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Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2026, n. 18393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18393 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND HE nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 25/06/2025 letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto l’annullamento parziale del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. ND HE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 25/06/2025 confermativa di quella emessa dal Tribunale di Imperia che, esclusa la recidiva contestata e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 474 e 648, comma 4, cod. pen, deducendo due motivi: 1.1. carenza assoluta di motivazione con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18393 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/03/2026 2 1.2. omessa declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. (capo a) consumato il 03/09/2017 per prescrizione maturata il 03/03/2025, in data antecedente alla sentenza di appello. 1.3. Il 10/03/2026 il difensore dell’imputato, avv. Fabrizio Cravero, ha depositato una memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso condividendo le conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 1. Quanto alla questione della prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., rileva il collegio che, nel caso in esame, essendo il reato stato commesso il 03/09/2017, al termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157, 161 cod. pen., deve aggiungersi la sospensione di anni uno e mesi sei ex lege 103/2017 (cfr. S.U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01) sicchè il termine di prescrizione va fissato al 03/09/2026 e, alla data della sentenza di appello: 25/06/2025, non era ancora spirato. 2. Quanto, poi, alla asserita mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza attenuante comune di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen., osserva il collegio che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato “il numero della merce”. La difesa con l’atto di appello aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., seconda parte, che riguarda, nei delitti determinati da motivi di lucro, “l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità”. Ebbene, va ricordato che prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella testé citata ha aggiunto nella medesima disposizione un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. La Relazione illustrativa del disegno di legge dal quale origina il descritto intervento normativo, presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1987 e rubricato "Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti", espressamente riporta la nuova attenuante alla opportunità, per motivi di equità, di riformulare l'art. 62, n. 4 cod. pen. in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen., che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro. Nel proporre tale allineamento, il Governo segnalava che «peraltro, attribuendosi rilievo ai motivi del reato, non è parso congruo eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametro 3 del danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», e fosse invece opportuno «prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa». Come noto, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499). Tuttavia, si è opportunamente sottolineato che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. cod. pen. "attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato"; sicché per riconoscerla è necessaria "una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata” (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Rv. 287749 – 01). Pertanto, ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o, comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Rv. 289193 – 01). 3. Se questi sono i presupposti, allora è evidente che chi la invoca non può limitarsi a chiedere la sua applicazione in termini generici ed indeterminati: la messa in vendita di prodotti con marchi contraffatti “per pochi euro” ove, nella specie, si è invece trattato di oltre 50 prodotti di vario genere. L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito, sicché per chiederne l'applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbe dovuto indicare, sin dall’origine, sulla base di quali elementi di fatto sarebbe stato possibile sostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito dal ricorrente era di speciale tenuità. Il ricorso, invece, non contiene un’indicazione in tal senso, risultando percò la deduzione difensiva generica a fronte di una motivazione della Corte di appello che, significativamente, ha dato conto della “non modica quantità di articoli” (pag. 4). 4. Con riferimento, poi, alla doglianza difensiva concernente l’omessa motivazione del diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. che la difesa aveva invocato “per l’occasionalità della condotta e le condizioni disagiate del prevenuto” va precisato, anzitutto, che la richiesta risulta presa in carico dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza 4 impugnata) che l’ha disattesa con motivazione implicita avendo il giudice di appello adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio basandosi sugli stessi motivi che lo hanno portato a confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, essendo la stessa “assai lieve e congrua al fatto” tenuto conto della non modica quantità di articoli“ dando così implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una ulteriore mitigazione (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01). Deve ribadirsi, infatti, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 – 01 in particolare ha affermato “la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")”. 4. Per quanto complessivamente detto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/03/2026 Il consigliere estensore Il presidente IA LL LO CA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18393 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/03/2026 2 1.2. omessa declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. (capo a) consumato il 03/09/2017 per prescrizione maturata il 03/03/2025, in data antecedente alla sentenza di appello. 1.3. Il 10/03/2026 il difensore dell’imputato, avv. Fabrizio Cravero, ha depositato una memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso condividendo le conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 1. Quanto alla questione della prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., rileva il collegio che, nel caso in esame, essendo il reato stato commesso il 03/09/2017, al termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157, 161 cod. pen., deve aggiungersi la sospensione di anni uno e mesi sei ex lege 103/2017 (cfr. S.U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01) sicchè il termine di prescrizione va fissato al 03/09/2026 e, alla data della sentenza di appello: 25/06/2025, non era ancora spirato. 2. Quanto, poi, alla asserita mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza attenuante comune di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen., osserva il collegio che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato “il numero della merce”. La difesa con l’atto di appello aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., seconda parte, che riguarda, nei delitti determinati da motivi di lucro, “l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità”. Ebbene, va ricordato che prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella testé citata ha aggiunto nella medesima disposizione un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. La Relazione illustrativa del disegno di legge dal quale origina il descritto intervento normativo, presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1987 e rubricato "Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti", espressamente riporta la nuova attenuante alla opportunità, per motivi di equità, di riformulare l'art. 62, n. 4 cod. pen. in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen., che già prevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro il patrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro. Nel proporre tale allineamento, il Governo segnalava che «peraltro, attribuendosi rilievo ai motivi del reato, non è parso congruo eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametro 3 del danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», e fosse invece opportuno «prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa». Come noto, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499). Tuttavia, si è opportunamente sottolineato che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. cod. pen. "attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato"; sicché per riconoscerla è necessaria "una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata” (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Rv. 287749 – 01). Pertanto, ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o, comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Rv. 289193 – 01). 3. Se questi sono i presupposti, allora è evidente che chi la invoca non può limitarsi a chiedere la sua applicazione in termini generici ed indeterminati: la messa in vendita di prodotti con marchi contraffatti “per pochi euro” ove, nella specie, si è invece trattato di oltre 50 prodotti di vario genere. L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito, sicché per chiederne l'applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbe dovuto indicare, sin dall’origine, sulla base di quali elementi di fatto sarebbe stato possibile sostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito dal ricorrente era di speciale tenuità. Il ricorso, invece, non contiene un’indicazione in tal senso, risultando percò la deduzione difensiva generica a fronte di una motivazione della Corte di appello che, significativamente, ha dato conto della “non modica quantità di articoli” (pag. 4). 4. Con riferimento, poi, alla doglianza difensiva concernente l’omessa motivazione del diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. che la difesa aveva invocato “per l’occasionalità della condotta e le condizioni disagiate del prevenuto” va precisato, anzitutto, che la richiesta risulta presa in carico dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza 4 impugnata) che l’ha disattesa con motivazione implicita avendo il giudice di appello adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio basandosi sugli stessi motivi che lo hanno portato a confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, essendo la stessa “assai lieve e congrua al fatto” tenuto conto della non modica quantità di articoli“ dando così implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una ulteriore mitigazione (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01). Deve ribadirsi, infatti, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 – 01 in particolare ha affermato “la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")”. 4. Per quanto complessivamente detto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/03/2026 Il consigliere estensore Il presidente IA LL LO CA