Art. 14.
Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate".
Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate".