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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE ON, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 778/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 1 e pubblicata il 25/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL0CM102116 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03B200501 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Accogliere l'appello e annullare gli avvisi impugnati. Ordinare la restituzione delle somme nel frattempo versate. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusione dell'appellato in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei motivi nuovi introdotti con l'atto di appello.
Nel merito rigettare l'appello con conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria e della pronuncia di primo grado con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza di Parma, e consacrata nel PVC del
22.11.2018, l'Agenzia delle Entrate di Parma notificava, alla società Ricorrente_1, il 20.12.2018 l'avviso di accertamento n. THL0CM102116-2018 ai soli fini IRAP, con il quale disconosceva i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'avviso veniva notificato, prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC, avendo l'Agenzia rappresentato ragioni di urgenza.
Successivamente, l'Ufficio provvedeva ad emettere anche l'avviso di accertamento n. THL03B200501-2019 ai fini IRES ed IVA. La notifica del detto avviso veniva eseguita in data 26/06/2019, ritenendo che in tal caso operasse la disciplina del raddoppio dei termini, nell'ipotesi di denuncia presentata entro il termine ordinario di decadenza e non ricorrendo dunque le ragioni d'urgenza che avevano determinato l'emissione dell'avviso di accertamento ai fini IRAP prima della scadenza dei 60 giorni dalla consegna del PVC.
In particolare, l'Ufficio contestava i costi e le detrazioni IVA relativi a due fatture, che riteneva riferite ad operazioni inesistenti. A tale conclusione l'Ufficio era pervenuto, poiché aveva verificato che i due autocarri, che si sarebbero dovuti utilizzare per il trasporto dei materiali necessari alla esecuzione dei lavori richiesti, non erano nella disponibilità della società (Società_2 che avrebbe dovuto eseguire i lavori e che aveva emesso le fatture;
la Società_2 peraltro era risultata coinvolta in una serie di ulteriori operazioni fittizie, con altri soggetti ed estranei al presente giudizio.
Conclusosi negativamente il procedimento di accertamento con adesione, avverso i due avvisi proponeva impugnazione la società contribuente.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Parma, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Avverso la decisione propone appello la società contribuente, riproponendo le doglianze già avanzate in primo grado, e contestando alla sentenza di primo grado l'erronea lettura della documentazione prodotta.
Al gravame resiste l'Agenzia delle Entrate, e ne chiede il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie. In particolare, l'appellante ha prodotto la sentenza penale, passata in giudicato, con la quale l'ing. LA
Ricorrente_1, legale rappresentante della società, è stata assolta perché il fatto non sussiste, su richiesta stessa del Pubblico Ministero procedente, in relazione al delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).
L'Agenzia ha eccepito il mancato valore pregiudiziale della detta sentenza eha opposto la irrilevanza dell'assoluzione ai fini che qui interessano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, posto peraltro che le contestazioni di carattere formale e procedurale non appaiono fondate, l'attenzione deve essere posta sulla contestazione di inesistenza delle operazioni per le quali furono emesse le fatture oggetto di accertamento.
Ebbene, di là dal rilievo che voglia attribuirsi alla sentenza penale di assoluzione, si deve osservare che dalla documentazione acquisita agli atti di questo processo emerge che effettivamente la Società_2 eseguì i lavori per i quali furono emesse le fatture e fu pagata, peraltro con bonifici.
In primo luogo si rileva che l'Ricorrente_1 s.r.l. subentrò nel contratto di appalto con l'Università di Parma a seguito del fallimento della società Emini, con la quale in realtà la Società_2 aveva già cominciato a collaborare, sicché quest'ultima non fu scelta direttamente dalla Ricorrente_1 s.r.l., ma continuò la sua collaborazione proprio in virtù di un pregresso rapporto e, per così dire, in continuità con le opere già eseguite.
Sotto questo profilo, appare irrilevante che la Ricorrente_1 S.r.l. si sia procurata la visura camerale della Società_2 e abbia acquisito il DURC solo in occasione del pagamento delle fatture.
Da un lato, infatti, avendo la ditta già lavorato nel cantiere, aveva già dato prova di essere in condizione di eseguire i lavori;
dall'altro, tenuto conto della responsabilità solidale che incombe sull'appaltatore, nel caso in cui la ditta subappaltatrice non sia in regola con i versamenti previdenziali, è del tutto ragionevole che la regolarità contributiva sia verificata “almeno” prima di procedere al pagamento delle fatture.
A ciò va aggiunto che dal materiale fotografico prodotto e dai certificati di collaudo emerge che le opere furono effettivamente eseguite.
L'utilizzo di un quantitativo di materiale maggiore di quanto originariamente previsto, trova giustificazione, innanzitutto nella prassi, tenuto conto che, per il tipo di lavoro oggetto del presente giudizio, uno scostamento dalle previsioni iniziali è ricorrente;
in secondo luogo è ulteriormente giustificato dalla necessità di porre rimedio al degrado determinatosi dall'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice precedente, alla quale la Ricorrente_1 s.r.l. era subentrata.
D'altro canto, posto che, dalla documentazione fotografica e dal collaudo, si ricava la prova che del materiale fu collocato, anche a voler ipotizzare che ne fu utilizzato un quantitativo minore, la contestazione non avrebbe potuto riguardare la inesistenza della operazione nel suo complesso, ma soltanto quella parte eccedente l'opera effettivamente eseguita.
Priva di pregio inoltre è l'osservazione secondo la quale sarebbe stata acquisita la prova che il materiale fu fornito e posto in opera dalla Società_2; infatti, una volta verificata la esecuzione dell'opera, sarebbe stato onere dell'Agenzia delle Entrate dimostrare che i lavori furono eseguiti da altra ditta. E, del resto, tale dimostrazione sarebbe stata semplice, dovendosi reperire nella contabilità della Ricorrente_1 s.r.l. la documentazione contabile relativa al pagamento ad altra ipotetica ditta, per la esecuzione del medesimo lavoro. Nemmeno decisiva è l'osservazione secondo la quale la ditta esecutrice dei lavori non disponesse degli automezzi che aveva dichiarato di aver impiegato, dal momento che un errore nella indicazione dei mezzi di trasporto non può considerarsi rilevante se, come nel caso di specie, la posa in opera del materiale trasportato risulta provata.
Sul punto, peraltro, la stessa sentenza penale di assoluzione, alla quale deve essere riconosciuto, quanto meno, un valore indiziario, ha accertato che proprio le modalità “disinvolte” con le quali operava consentivano alla Società_2 (lavoratori in nero, mancato pagamento di imposte) di offrire condizioni concorrenziali sul mercato. Circostanza senz'altro deplorevole, ma alla quale la Ricorrente_1 s.r.l. era del tutto estranea e, si deve ritenere, in mancanza di prova contraria, ignara.
Si deve infine considerare che la Ricorrente_1 s.r.l., tenuto conto delle dimensioni rilevanti della sua impresa, non aveva alcun interesse alla fatturazione di operazioni inesistenti;
e che nemmeno è stato provato che, ricevuti i pagamenti a mezzo bonifico, la Società_2 abbia provveduto a retrocedere le somme incassate.
Non può pronunciarsi la condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalla società appellante, in mancanza della prova dell'intervenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per il primo grado di giudizio e in € 5.000,00 per il secondo, oltre oneri se dovuti.
Bologna, 17.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone AR LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE ON, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 778/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 1 e pubblicata il 25/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL0CM102116 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03B200501 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Accogliere l'appello e annullare gli avvisi impugnati. Ordinare la restituzione delle somme nel frattempo versate. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusione dell'appellato in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dei motivi nuovi introdotti con l'atto di appello.
Nel merito rigettare l'appello con conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Finanziaria e della pronuncia di primo grado con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza di Parma, e consacrata nel PVC del
22.11.2018, l'Agenzia delle Entrate di Parma notificava, alla società Ricorrente_1, il 20.12.2018 l'avviso di accertamento n. THL0CM102116-2018 ai soli fini IRAP, con il quale disconosceva i costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'avviso veniva notificato, prima del decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC, avendo l'Agenzia rappresentato ragioni di urgenza.
Successivamente, l'Ufficio provvedeva ad emettere anche l'avviso di accertamento n. THL03B200501-2019 ai fini IRES ed IVA. La notifica del detto avviso veniva eseguita in data 26/06/2019, ritenendo che in tal caso operasse la disciplina del raddoppio dei termini, nell'ipotesi di denuncia presentata entro il termine ordinario di decadenza e non ricorrendo dunque le ragioni d'urgenza che avevano determinato l'emissione dell'avviso di accertamento ai fini IRAP prima della scadenza dei 60 giorni dalla consegna del PVC.
In particolare, l'Ufficio contestava i costi e le detrazioni IVA relativi a due fatture, che riteneva riferite ad operazioni inesistenti. A tale conclusione l'Ufficio era pervenuto, poiché aveva verificato che i due autocarri, che si sarebbero dovuti utilizzare per il trasporto dei materiali necessari alla esecuzione dei lavori richiesti, non erano nella disponibilità della società (Società_2 che avrebbe dovuto eseguire i lavori e che aveva emesso le fatture;
la Società_2 peraltro era risultata coinvolta in una serie di ulteriori operazioni fittizie, con altri soggetti ed estranei al presente giudizio.
Conclusosi negativamente il procedimento di accertamento con adesione, avverso i due avvisi proponeva impugnazione la società contribuente.
Perfezionatosi il contraddittorio, con la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva la conferma della legittimità del proprio operato, la CTP di Parma, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Avverso la decisione propone appello la società contribuente, riproponendo le doglianze già avanzate in primo grado, e contestando alla sentenza di primo grado l'erronea lettura della documentazione prodotta.
Al gravame resiste l'Agenzia delle Entrate, e ne chiede il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie. In particolare, l'appellante ha prodotto la sentenza penale, passata in giudicato, con la quale l'ing. LA
Ricorrente_1, legale rappresentante della società, è stata assolta perché il fatto non sussiste, su richiesta stessa del Pubblico Ministero procedente, in relazione al delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).
L'Agenzia ha eccepito il mancato valore pregiudiziale della detta sentenza eha opposto la irrilevanza dell'assoluzione ai fini che qui interessano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, posto peraltro che le contestazioni di carattere formale e procedurale non appaiono fondate, l'attenzione deve essere posta sulla contestazione di inesistenza delle operazioni per le quali furono emesse le fatture oggetto di accertamento.
Ebbene, di là dal rilievo che voglia attribuirsi alla sentenza penale di assoluzione, si deve osservare che dalla documentazione acquisita agli atti di questo processo emerge che effettivamente la Società_2 eseguì i lavori per i quali furono emesse le fatture e fu pagata, peraltro con bonifici.
In primo luogo si rileva che l'Ricorrente_1 s.r.l. subentrò nel contratto di appalto con l'Università di Parma a seguito del fallimento della società Emini, con la quale in realtà la Società_2 aveva già cominciato a collaborare, sicché quest'ultima non fu scelta direttamente dalla Ricorrente_1 s.r.l., ma continuò la sua collaborazione proprio in virtù di un pregresso rapporto e, per così dire, in continuità con le opere già eseguite.
Sotto questo profilo, appare irrilevante che la Ricorrente_1 S.r.l. si sia procurata la visura camerale della Società_2 e abbia acquisito il DURC solo in occasione del pagamento delle fatture.
Da un lato, infatti, avendo la ditta già lavorato nel cantiere, aveva già dato prova di essere in condizione di eseguire i lavori;
dall'altro, tenuto conto della responsabilità solidale che incombe sull'appaltatore, nel caso in cui la ditta subappaltatrice non sia in regola con i versamenti previdenziali, è del tutto ragionevole che la regolarità contributiva sia verificata “almeno” prima di procedere al pagamento delle fatture.
A ciò va aggiunto che dal materiale fotografico prodotto e dai certificati di collaudo emerge che le opere furono effettivamente eseguite.
L'utilizzo di un quantitativo di materiale maggiore di quanto originariamente previsto, trova giustificazione, innanzitutto nella prassi, tenuto conto che, per il tipo di lavoro oggetto del presente giudizio, uno scostamento dalle previsioni iniziali è ricorrente;
in secondo luogo è ulteriormente giustificato dalla necessità di porre rimedio al degrado determinatosi dall'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice precedente, alla quale la Ricorrente_1 s.r.l. era subentrata.
D'altro canto, posto che, dalla documentazione fotografica e dal collaudo, si ricava la prova che del materiale fu collocato, anche a voler ipotizzare che ne fu utilizzato un quantitativo minore, la contestazione non avrebbe potuto riguardare la inesistenza della operazione nel suo complesso, ma soltanto quella parte eccedente l'opera effettivamente eseguita.
Priva di pregio inoltre è l'osservazione secondo la quale sarebbe stata acquisita la prova che il materiale fu fornito e posto in opera dalla Società_2; infatti, una volta verificata la esecuzione dell'opera, sarebbe stato onere dell'Agenzia delle Entrate dimostrare che i lavori furono eseguiti da altra ditta. E, del resto, tale dimostrazione sarebbe stata semplice, dovendosi reperire nella contabilità della Ricorrente_1 s.r.l. la documentazione contabile relativa al pagamento ad altra ipotetica ditta, per la esecuzione del medesimo lavoro. Nemmeno decisiva è l'osservazione secondo la quale la ditta esecutrice dei lavori non disponesse degli automezzi che aveva dichiarato di aver impiegato, dal momento che un errore nella indicazione dei mezzi di trasporto non può considerarsi rilevante se, come nel caso di specie, la posa in opera del materiale trasportato risulta provata.
Sul punto, peraltro, la stessa sentenza penale di assoluzione, alla quale deve essere riconosciuto, quanto meno, un valore indiziario, ha accertato che proprio le modalità “disinvolte” con le quali operava consentivano alla Società_2 (lavoratori in nero, mancato pagamento di imposte) di offrire condizioni concorrenziali sul mercato. Circostanza senz'altro deplorevole, ma alla quale la Ricorrente_1 s.r.l. era del tutto estranea e, si deve ritenere, in mancanza di prova contraria, ignara.
Si deve infine considerare che la Ricorrente_1 s.r.l., tenuto conto delle dimensioni rilevanti della sua impresa, non aveva alcun interesse alla fatturazione di operazioni inesistenti;
e che nemmeno è stato provato che, ricevuti i pagamenti a mezzo bonifico, la Società_2 abbia provveduto a retrocedere le somme incassate.
Non può pronunciarsi la condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalla società appellante, in mancanza della prova dell'intervenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Accoglie l'appello e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per il primo grado di giudizio e in € 5.000,00 per il secondo, oltre oneri se dovuti.
Bologna, 17.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone AR LL