Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.732 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e residente in [...], C.F.: ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Nizza di Sicilia, V.le Regione Siciliana, 44, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Lombardo C.F.: C.F._2
ed Alessandro Angelo Lombardo, fax: 0942701150 pec:
[...]
dai quali è rappresentato e difeso per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], e Controparte_1
residente in [...], codice fiscale:
, domiciliata in Roccalumera (Me), via Torrente C.F._3
Sciglio, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Gugliotta (C.F.:
) che la rappresenta e difende per procura in atti, con C.F._4
indirizzo pec: e fax: 0942 790293; Email_2
PARTE RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 25.02.2025, premesso che in Parte_1
data 01.05.1993, a AR, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
di detto comune al n. 2 parte 2 serie A anno 1993); che dall'unione erano nati due figli: a Messina il 14.06.1994 e Persona_1 Persona_2
a Messina il 18.08.1996; che le parti si erano separate giudizialmente con sentenza n. 1760/2019 emessa dal Tribunale di Messina il 18.09.2019; che la sentenza di separazione aveva posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 250,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia che la figlia Persona_2
maggiorenne aveva nelle more acquisito l'autonomia Persona_2
economica; che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione e non appariva più possibile la ricostituzione dell'unione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fosse revocato l'assegno a carico del deducente per il mantenimento della figlia Persona_2
Con comparsa depositata il 28.05.2025 si costituiva
[...]
la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la Controparte_1
trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, confermando che i figli erano ormai entrambi indipendenti ed autonomi.
All'udienza del 12.06.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la pronuncia di divorzio e la revoca dell'assegno posto a carico
2 di per il mantenimento della figlia Parte_1
Persona_3
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12.06.2025 e sopra trascritte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno sin dall'udienza nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale pronunciata con sentenza n. 1760/2019 emessa dal Tribunale di Messina il 18.09.2019 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, effettuata il
18.12.2017, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 12.06.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c.
4 depositato in cancelleria il 25.02.2025, da nei Parte_1
confronti di mutata in istanza congiunta di Controparte_1
divorzio all'udienza del 12.06.2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AR (ME) il 01.05.1993 con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero N. 2 Parte 2 serie A anno 1993, da nato a [...] il Parte_1
30.4.1962 e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12.06.2025 e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 17/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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