Articolo 1 della Legge 17 maggio 1969, n. 253
Articolo 2
Versione
15 giugno 1969
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , a compensazione di sgravi tributari disposti in virtu' dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.
Entrata in vigore il 15 giugno 1969