dunque, consapevole delle vicende del titolo), dapprima aveva provveduto alla iscrizione delle somme a ruolo e poi non aveva disposto la sospensione/annullamento del ruolo. Hanno, quindi, preliminarmente instato per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle e, nel merito, per declaratoria di illegittimità di esse, vinte le spese con attribuzione ai legali antistatari. 1.1 Il contraddittorio si è ritualmente formalizzato nei confronti degli opponenti con la costituzione di entrambi i convenuti. Segnatamente, l' ha preliminarmente dedotto la propria carenza di legittimazione, CP_1 in virtù del fatto che ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo, nonché contro le vicende riferite agli atti amministrativi che precedono l'emissione della cartella, ovvero volte a contestare la inesistenza e la illegittimità della pretesa esattoriale, devono essere ritenersi diretti esclusivamente contro l'Ente impositore, perché è il solo legittimato all'emissione del ruolo. Ha soggiunto, quindi, la legittimità del proprio operato, evidenziando, in ordine alla cautelare richiesta, che il ruolo risultava già sospeso. Pertanto, ha testualmente concluso: “In via preliminare- Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione, per le ragioni esposte in narrativa In via principale e nel merito - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di Controparte_1 in merito a tutte le doglianze che attengono la pretesa impositiva;
- Rigettare la domanda
[...] proposta in quanto inammissibile e improcedibile nei confronti dell' con condanna di parte attrice CP_5 al pagamento delle spese, anche generali e compenso del giudizio, oltre accessori di legge. In via gradata In caso di accoglimento della domanda, dichiarare l'Ente impositore obbligato a tenere integralmente indenne l' nei confronti della parte opponente da qualsiasi pretesa e/o condanna, Controparte_1 anche in ordine alle spese e compenso di causa, da porsi a carico della parte opponente ovvero dell'Ente impositore o come di ragione, in ogni caso con vittoria di spese di causa a favore dell' Controparte_1
.
[...]
Quanto al , questo ha immediatamente evidenziato di aver sì iscritto Controparte_3
a ruolo le somme in contestazione in pendenza di giudizio di opposizione al titolo che le recava, ma di aver provveduto - in data 23.12.19 con protocollo 17025 – a richiedere la sospensione del ruolo esattoriale a seguito dell'atto di sospensiva emesso dal Tribunale di Salerno, dandone anche comunicazione al procuratore delle parti in data 21.10.202, sicché nessun addebito poteva essere mosso al trattandosi di errore imputabile solo CP_3 all'agente della riscossione la notifica di un ruolo sospeso. Ha concluso, dunque, associandosi alla richiesta di sospensione avanzata dagli attori in attesa del giudizio di merito, con esonero di esso da qualsiasi responsabilità, vinte le spese. CP_3
1.2 Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del 10.02.2022 (attesa la già disposta sospensione del ruolo), la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del 09.07.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
2. Così sunteggiati i punti dell'odierna cognizione il Tribunale, in virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, ritiene necessario delibare con priorità sulla eccezione formulata dalla convenuta in punto di carenza di legittimazione a CP_5 contraddire: tale eccezione è, invero, infondata, non configurandosi innanzitutto un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario relativamente ai carichi iscritti al ruolo. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99 dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, affermato anche dalla pronuncia a Sezioni Unite del 25.7.2007 n. 16412, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Va, inoltre, ribadito che “la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all al fine di rendere edotto l'ente Controparte_6 creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. 12/6/2019, n. 16685) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”. In applicazione di tale orientamento, si è affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cfr. Cass. 8295/2018). Di recente la giurisprudenza di legittimità - ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024 - ha ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Ebbene, venendo al caso in esame, si osserva come il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato dagli odierni opponenti nei riguardi sia dell'ente impositore ( CP_3
) e sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza degli atti
[...] opposti, da inquadrarsi nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c (come si specificherà di seguito). Per tale via, gli attori hanno consentito alle parti evocate in lite di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva in capo a ciascun convenuto sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento delle cartelle potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_7
2.1 Sempre in apertura, preme precisare che la documentata sospensione del ruolo per cui è causa, non può determinare la cessazione del contendere. È noto che la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopraggiunga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi dell'esistenza di un provvedimento cautelare (qual è, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'ente impositore) al quale non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 4127/2002). Si tratta, infatti, di una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini le ragioni del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi;
al contrario, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando nelle rispettive conclusioni ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (Cass. n. 27460/06). Nel caso in esame, il convenuto ha unicamente sospeso l'esecuzione delle cartelle CP_3 impugnate – rectius del ruolo n. 5150/2019 - (cfr. documento prot. n. 17025 del 23.12.2019
“Note: SOSPENSIONE MESSA IN ESECUZIONE INGIUNZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PENDENTE GIUDIZIO DI MERITO R.G. 2894/19”), ma non ha richiesto l'annullamento/sgravio del ruolo esattoriale e/o della cartella impugnata (sebbene l'allegato citato sia stato erroneamente denominato “invio sgravio Ag. entrate”), che costituirebbe l'unico provvedimento, in ipotesi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. Né le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno formulato conclusioni congiunte, insistendo – piuttosto - ciascuna in quelle già indicate rispettivi atti introduttivi (cfr. verbale udienza del 09.07.2025) 2.2 Venendo ora al merito della proposta domanda, si osserva che le parti opponenti hanno eccepito l'illegittimità delle impugnate cartelle per essere queste state notificate nonostante l'avvenuta sospensione del titolo (id est il ruolo) che le sottende. L'opposizione è fondata. La soluzione della questione in esame si appunta sulle vicende temporali degli atti per cui è causa. A tal proposito emerge dal carteggio in atti che: a) con atto dell'08.04.2019, gli odierni attori convengono in giudizio il (andando a radicare il giudizio iscritto Controparte_3 all'R.G. 2894/2019 presso l'intestato Ufficio) onde opporre l'ordinanza di ingiunzione fiscale, resa ex R.D. n. 639/2010 dal prefato Comune e relativa al pagamento di indennità dovute per occupazione sine titulo del suolo comunale;
b) detta ordinanza va a fondare il ruolo n. 5150/2019, reso esecutivo in data 18.07.2019; c) con inserimento nei sistemi telematici del 23.12.2019 – prot. 17025 - il comunica ad di Controparte_3 CP_5 sospendere la messa in esecuzione della ingiunzione in parola con decorrenza dal 02.12.2019, in attesa della definizione del giudizio di merito di cui sopra;
d) la richiesta di sospensione del ruolo ottiene il “benestare” dell' in data 10.02.2020 e “esito” nel CP_1 successivo 16.02; e) in data 28.02.2020 il GI titolare del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, sospende l'efficacia esecutiva di questa;
f) in data 30.09.2021
notifica agli odierni attori le cartelle di pagamento innanzi individuate che vengono CP_5 immediatamente opposte. Ciò posto, l'avvenuta sospensione del ruolo non ha determinato il venir meno dell'interesse dei coobbligati in solido – odierni opponenti - all'impugnazione della cartelle esattoriali pervenute: del tutto legittimamente - in quanto destinatari di un atto impositivo lesivo della propria sfera giuridica/patrimoniale ed idoneo a divenire definitivo - lo hanno impugnato sul presupposto dell'inesistenza di un titolo esecutivo efficace (stante la attuale sospensione dell'efficacia di esso) tale da legittimarne la notifica delle cartelle, in ordine alle quali si è richiesto l'annullamento. Di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 21824/2023, ha precisato che laddove
“l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla stessa sospensione, non va dato corso agli atti successivi. A seguito della sospensione del giudice, infatti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti interni di segno e in direzione contraria alla prosecuzione dell'esecuzione. Il tutto, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, risultando impedita "nel mentre" qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, difettandone i presupposti in forza del comando giudiziale intervenuto”. E dunque, correttamente il formulava richiesta sospensione della Controparte_3 messa in esecuzione dell'ordinanza ingiuntiva in parola. In conclusione, a fronte della sospensione (ex parte iudicis) dell'esecutività del titolo sotteso all'impugnato ruolo, l'opposizione in esame va, dunque, accolta, attesa l'inefficacia del ruolo n. 2019/005150 al momento della notifica, a e Parte_1 Parte_2 delle relative cartelle di pagamento n. 100 2019 00321090 76 000 e n. 100 2019 00321090 76 001. 3. In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto che il ha Controparte_3 richiesto di essere tenuto indenne in caso di rigetto della domanda, atteso che la natura delle doglianze atterrebbero esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione, si precisa che, nella opposizione alla esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...] venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). Da ciò discende, quanto, dunque, alle spese processuali, che la richiesta di sospensione del ruolo unita alla sospensione del titolo a questo sotteso, eventi antecedenti alla notifica delle cartelle che hanno determinato l'accoglimento della presente opposizione, la soccombenza è addebitabile esclusivamente alla convenuta CP_5
(essendosi l'ente impositore comunque attivato per bloccare la procedura riscossiva), che sarà tenuta, quindi, a rifondere le spese del presente giudizio, ex art. 91 cpc agli attori. Si precisa, altresì, che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa, il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Pertanto, in conformità al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (€. 86.372,95) si computano i minimi tariffari
- attesa la scarsa complessità della materia - dello scaglione immediatamente inferiore rispetto al valore della domanda, essendo emersi l'esiguo numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, avuto riguardo delle fasi effettivamente espletate (fase studio €. 1.276,00, fase introduttiva €. 814,00 e fase decisionale €. 2.127,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8193 /2021, promossa da e Parte_1 [...] contro e Pt_2 Controparte_4 CP_3
, in persona dei rispettivi legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando,
[...] nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata da 100 2019 00321090 76 000, nonché Parte_1 della cartella di pagamento n. 100 2019 00321090 76 001 impugnata da
[...]
entrambe relative al ruolo n. 2019/005150; Pt_2
- pone a carico di le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in complessivi €. 2.540,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge ed euro 168,00 per C.U., con distrazione, ex art. 93 cpc, agli Avv.ti Salvatore Mazzotta e Luisa Salvati che ne hanno fatto richiesta;
- compensa le spese tra le altre parti di causa. Così deciso in Salerno, 31.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8193/2021, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi - Parte_2 CodiceFiscale_2 con poteri congiunti e disgiunti tra loro - dagli Avv.ti Salvatore MAZZOTTA ( ) e Luisa SALVATI (C.F. ), CodiceFiscale_3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Sorrento (NA) al Corso Italia 261 attori-opponenti contro
, in persona del suo Procuratore Controparte_1
Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
CA MA AR (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo studio del difensore in Buccino (Sa) alla località San Paolo n. 127, nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde MILITE (C.F. ), C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cava de' Tirreni (Sa) alla Via V. Virno n. 21, convenuti-opposti OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 20.10.2021, gli attori e hanno interposto opposizione alle cartelle di Parte_1 Parte_2 pagamento, rispettivamente nn. 100 2019 00321090 76 000 e 100 2019 00321090 76 001, entrambe formate in base al ruolo n. 2019/005150, notificate loro in data 30.09.2021 dall' su incarico del Controparte_4 Parte_3
intimanti ai destinatari il pagamento in solido della somma pari ad € 86.372,45 a
[...] titolo di COSAP per l'anno 2019. In particolare, gli attori hanno evidenziato che le cartelle - e il presupposto ruolo - erano state notificate sulla base di un'ordinanza-ingiunzione, emessa nei loro confronti in data 07.03.2019 e notificatagli il 18.02.2019, nonostante detto provvedimento fosse stato oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno e ivi sospeso nella propria efficacia esecutiva. Censuravano, pertanto, la condotta del convenuto che, sebbene CP_3 costituto nel giudizio oppositivo R.G. n. 3736/2019 (e, dunque, consapevole delle vicende del titolo), dapprima aveva provveduto alla iscrizione delle somme a ruolo e poi non aveva disposto la sospensione/annullamento del ruolo. Hanno, quindi, preliminarmente instato per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle e, nel merito, per declaratoria di illegittimità di esse, vinte le spese con attribuzione ai legali antistatari. 1.1 Il contraddittorio si è ritualmente formalizzato nei confronti degli opponenti con la costituzione di entrambi i convenuti. Segnatamente, l' ha preliminarmente dedotto la propria carenza di legittimazione, CP_1 in virtù del fatto che ogni doglianza avverso le iscrizioni a ruolo, nonché contro le vicende riferite agli atti amministrativi che precedono l'emissione della cartella, ovvero volte a contestare la inesistenza e la illegittimità della pretesa esattoriale, devono essere ritenersi diretti esclusivamente contro l'Ente impositore, perché è il solo legittimato all'emissione del ruolo. Ha soggiunto, quindi, la legittimità del proprio operato, evidenziando, in ordine alla cautelare richiesta, che il ruolo risultava già sospeso. Pertanto, ha testualmente concluso: “In via preliminare- Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione, per le ragioni esposte in narrativa In via principale e nel merito - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale di Controparte_1 in merito a tutte le doglianze che attengono la pretesa impositiva;
- Rigettare la domanda
[...] proposta in quanto inammissibile e improcedibile nei confronti dell' con condanna di parte attrice CP_5 al pagamento delle spese, anche generali e compenso del giudizio, oltre accessori di legge. In via gradata In caso di accoglimento della domanda, dichiarare l'Ente impositore obbligato a tenere integralmente indenne l' nei confronti della parte opponente da qualsiasi pretesa e/o condanna, Controparte_1 anche in ordine alle spese e compenso di causa, da porsi a carico della parte opponente ovvero dell'Ente impositore o come di ragione, in ogni caso con vittoria di spese di causa a favore dell' Controparte_1
.
[...]
Quanto al , questo ha immediatamente evidenziato di aver sì iscritto Controparte_3
a ruolo le somme in contestazione in pendenza di giudizio di opposizione al titolo che le recava, ma di aver provveduto - in data 23.12.19 con protocollo 17025 – a richiedere la sospensione del ruolo esattoriale a seguito dell'atto di sospensiva emesso dal Tribunale di Salerno, dandone anche comunicazione al procuratore delle parti in data 21.10.202, sicché nessun addebito poteva essere mosso al trattandosi di errore imputabile solo CP_3 all'agente della riscossione la notifica di un ruolo sospeso. Ha concluso, dunque, associandosi alla richiesta di sospensione avanzata dagli attori in attesa del giudizio di merito, con esonero di esso da qualsiasi responsabilità, vinte le spese. CP_3
1.2 Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del 10.02.2022 (attesa la già disposta sospensione del ruolo), la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del 09.07.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
2. Così sunteggiati i punti dell'odierna cognizione il Tribunale, in virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, ritiene necessario delibare con priorità sulla eccezione formulata dalla convenuta in punto di carenza di legittimazione a CP_5 contraddire: tale eccezione è, invero, infondata, non configurandosi innanzitutto un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario relativamente ai carichi iscritti al ruolo. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99 dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, affermato anche dalla pronuncia a Sezioni Unite del 25.7.2007 n. 16412, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Va, inoltre, ribadito che “la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all al fine di rendere edotto l'ente Controparte_6 creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. 12/6/2019, n. 16685) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”. In applicazione di tale orientamento, si è affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cfr. Cass. 8295/2018). Di recente la giurisprudenza di legittimità - ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024 - ha ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Peraltro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Ebbene, venendo al caso in esame, si osserva come il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato dagli odierni opponenti nei riguardi sia dell'ente impositore ( CP_3
) e sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza degli atti
[...] opposti, da inquadrarsi nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex art. 615 comma 1 c.p.c (come si specificherà di seguito). Per tale via, gli attori hanno consentito alle parti evocate in lite di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva in capo a ciascun convenuto sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento delle cartelle potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_7
2.1 Sempre in apertura, preme precisare che la documentata sospensione del ruolo per cui è causa, non può determinare la cessazione del contendere. È noto che la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopraggiunga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi dell'esistenza di un provvedimento cautelare (qual è, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'ente impositore) al quale non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (Cass. n. 4127/2002). Si tratta, infatti, di una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini le ragioni del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi;
al contrario, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando nelle rispettive conclusioni ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (Cass. n. 27460/06). Nel caso in esame, il convenuto ha unicamente sospeso l'esecuzione delle cartelle CP_3 impugnate – rectius del ruolo n. 5150/2019 - (cfr. documento prot. n. 17025 del 23.12.2019
“Note: SOSPENSIONE MESSA IN ESECUZIONE INGIUNZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PENDENTE GIUDIZIO DI MERITO R.G. 2894/19”), ma non ha richiesto l'annullamento/sgravio del ruolo esattoriale e/o della cartella impugnata (sebbene l'allegato citato sia stato erroneamente denominato “invio sgravio Ag. entrate”), che costituirebbe l'unico provvedimento, in ipotesi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. Né le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno formulato conclusioni congiunte, insistendo – piuttosto - ciascuna in quelle già indicate rispettivi atti introduttivi (cfr. verbale udienza del 09.07.2025) 2.2 Venendo ora al merito della proposta domanda, si osserva che le parti opponenti hanno eccepito l'illegittimità delle impugnate cartelle per essere queste state notificate nonostante l'avvenuta sospensione del titolo (id est il ruolo) che le sottende. L'opposizione è fondata. La soluzione della questione in esame si appunta sulle vicende temporali degli atti per cui è causa. A tal proposito emerge dal carteggio in atti che: a) con atto dell'08.04.2019, gli odierni attori convengono in giudizio il (andando a radicare il giudizio iscritto Controparte_3 all'R.G. 2894/2019 presso l'intestato Ufficio) onde opporre l'ordinanza di ingiunzione fiscale, resa ex R.D. n. 639/2010 dal prefato Comune e relativa al pagamento di indennità dovute per occupazione sine titulo del suolo comunale;
b) detta ordinanza va a fondare il ruolo n. 5150/2019, reso esecutivo in data 18.07.2019; c) con inserimento nei sistemi telematici del 23.12.2019 – prot. 17025 - il comunica ad di Controparte_3 CP_5 sospendere la messa in esecuzione della ingiunzione in parola con decorrenza dal 02.12.2019, in attesa della definizione del giudizio di merito di cui sopra;
d) la richiesta di sospensione del ruolo ottiene il “benestare” dell' in data 10.02.2020 e “esito” nel CP_1 successivo 16.02; e) in data 28.02.2020 il GI titolare del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, sospende l'efficacia esecutiva di questa;
f) in data 30.09.2021
notifica agli odierni attori le cartelle di pagamento innanzi individuate che vengono CP_5 immediatamente opposte. Ciò posto, l'avvenuta sospensione del ruolo non ha determinato il venir meno dell'interesse dei coobbligati in solido – odierni opponenti - all'impugnazione della cartelle esattoriali pervenute: del tutto legittimamente - in quanto destinatari di un atto impositivo lesivo della propria sfera giuridica/patrimoniale ed idoneo a divenire definitivo - lo hanno impugnato sul presupposto dell'inesistenza di un titolo esecutivo efficace (stante la attuale sospensione dell'efficacia di esso) tale da legittimarne la notifica delle cartelle, in ordine alle quali si è richiesto l'annullamento. Di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 21824/2023, ha precisato che laddove
“l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla stessa sospensione, non va dato corso agli atti successivi. A seguito della sospensione del giudice, infatti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti interni di segno e in direzione contraria alla prosecuzione dell'esecuzione. Il tutto, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, risultando impedita "nel mentre" qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, difettandone i presupposti in forza del comando giudiziale intervenuto”. E dunque, correttamente il formulava richiesta sospensione della Controparte_3 messa in esecuzione dell'ordinanza ingiuntiva in parola. In conclusione, a fronte della sospensione (ex parte iudicis) dell'esecutività del titolo sotteso all'impugnato ruolo, l'opposizione in esame va, dunque, accolta, attesa l'inefficacia del ruolo n. 2019/005150 al momento della notifica, a e Parte_1 Parte_2 delle relative cartelle di pagamento n. 100 2019 00321090 76 000 e n. 100 2019 00321090 76 001. 3. In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto che il ha Controparte_3 richiesto di essere tenuto indenne in caso di rigetto della domanda, atteso che la natura delle doglianze atterrebbero esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione, si precisa che, nella opposizione alla esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...] venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022). Da ciò discende, quanto, dunque, alle spese processuali, che la richiesta di sospensione del ruolo unita alla sospensione del titolo a questo sotteso, eventi antecedenti alla notifica delle cartelle che hanno determinato l'accoglimento della presente opposizione, la soccombenza è addebitabile esclusivamente alla convenuta CP_5
(essendosi l'ente impositore comunque attivato per bloccare la procedura riscossiva), che sarà tenuta, quindi, a rifondere le spese del presente giudizio, ex art. 91 cpc agli attori. Si precisa, altresì, che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa, il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Pertanto, in conformità al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (€. 86.372,95) si computano i minimi tariffari
- attesa la scarsa complessità della materia - dello scaglione immediatamente inferiore rispetto al valore della domanda, essendo emersi l'esiguo numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, avuto riguardo delle fasi effettivamente espletate (fase studio €. 1.276,00, fase introduttiva €. 814,00 e fase decisionale €. 2.127,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8193 /2021, promossa da e Parte_1 [...] contro e Pt_2 Controparte_4 CP_3
, in persona dei rispettivi legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando,
[...] nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata da 100 2019 00321090 76 000, nonché Parte_1 della cartella di pagamento n. 100 2019 00321090 76 001 impugnata da
[...]
entrambe relative al ruolo n. 2019/005150; Pt_2
- pone a carico di le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in complessivi €. 2.540,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge ed euro 168,00 per C.U., con distrazione, ex art. 93 cpc, agli Avv.ti Salvatore Mazzotta e Luisa Salvati che ne hanno fatto richiesta;
- compensa le spese tra le altre parti di causa. Così deciso in Salerno, 31.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO