Articolo 14 della Legge 18 marzo 1968, n. 498
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 maggio 1968
Art. 14.
Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate".
Entrata in vigore il 18 maggio 1968