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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/09/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BARONE Parte_1
FRANCA;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc
, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di handicap (art.3 comma 3 L.n. 104 del 1992),
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di
ATP , negando le condizioni per ottenere l'indennità di accompagnamento ma riconoscendo la sussistenza dei requisiti per l'art.3 comma 3 L.n. 104 del 1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa , e che lo stesso CTU non aveva tento conto, così come non aveva tenuto conto della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento CP_1 delle prestazioni dalla domanda amministrativa con accessori come per legge .
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della
CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, , la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note autorizzate ex art.127 ter cpc.
§§§§
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa l'erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata nelle operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
La relazione della CTU appare infatti ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez.
1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11).
La relazione del CTU (cfr. fasc. fase ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,compensate al 50% atteso il parziale accoglimento della domanda .
PQM
Dichiara la ricorrente persona handicappata in situazione di gravità dal maggio 2023.
Rigetta nel resto la domanda.
Pone a carico dell le spese di lite che , compensate CP_1 al 50% liquida in € 970,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,15.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino