Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 17/03/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza N. 27/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
RD TU Presidente rel.
Annalaura Leoni I° Referendario Khelena Nikifarava I° Referendario – relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63286 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di :
IA IE, (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rione Mario Figaia 7/A, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Pizzeria Bella Napoli di DA AL, P. IVA: 01967830496, cessata dal 15 novembre 2024, PEC bellanapolidialessia@pec.it, risultante dalla visura camerale dell’impresa, PEC, che deve obbligatoriamente mantenersi attiva per un anno decorrente dalla cancellazione dell’impresa ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); per sentirla condannare, al risarcimento del danno di 19.406,91 euro, in favore della Regione CA, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell’eventuale sentenza di condanna e alle spese di giustizia.
UDITE nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario dott. Andrea Pitzalis- il relatore, Pres. RD TU ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Lupi Massimo, nessuno comparso per la convenuta.
Ritenuto in
FATTO
1.Con atto di citazione del 22 ottobre 2025 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione CA ha convenuto in giudizio AL DA, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale “Pizzeria Bella Napoli di DA AL”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Regione CA nella misura complessiva di euro 19.406,91, oltre accessori. La pretesa attrice è stata costruita sul presupposto dell’indebita percezione e del successivo sviamento di un finanziamento pubblico di matrice eurounitaria concesso nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 3.5.1, destinato alla creazione e al consolidamento di impresa giovanile e femminile. 2. La convenuta, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace. Tale circostanza, tuttavia, non comporta di per sé l’automatica fondatezza della domanda attorea, permanendo in capo al Collegio il dovere di verificare, sulla base degli atti di causa e della documentazione acquisita, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa azionata.
3. L’istruttoria erariale trae origine da una segnalazione di danno specifica e concreta trasmessa alla Procura regionale dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze e acquisita al protocollo in data 22 ottobre 2024. Tale segnalazione valorizzava, in chiave contabile, gli esiti delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale n. 1145/2023, concernente l’indebita percezione e/o lo sviamento di provvidenze pubbliche erogate nell’ambito del richiamato bando regionale, con riferimento, tra gli altri soggetti attenzionati, anche alla posizione di AL DA.
4. Il quadro normativo e amministrativo entro cui si colloca la vicenda è dato da un finanziamento pubblico destinato a favorire la nascita e il consolidamento di micro e piccole imprese giovanili e femminili, mediante uno strumento di microcredito a tasso zero finanziato con risorse di derivazione unionale, statale e regionale. Il bando prevedeva, per i progetti compresi tra euro 8.000,00 ed euro 35.000,00, la concessione di un finanziamento agevolato fino al 70% dell’investimento ammissibile, con durata settennale e restituzione in rate trimestrali. La misura era, peraltro, presidiata da obblighi stringenti: realizzazione del progetto almeno nella misura minima prescritta dal bando, conclusione dell’investimento entro il termine stabilito, rendicontazione finale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di realizzazione, mantenimento dei requisiti dichiarati, conservazione della documentazione giustificativa e osservanza delle modalità di pagamento ammesse. L’erogazione avveniva per tranche, con una prima quota a titolo di anticipo, una seconda legata allo stato di avanzamento lavori e la restante parte a saldo, previa approvazione della rendicontazione finale.
5. Dalla documentazione in atti emerge che l’impresa individuale “Pizzeria Bella Napoli di DA AL” fu costituita il 15 marzo 2021 per l’esercizio dell’attività di ristorazione senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto. In precedenza, il 9 marzo 2021, era stata presentata una prima domanda di finanziamento, avente ad oggetto un progetto da euro 35.000,00 e una richiesta di euro 24.500,00; tale prima istanza, dopo una interlocuzione istruttoria relativa anche alla data di costituzione dell’impresa, venne formalmente rinunciata il 6 aprile 2021.
6. Successivamente, in data 19 aprile 2021, AL DA presentò una seconda domanda di ammissione al finanziamento, sostanzialmente analoga alla precedente. Nella domanda, sottoscritta dalla stessa quale titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale, si dichiarava che il programma di investimento sarebbe stato realizzato in Firenze, via Lippi e Macia, nell’ambito di un’attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; si attestava, inoltre, la natura giovanile e femminile dell’impresa richiedente, in conformità ai requisiti del bando, e veniva prospettato un progetto imprenditoriale volto all’apertura di una pizzeria/friggitoria. In sede integrativa la DA affermava, altresì, di voler gestire personalmente l’attività per sei giorni la settimana e, su richiesta dell’ente gestore, dichiarava di essere domiciliata in Firenze, via Baracca n. 31.
7. Con delibera n. 239 del 21 maggio 2021 FI CA, operante in nome e per conto della Regione CA quale capofila del raggruppamento incaricato della gestione del fondo, comunicava all’impresa individuale l’ammissione al finanziamento. L’investimento veniva ammesso per euro 32.460,00 e il finanziamento agevolato a tasso zero veniva quantificato in euro 22.720,00, con espresso richiamo agli obblighi gravanti sul beneficiario ai sensi della disciplina di bando e con l’avvertenza circa la revocabilità dell’agevolazione in caso di mancato rispetto degli stessi.
8. In data 26 maggio 2021 AL DA presentava istanza di erogazione della prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo. Il giorno successivo l’ente gestore richiedeva la produzione del contratto di locazione dei locali destinati all’attività, unitamente alla prova dell’avvenuta registrazione; la documentazione richiesta veniva trasmessa nello stesso giorno. In data 22 giugno 2021 FI CA disponeva il bonifico in favore dell’impresa beneficiaria per l’importo di euro 9.088,80.
9. La successiva fase del rapporto evidenziava fin da subito rilevanti criticità. Il 3 agosto 2021 la DA rappresentava all’ente gestore di avere già impiegato l’anticipo ricevuto e di avere corrisposto in contanti alcuni canoni di locazione, chiedendo se tali esborsi potessero essere considerati ammissibili. L’ente rispondeva negativamente, rilevando che i pagamenti in contanti non erano conformi alle prescrizioni del bando.
Nondimeno, in data 26 ottobre 2021 la DA presentava domanda di erogazione di una ulteriore tranche del 40%, formalmente collegata allo stato di avanzamento lavori, allegando la documentazione descritta negli atti di causa, composta, tra l’altro, da dichiarazioni sostitutive, da un modulo di rendicontazione lasciato incompleto, da una distinta riepilogativa dei pagamenti, da chiarimenti non coerenti sui canoni di locazione e da fatture indicate come meri acconti.
Anche tale richiesta veniva accolta e in data 18 novembre 2021 veniva erogata una seconda somma di euro 9.088,80.
Il totale delle somme effettivamente incassate dalla DA risultava, quindi, pari a euro 18.177,60. 10. Con comunicazione del 1° marzo 2022 Artigiancassa evidenziava che i termini per la presentazione della rendicontazione finale delle spese stavano per spirare senza che fosse stata depositata la necessaria documentazione e avvertiva la beneficiaria che, in difetto di rendicontazione, si sarebbe proceduto alla revoca totale del finanziamento. Solo in data 22 marzo 2022 la DA chiedeva una proroga dei termini, peraltro quando quelli ordinari risultavano già spirati, adducendo ritardi nei lavori di ristrutturazione dei locali e affermando che l’attività sarebbe stata avviata soltanto nel gennaio 2022; nella stessa occasione comunicava anche la variazione della sede legale dell’impresa in Firenze, via Lippi e Macia n. 17/R. Con successiva comunicazione del 27 maggio 2022 l’ente gestore prendeva atto della variazione della sede e delle ragioni addotte, concedendo una proroga per la conclusione dell’investimento. Cionondimeno, la rendicontazione finale non veniva mai prodotta.
11. In conseguenza di tale perdurante inadempimento, la Regione CA adottava il decreto dirigenziale n. 19798 del 21 settembre 2022, con il quale disponeva la revoca totale dell’agevolazione e il recupero delle somme già erogate. Dagli atti emerge che tale decreto era stato preceduto dall’avvio del procedimento di revoca, comunicato via PEC il 22 luglio 2022, con concessione di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni o osservazioni; la DA, tuttavia, non presentava alcuna difesa procedimentale. Il decreto di revoca quantificava il recupero in euro 18.177,60 per sorte capitale, oltre a euro 14,07 a titolo di interessi maturati sino alla revoca ed euro 1.215,24 a titolo di spese di istruttoria ed erogazione.
È altresì emerso che, anche a seguito di ulteriori solleciti rivolti nel novembre 2022 per ottenere documentazione sulle spese dichiarate in sede di richiesta della seconda tranche, la stessa non ha mai prodotto ulteriori giustificativi né provveduto alla restituzione, anche solo parziale, delle somme percepite.
12. Gli approfondimenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno fornito un ulteriore quadro indiziario di rilievo.
Sotto il profilo fiscale, è emerso che l’impresa individuale intestata alla DA ha presentato dichiarazioni soltanto per gli anni d’imposta 2021 e 2022; per il 2021 non risultano componenti positivi di reddito derivanti dall’attività esercitata, mentre per il 2022 è indicato un volume d’affari di euro 23.064,00.
Dall’estratto conto assicurativo INPS e dalle banche dati del Ministero del Lavoro è inoltre emerso che AL DA ha percepito redditi da lavoro dipendente in via continuativa dal 2017 al 2023 e, in particolare, che nel periodo 2021-2023, nel quale avrebbe dovuto gestire personalmente l’impresa finanziata a Firenze, risultava invece lavoratrice dipendente presso diversi esercizi di ristorazione siti all’Isola d’Elba. In parallelo, l’impresa finanziata risulta avere assunto un solo dipendente, IC EO, per il periodo da aprile a luglio 2022. 13. Ancora più significativi risultano gli esiti della verifica ispettiva in loco eseguita il 22 novembre 2023 presso i locali dell’attività commerciale formalmente riferita alla DA. In tale occasione AU ON interveniva nei confronti dei militari operanti quale rappresentante dell’impresa; veniva inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, NO NC, il quale dichiarava di conoscere il ON e di essere da lui retribuito in contanti nonché di avere ricevuto la promessa di una futura assunzione. Lo stesso ON, nei verbali richiamati negli atti istruttori, dichiarava di voler regolarizzare la posizione del lavoratore e di provvedere alle chiusure fiscali. A ciò si aggiunga che l’indirizzo fiorentino indicato dalla DA come domicilio nel corso della pratica di finanziamento coincideva con la residenza del medesimo ON. Tali elementi, pur non costituendo l’unico fondamento della decisione, confermano la scarsa attendibilità della prospettazione iniziale circa una gestione personale, diretta e continuativa dell’impresa da parte della titolare formale.
14. Prima della citazione, la Procura notificava alla DA l’invito a dedurre in data 25 luglio 2025, sia via PEC sia presso la residenza anagrafica, senza ricevere deduzioni difensive né istanza di audizione personale nei termini di legge. Seguiva, quindi, la promozione del presente giudizio. In tale giudizio, come già detto, la convenuta è rimasta contumace.
DIRITTO 1. In via preliminare, verificata la regolarità del contraddittorio, la convenuta deve essere dichiarata contumace. La contumacia, tuttavia, non esonera il giudice dal controllo sulla fondatezza della domanda, permanendo l’onere per la parte attrice di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dedotta. Il vaglio del Collegio deve, pertanto, concentrarsi sia sul profilo della giurisdizione sia, nel merito, sull’antigiuridicità della condotta, sul nesso causale, sull’elemento soggettivo e sulla corretta quantificazione del danno.
2. Sussiste, anzitutto, la giurisdizione di questa Corte. Secondo un orientamento da tempo consolidato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il privato destinatario di contributi o finanziamenti pubblici a destinazione vincolata instaura con l’amministrazione erogatrice un rapporto di servizio in senso funzionale, poiché viene inserito nell’iter procedimentale di attuazione di un programma pubblico ed è chiamato a cooperare, con risorse pubbliche, alla realizzazione di finalità di interesse generale.
Da tale rapporto deriva la giurisdizione del giudice contabile sia quando le risorse siano state distolte dalle finalità cui erano preordinate, sia quando siano state indebitamente percepite in assenza dei presupposti richiesti (Cass., SS.UU., ord. nn. 20434/2009, 1774/2013, 23897/2015, 21297/2017, 14436/2018, 15893/2022 e 3100/2022). 3. Nel caso di specie, la natura pubblica delle risorse e il radicamento del rapporto di servizio funzionale emergono con particolare evidenza. Il finanziamento in contestazione, pur essendo di matrice eurounitaria, è stato gestito, quanto all’ammissione, all’erogazione, alla revoca e al recupero, dalla Regione CA, anche attraverso soggetti gestori quali FI CA, Artigiancassa, il RTI CA Muove e, successivamente, Sviluppo CA S.p.A. Ne consegue che la Regione CA deve essere individuata quale amministrazione danneggiata, non assumendo rilievo contrario la circostanza che alcune attività istruttorie o materiali siano state svolte da soggetti ausiliari o concessionari del servizio di gestione. In termini conformi si è espressa anche la giurisprudenza contabile, che, in fattispecie analoghe relative a fondi di provenienza europea gestiti in ambito regionale, ha ravvisato nell’ente territoriale titolare del potere di concessione, revoca e recupero il soggetto pubblico danneggiato dall’illecito sviamento delle risorse (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. CA, sent. n. 86/2024).
4. Deve inoltre osservarsi che la convenuta è stata evocata in giudizio in proprio e quale titolare dell’impresa individuale “Pizzeria Bella Napoli di DA AL”. In tale configurazione organizzativa non sussiste alcuna distinta soggettività giuridica tra impresa e titolare, sicché la persona fisica che richiede il finanziamento, lo percepisce e omette i successivi adempimenti risponde direttamente delle conseguenze dannose della propria condotta. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che l’impresa individuale si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale quanto sotto quello processuale, senza che possa ipotizzarsi un’autonoma alterità patrimoniale o soggettiva della ditta rispetto all’imprenditore (Cass. nn. 9260/2010 e 19735/2014; in termini, anche Corte dei conti, II Sez. app., n. 370/2023 e Corte dei conti, Sez. giur. CA, nn. 152/2022 e 15/2024).
5. Parimenti infondata sarebbe qualsiasi obiezione basata sulla già intervenuta revoca amministrativa dell’agevolazione o sull’avvio del procedimento di recupero. La giurisprudenza, sia di legittimità sia contabile, è ferma nel ritenere che il giudizio di responsabilità erariale sia autonomo e indipendente rispetto alle iniziative, amministrative o giurisdizionali, dirette al recupero del contributo erogato. In altri termini, il cosiddetto “doppio binario” non determina alcuna preclusione all’azione del Pubblico Ministero contabile, la quale resta esperibile fino a quando l’amministrazione non sia stata effettivamente e integralmente ristorata; eventuali recuperi aliunde, purché certi e incontrovertibili, possono rilevare solo al fine di evitare duplicazioni satisfattive e, dunque, “in executivis” o in sede di esatta determinazione del residuo danno (Cass., SS.UU., nn. 10667/2009, 25495/2009 e 4313/2010; Corte cost. n. 303/1986; Cass. nn. 6526/2018 e 21768/2019; Corte dei conti, Sez. I app., n. 35/2025).
6. Nel merito, la domanda è fondata, sia pure nei limiti che si diranno in sede di quantificazione. Il nucleo centrale della vicenda risulta documentalmente dimostrato ed è, in realtà, di per sé sufficiente a sorreggere l’affermazione di responsabilità. È infatti pacifico, perché emergente dagli atti di causa, che AL DA ha richiesto e ottenuto due distinte erogazioni del finanziamento, entrambe pari a euro 9.088,80, per complessivi euro 18.177,60; è altrettanto pacifico che, pur a fronte dei ripetuti solleciti dell’ente gestore e nonostante la concessione di una proroga, la stessa non abbia mai depositato la rendicontazione finale del progetto e non abbia successivamente restituito le somme erogate dopo la revoca dell’agevolazione.
7. Orbene, la mancata realizzazione e, soprattutto, la mancata rendicontazione del progetto finanziato integrano una violazione diretta, grave e non equivoca degli obblighi essenziali posti dal bando a carico del beneficiario. Nel sistema delineato dalla “lex specialis,” costituita dal bando, la possibilità di percepire in via anticipata una parte cospicua del contributo pubblico trova la propria giustificazione nell’esigenza di agevolare l’avvio dell’investimento, ma resta rigidamente condizionata all’effettiva esecuzione del progetto ammesso e alla successiva dimostrazione documentale delle spese sostenute. Quando tale dimostrazione manca del tutto, viene meno la stessa causa giustificatrice dell’esborso pubblico. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che sussiste la giurisdizione contabile e, correlativamente, la responsabilità del percettore di fondi pubblici ogniqualvolta il privato, con le proprie scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, determinandone lo sviamento dalle finalità perseguite (Cass., SS.UU., ord. n. 14436/2018). Non assume, pertanto, valore liberatorio la mera circostanza che un’attività economica sia stata in qualche misura avviata o esercitata, poiché ciò che rileva non è l’astratta esistenza di un esercizio commerciale, bensì la prova che il programma di investimento ammesso a finanziamento sia stato effettivamente realizzato nei tempi, nei modi e con i requisiti imposti dalla disciplina di settore.
8. Gli atti mostrano, inoltre, che anche la documentazione prodotta in occasione della richiesta della seconda tranche non era idonea a dimostrare un reale e coerente avanzamento del progetto, essendo incentrata su meri acconti, su un quadro documentale incompleto e, per taluni pagamenti, persino su esborsi in contanti espressamente non ammissibili ai sensi del bando. A ciò si aggiunga che la richiesta di proroga è intervenuta quando i termini ordinari di realizzazione risultavano già scaduti e che, anche dopo l’avvio del procedimento di revoca, la DA ha scelto di non formulare osservazioni né di produrre documentazione integrativa.
Tale comportamento, valutato unitariamente, conferma che il finanziamento fu incassato e trattenuto senza che fossero adempiute le condizioni sostanziali poste a presidio dell’interesse pubblico.
9. Le ulteriori risultanze della Guardia di Finanza relative alla posizione lavorativa della DA, alla incompatibilità logistica tra l’impiego continuativo presso esercizi dell’Isola d’Elba e la gestione personale dell’attività in Firenze, nonché al ruolo concretamente svolto da AU ON, rafforzano il quadro probatorio e corroborano i dubbi sulla effettiva sussistenza, sin dall’origine, dei requisiti soggettivi e gestionali dichiarati in domanda. Esse evidenziano un ulteriore possibile profilo di illiceità, in quanto la giurisdizione contabile sussiste non solo quando il contributo venga successivamente sviato, ma anche quando il beneficio sia stato conseguito in assenza dei presupposti sostanziali richiesti o mediante una rappresentazione non veritiera della realtà imprenditoriale sottostante (Cass., SS.UU., ord. nn. 15893/2022 e 3100/2022). Tuttavia, ai fini della presente decisione, non è necessario fondare in via esclusiva la responsabilità su tale distinto segmento di indebita ammissione al beneficio: anche a voler prescindere dall’accertamento pieno del ruolo di prestanome o della simulazione dei requisiti, resta assorbente il dato obiettivo della mancata esecuzione documentata del progetto e della mancata restituzione delle somme dopo la revoca.
10. Sussiste altresì il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno lamentato dall’amministrazione. Le somme furono erogate in funzione della realizzazione di uno specifico programma di investimento, rivolto a finalità pubbliche di promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile. L’omessa prova della realizzazione del progetto, l’assenza della rendicontazione finale e la successiva mancata restituzione delle somme hanno determinato la definitiva frustrazione di tale scopo e la perdita, per l’amministrazione, dell’utilità pubblica specifica che costituiva la ragione dell’esborso. La stessa giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il danno erariale da sviamento di contributi pubblici si apprezza anche sotto il profilo della sottrazione della provvista finanziaria ad altri soggetti che avrebbero potuto realizzare il programma approvato dall’amministrazione (Cass., SS.UU., ord. n. 14436/2018). Il pregiudizio, pertanto, si correla direttamente alla fuoriuscita di denaro pubblico rimasta priva di legittima giustificazione finale e di concreta utilità per il fine pubblico programmato.
11. Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che sia certamente integrata, se non addirittura una condotta dolosa, quantomeno la colpa grave. Non occorre, ai fini della decisione, spingersi sino alla qualificazione in termini di dolo, essendo già sufficiente rilevare che AL DA ha sottoscritto la domanda di finanziamento, le successive richieste di erogazione e le dichiarazioni sostitutive connesse, assumendo obblighi di assoluta chiarezza; ha ottenuto due erogazioni; non ha mai rendicontato il progetto; non ha interloquito utilmente nel procedimento di revoca; non ha restituito le somme neppure dopo l’adozione del provvedimento ablatorio; ed è rimasta del tutto inerte anche nella fase preprocessuale e processuale. Tale sequenza integra una macroscopica violazione dei doveri di correttezza e diligenza gravanti sul beneficiario di risorse pubbliche e non può essere ricondotta a mera irregolarità formale o a negligenza lieve.
12. Venendo alla quantificazione del pregiudizio, la domanda della Procura va accolta solo in parte. Il danno erariale risarcibile deve essere limitato alle somme effettivamente erogate alla convenuta e mai restituite, pari a euro 18.177,60. Tale importo emerge in modo univoco dai due bonifici disposti il 22 giugno 2021 e il 18 novembre 2021. Le discrasie formali rinvenibili nella documentazione circa l’importo complessivo del finanziamento ammesso o revocato non incidono, infatti, sull’esatto ammontare della somma concretamente fuoriuscita dal patrimonio pubblico e rimasta “sine titulo” nella disponibilità della beneficiaria.
13. Non possono invece essere incluse nel capitale di danno le ulteriori voci di euro 14,07 e di euro 1.215,24 indicate nell’atto introduttivo. La prima somma, qualificata come interessi maturati sino alla predisposizione del decreto di revoca, non integra una autonoma voce di danno erariale in senso proprio, ma costituisce un accessorio calcolato nell’ambito del procedimento amministrativo di recupero; essa, pertanto, non può essere sommata al capitale risarcibile come posta distinta dal pregiudizio principale. La seconda voce, indicata quale rimborso di spese di istruttoria ed erogazione, non risulta sorretta da una puntuale dimostrazione della sua natura di esborso ulteriore, specifico, eccezionale e direttamente provocato dalla condotta illecita della convenuta; essa appare piuttosto riferibile ai costi interni del procedimento amministrativo di concessione, gestione, revoca e recupero del finanziamento, che non possono essere traslati automaticamente sul piano della responsabilità risarcitoria in difetto di prova rigorosa del relativo nesso causale e della loro eccedenza rispetto ai normali costi di funzionamento.
14. Ne consegue che la pretesa risarcitoria può trovare accoglimento soltanto per l’importo di euro 18.177,60, restando rigettata per la parte eccedente. Tale esito integra una soccombenza soltanto parziale dell’attrice in punto di quantum, limitatamente alle due poste accessorie non riconosciute, mentre resta confermata la fondatezza dell’azione sotto il profilo dell’”an debeatur”. In conclusione, AL DA deve essere condannata, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale “Pizzeria Bella Napoli di DA AL”, al risarcimento del danno in favore della Regione CA nella misura di euro 18.177,60, con le ulteriori statuizioni accessorie da precisarsi in dispositivo.
*************************
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione CA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la contumacia di AL DA;
2. accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna AL DA, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale “Pizzeria Bella Napoli di DA AL”, al pagamento in favore della Regione CA della somma di euro 18.177,60; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini di legge; Al predetto importo si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di erogazione dell’anticipo del finanziamento) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
3. rigetta per il resto la domanda;
4. pone le spese di giudizio a carico della convenuta, tenuto conto della sua prevalente soccombenza. Queste sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a Euro 475,23 (Quattrocentosettantacinque/23).
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026.
Il Presidente Estensore
RD TU
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 17/03/2026 Il Funzionario
LE LI
F.to digitalmente
1
2
1