Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , a compensazione di sgravi tributari disposti in virtu' dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , a compensazione di sgravi tributari disposti in virtu' dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.