Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4189/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4189/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SAPORI ANGELA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce. I coniugi si obbligano a comunicarsi preventivamente, con anticipo di almeno 15 giorni, i cambi di residenza e/o domicilio ivi compresi la data del trasloco, il nuovo indirizzo, nonché eventuali diversi e/o ulteriori recapiti telefonici, salvo diversi accordi tra le parti.
2. Il domicilio coniugale, costituito dall'immobile sito in Formigine (Mo), Via Villa Emma N.
41, viene assegnato alla signora unitamente al mobilio in esso contenuto: il Parte_2
marito ha già provveduto a prelevare i propri beni personali, e provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro la data dell'udienza di comparizione.
3. Il figlio minor di anni 15, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sullo stesso, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore si impegna ad educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nello stesso buoni e significativi rapporti con l'altro genitore. Ciascun genitore terrà informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale. In ogni caso i genitori gestiranno il rapporto co nel pieno e primario rispetto dello stesso, tenendo in dovuta Per_1
considerazione le sue istanze, i suoi desideri ed interessi, in spirito di collaborazione e responsabilità, al fine di favorire una crescita armonica del figlio, ove le figure genitoriali siano entrambe adeguatamente valutate.
Il figlio rimarrà collocato presso la madre e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Formigine (MO), via Villa Emma n. 41. Poiché il figlio ha quindici Per_1 anni, le frequentazioni padre / figlio verranno direttamente concordate tra il signor
[...]
ciò nel rispetto degli impegni, dei desideri e delle istanze del figlio. Parte_1 Per_1
4. Considerando che avrà domicilio prevalente presso la madre, il signor Per_1 Pt_1
corrisponderà a quest'ultima, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00
(euro cinquecento) a titolo di contributo al mantenimento del figliolo minore, tramite bonifico bancario alle coordinate che la signora comunicherà al marito. L'importo suddetto Pt_2
dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno. L'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per il figli come sopra quantificato, decorrerà dal giorno Per_1
15 del mese di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, ovvero dal giorno
15 del mese in cui il signor lascerà il domicilio coniugale qualora ciò avvenga prima Pt_1
dell'udienza, e persisterà sino a quando il figlio diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno, e devono intendersi straordinarie le spese individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Modena ed in particolare:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione,
è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione.
Per espresso accordo tra le parti il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, così come le detrazioni verranno usufruite dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno.
Per espresso accordo tra le parti gli assegni famigliari (e/o assegno unico e/o assegno per i figli)
verranno richiesti e riscossi in ragione del 50% ciascuno.
5. In accordo fra loro ed a scioglimento della comunione legale derivante dal rapporto di coniugio, le parti stabiliscono di attribuire ed assegnare in proprietà esclusiva:
* al signor la totale giacenza presente sul conto corrente n. Parte_1
[...] che rimarrà allo stesso intestato *alla signora la totale giacenza presente sul conto corrente n. Parte_2
[...] che rimarrà alla stessa intestato;
*al signor l'autovettura Audi A4 Avant targata GD481XV allo stesso Parte_1
intestata;
*alla signora l'autovettura Toyota Yaris Cross targata GV206JW alla stessa Parte_2
intestata;
*alla signora la minicar elettrica Citroen AMI targata X9WL92 alla stessa Parte_2
intestata e che rimarrà in uso al figlio fino a che la stessa sarà utilizzata dal figlio, le Per_1
spese di manutenzione, bollo e assicurazione saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, mentre le spese di rifornimento saranno a carico della sola signor Pt_2
Le assegnazioni ed i trasferimenti di cui al presente articolo sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione non contenziosa dei descritti rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Nell'ambito della definizione dei reciproci rapporti patrimoniali volti alla definizione della crisi famigliare, i signori e rimarranno comproprietari dell'immobile Pt_1 Pt_2
costituente il domicilio coniugale sino a quando il figlio sarà maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, dopodiché valuteranno se acquistare l'uno la quota dell'altro ovvero se cedere l'immobile a terzi al miglior prezzo di mercato. I signor Pt_1 Pt_2
provvederanno al pagamento, in ragione del 50% ciascuno, dei ratei di mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile ed ammontanti a circa € 615,00 mensili, sino all'estinzione dello stesso (dicembre 2025).
Con la definizione degli accordi di cui al presente verbale, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere provveduto a regolare ogni rapporto economico e patrimoniale e dichiarano pertanto di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e/o richiamate, ancora in corso di esecuzione.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento od altro
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto per sé e per il figlio minore.
9. Le spese vive ed i compensi legali relativi al presente procedimento di separazione sono da dividersi tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
10. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
11. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi s'intende sin da ora rinunciata e rimossa.
12. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
13. I coniugi sin da ora chiedono che il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologhi il presente verbale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 30/08/1977 e ata a PI (MO) Parte_2
il 27/10/1979
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IN (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno,
atto n.54, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale