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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/09/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3164/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_2 C.F._3
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
e
(C.F. Controparte_5 C.F._5 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, tenutasi in trattazione scritta, gli appellanti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Controparte_1 Parte_1 CP_2 evocavano, dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola,
[...] Controparte_3
, e , chiedendo il risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 Controparte_5 subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 15.12.2012, alle ore 18.00 circa, a pochi chilometri dal centro urbano di Cerignola (FG).
In particolar modo, gli attori precisavano che conduceva l'autovettura Lancia Parte_1
SI tg. CC144XF, di proprietà di mentre a bordo erano presenti Controparte_6 [...]
e allorquando, precorrendo la S.P. 95 con direzione di marcia Candela, CP_1 Controparte_2 giunti all'altezza del km 04+00, nei pressi di un'intersezione, entrava in collisione con l'autoveicolo
Fiat Punto tg. BJ791AL, assicurato presso di proprietà di Controparte_7 [...]
e condotto da , proveniente da una strada a sinistra. CP_4 Controparte_5
Gli attori si recavano il giorno seguente presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Cerignola, ove si sottoponevano agli esami di rito con i seguenti esiti: per Controparte_1
“cervicalgia da contraccolpo e trauma contusivo della spalla, del ginocchio e della caviglia sinistra”, con prognosi di giorni 10 s.c.; per “riferita limitazione funzionale Parte_1 antalgica del rachide cervicolombare e trauma contusivo ginocchio destro” con prognosi di giorni
10 s.c.; per “cervicalgia da contraccolpo e trauma contusivo ginocchio e spalla Controparte_2 destra” con prognosi di giorni 10 s.c.
Risultava vano qualsiasi tentativo di risoluzione della controversia in via stragiudiziale.
si costituiva in data 17.02.2016, contestando la Controparte_3 domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto.
Seppur regolarmente notificati, e non si costituivano, Controparte_4 Controparte_5 venendone così dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria, consistita in assunzione di prova testimoniale e C.T.U. medica, il procedimento si concludeva con sentenza R.G. n. 601/2018 di rigetto della domanda, con condanna in capo agli attori delle spese di lite e di C.T.U.
Gli attori hanno impugnato la predetta sentenza con atto di citazione in appello, chiedendo la riforma integrale del provvedimento.
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 seppur regolarmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 19.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Difatti, i motivi di appello, aventi ad oggetto errata interpretazione e violazione di legge ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza della motivazione, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
2.1. Innanzitutto, appare necessario inquadrare l'azione proposta dagli attori-appellanti in qualità di conducente, per , e di terzi trasportati, per e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Per quanto concerne il conducente, la fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi dell'evento storico;
il dolo o la colpa dell'agente; il nesso eziologico tra il fatto storico ed il danno-evento (an), oltre che tra quest'ultimo e il danno-conseguenza (quantum). La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Per quel che riguarda gli altri attori-appellanti, giova ricordare che il terzo trasportato danneggiato gode di una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.
35318/2022). Nello specifico, può citare in giudizio il solo responsabile civile, azionando lo strumento generale di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ed unitamente a questo convenire la Compagnia di assicurazione del danneggiante, per mezzo dell'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005; oppure invocare l'art. 141 del predetto decreto agendo nei confronti dell'assicuratore del vettore. Ebbene, nel caso di specie, dal momento che i suddetti non hanno agito nei confronti dell'assicuratore del vettore ma nei confronti della Compagnia del danneggiante,
[...]
, nonché nei confronti del responsabile civile, la sua Controparte_3 azione non può che essere qualificata ai sensi degli artt. 2054 co. 2 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209/2005.
2.2. Ciò premesso in diritto, il Tribunale ritiene che il verificarsi del sinistro, nel suo accadimento storico e nella sua dinamica, oltre che l'esclusiva colpa in capo al danneggiante, abbiano trovato conferma in diversi elementi probatori.
In primis, gli attori hanno prodotto nel giudizio di primo grado la sentenza n. 259/2015 emessa dal
Giudice di Pace di Cerignola in data 20.04.2014, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniali promossa da proprietaria dell'autovettura Lancia SI Controparte_6 condotta da e in cui erano terzi trasportati e al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 momento del sinistro, nei confronti di , Controparte_3 [...]
e , previo accertamento del fatto storico così come descritto in CP_4 Controparte_5 questo giudizio ed addebito dell'esclusiva responsabilità in capo al predetto . Controparte_5
Tale pronuncia, non essendo stata oggetto di impugnazione nei termini di legge, ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c., divenendo vincolante tra le parti e precludendo la possibilità di una nuova delibazione del medesimo accertamento in questa sede: difatti, in quanto espressione del principio dell'intangibilità degli accertamenti contenuti in una decisione passata in giudicato, il giudicato sostanziale impedisce che possano essere rimesse in discussione le statuizioni di diritto e di fatto in essa contenute, vincolando il giudice del successivo giudizio in ordine ai fatti già accertati con autorità di cosa giudicata e con la conseguenza che, sulla base dell'intervenuto giudicato, deve ritenersi ormai definitivamente accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro oggetto della presente domanda risarcitoria.
A fini di completezza espositiva, giova evidenziare che gli attori hanno altresì depositato il modello
CAI, sottoscritto da ambo le parti, che, non vincolando il Giudice nella decisione, costituisce una presunzione semplice che il sinistro sia avvenuto con le modalità indicate nel modulo. Questo significa che il giudice può tenerne conto ma ha la facoltà di valutare la situazione nel suo complesso, anche alla luce di altre prove presentate, come testimonianze o perizie, giungendo eventualmente ad una conclusione diversa. Si ricorda sul punto che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” (Cass. n. 37752/2021; cfr. Cass. n. 15881/2013; Cass. n. 8451/2019). Nel caso in esame, il conducente del veicolo antagonista, , si è assunto la piena Controparte_5 responsabilità del fatto e la dinamica ivi descritta, ossia il non aver rispettato il segnale di precedenza, è compatibile con quella rappresentata dal testimone escusso Testimone_1 all'udienza del 11.09.2016, il quale riferiva che, in data 15.12.2012, tra le ore 18.00 e 18.30, “la
Lancia SI condotta dal sig. percorreva la S.P. 95 direzione Candela quando nei CP_1 pressi di un tratturo veniva attinta sul lato / fiancata sinistro da una Fiat Punto che in quel momento percorreva il predetto tratturo ed una volta giunto sulla strada principale tentava di immettersi sulla predetta con senso e direzione di marcia identico a quello della […] CP_8
Percorrevo la S.P. 95, ad una distanza di circa 100 mt. dalla che in quel momento mi CP_8 precedeva […] avevo una visuale libera. […] Subito dopo l'impatto la urtò con la propria CP_8 parte anteriore contro un muretto di cemento posto sul marine destro della carreggiata della S.P.
95”. Inoltre, il conducente convenuto non è comparso per rendere interrogatorio formale sulla dinamica, così portando questo Giudice, alla luce degli elementi probatori di cui sopra, a convincersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della verità dei fatti dedotti.
La presenza di e a bordo dell'autovettura Lancia SI in Controparte_1 Controparte_2 qualità di terzi trasportati, oltre che rilevata nel predetto modulo, è stata altresì confermata dal teste il quale, oltre ad aver riferito in modo dettagliato sulla dinamica del sinistro, ha dichiarato Tes_1 che “nella erano presenti tre persone di cui due uomini ed una donna, ricordo che alla CP_8 guida vi era tale mentre al lato passeggero anteriore il sig. Parte_1 Controparte_1
(ossia il padre) mentre seduta nella parte posteriore vi era una donna che conosco di vista e so essere la madre del . Preciso che gli occupanti della erano da me conosciuti in CP_1 CP_8 precedenza solo di vista”. Orbene, le dichiarazioni del teste, come sopra riportate, appaiono attendibili essendo chiare, lineari e prive di contraddizioni, a differenza di quanto sostenuto senza alcuna motivazione dal Giudice di prime cure, e sono idonee a far ritenere sussistente la presenza dei predetti e a bordo della Lancia in qualità di terzi trasportati. CP_1 CP_2
2.3. Superata dunque la questione inerente al verificarsi del fatto storico, alla responsabilità esclusiva del danneggiante e della presenza di terzi trasportati, occorre ora decretare l'eventuale sussistenza dell'an, ossia del nesso di causalità materiale tra fatto storico e danno-evento.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'accesso al pronto soccorso, avvenuto il giorno dopo, fosse tardivo al punto tale da non poter ascrivere le lesioni subite dagli attori al sinistro stradale in questione. Ebbene, giova precisare che l'accesso è avvenuto dopo le ore 08.00 del 16.12.2012, circa
14 ore in seguito al sinistro, un lasso di tempo non idoneo ad essere considerato interruttivo del nesso eziologico. Nel corso del giudizio è stata altresì svolta una consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista medico, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento. In particolare, la C.T.U., anche sulla base delle certificazioni mediche depositate dagli attori, ha acconsentito di accertare che:
- in ordine all'uso della cintura di sicurezza da parte degli attori, “le lesioni accertate sono compatibili con l'utilizzo della cintura”;
- sussiste la causalità materiale, ossia il nesso eziologico tra fatto storico e danno-evento, con la precisazione che per “le lesioni accertate e le menomazioni riscontrate, per il Controparte_2 convergere dei criteri medico – legali sono attendibili all'evento traumatico”, per
[...]
“le lesioni accertate e le menomazioni riscontrate, per il convergere dei criteri medico- Parte_1 legali è attendibile all'evento traumatico. […] Il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate è attendibile” ed infine per “le lesioni accertate e le menomazioni Controparte_1 riscontrate, per il convergere dei criteri medico-legali è attendibile all'evento traumatico.
L'infortunio in oggetto non presenta tracce di malattie o infortuni pregressi e sicuramente vi è nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate”.
Su tali punti il consulente tecnico di parte convenuta non ha mosso alcuna osservazione, limitandosi a disquisire in merito al quantum. Va inoltre evidenziato che la predetta consulenza è coerente con la relazione del medico legale della Compagnia assicurativa, che ha ritenuto sussistente per tutti i danneggiati il nesso di causalità tra evento e lesioni, compatibili con l'uso di cinture di sicurezza.
2.4. Risolta anche la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro del danno biologico subito dagli attori-appellanti. Con la predetta C.T.U. si è accertato:
- per che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetta da esiti Controparte_2 di trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo della spalla destra con lesione parcellare del tendine sovraspinoso”, un danno biologico pari al 2%, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25, inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25, tenendo conto anche delle condizioni psicofisiche antecedenti;
- per , che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetto da Parte_1
Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare”, un danno biologico pari al 1%, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10, tenendo conto anche delle condizioni psicofisiche antecedenti;
- per , che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetto da Esiti Controparte_1 di trauma distorsivo del rachide cervicale e ginocchio sinistro”, un danno biologico pari al 2%, inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni.
Il consulente tecnico della Compagnia assicurativa ha avanzato osservazioni ma le risposte fornite da C.T.U. sono state esaustive e pertanto pienamente risolutive in ordine ad ogni questione controversa.
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute – occorre far rifermento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborato dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, co. 2, Cost., esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 45 anni all'epoca del sinistro – spetta un Controparte_2 risarcimento per danno non patrimoniale di € 5.327,75, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 2%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 25 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 25 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
A – dell'età di 28 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento per danno Parte_1 non patrimoniale di € 3.505,00, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 1%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 20 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 10 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
A – dell'età di 50 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento per danno Controparte_1 non patrimoniale di € 5.110,00, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 2%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 25 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 20 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
Gli attori hanno chiesto in giudizio anche il risarcimento delle spese mediche affrontate, pari ad €
511,62 per € 546,62 per e € 516,62 per , che il Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 consulente d'ufficio ha ritenuto congrue.
Pertanto, l'ammontare complessivo riconosciuto è pari ad € 5.839,37 per € Controparte_2
4.051,62 per e € 5.626,62 per , Parte_1 Controparte_1
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
In conclusione, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una totale responsabilità in capo a del sinistro occorso e di ritenere provato tanto il nesso di causalità Controparte_5 materiale quanto quello giuridico, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure,
l'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i giudizi – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. n. 22742/2019) – esse seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(cfr. Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli appellati, quali parti soccombenti, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere dai predetti le somme versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 601/2018 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 Controparte_2
Cerignola, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa e, Controparte_5 per l'effetto, condanna , e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma Controparte_5 Controparte_2 di € 5.839,37, in favore di della somma di € 4.051,62 ed in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 5.626,62, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in CP_1 motivazione specificati;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.090,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli appellati, in solido tra loro, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere dai predetti le somme versate.
Foggia, 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3164/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 C.F._2
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_2 C.F._3
PIERLUIGI DIPACE, elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Via
Pasculli n.
1 - presso lo studio legale dell'Avv. ANTONIO PIERLUIGI DIPACE
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE nonché
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
e
(C.F. Controparte_5 C.F._5 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, tenutasi in trattazione scritta, gli appellanti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Controparte_1 Parte_1 CP_2 evocavano, dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola,
[...] Controparte_3
, e , chiedendo il risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 Controparte_5 subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 15.12.2012, alle ore 18.00 circa, a pochi chilometri dal centro urbano di Cerignola (FG).
In particolar modo, gli attori precisavano che conduceva l'autovettura Lancia Parte_1
SI tg. CC144XF, di proprietà di mentre a bordo erano presenti Controparte_6 [...]
e allorquando, precorrendo la S.P. 95 con direzione di marcia Candela, CP_1 Controparte_2 giunti all'altezza del km 04+00, nei pressi di un'intersezione, entrava in collisione con l'autoveicolo
Fiat Punto tg. BJ791AL, assicurato presso di proprietà di Controparte_7 [...]
e condotto da , proveniente da una strada a sinistra. CP_4 Controparte_5
Gli attori si recavano il giorno seguente presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Cerignola, ove si sottoponevano agli esami di rito con i seguenti esiti: per Controparte_1
“cervicalgia da contraccolpo e trauma contusivo della spalla, del ginocchio e della caviglia sinistra”, con prognosi di giorni 10 s.c.; per “riferita limitazione funzionale Parte_1 antalgica del rachide cervicolombare e trauma contusivo ginocchio destro” con prognosi di giorni
10 s.c.; per “cervicalgia da contraccolpo e trauma contusivo ginocchio e spalla Controparte_2 destra” con prognosi di giorni 10 s.c.
Risultava vano qualsiasi tentativo di risoluzione della controversia in via stragiudiziale.
si costituiva in data 17.02.2016, contestando la Controparte_3 domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto.
Seppur regolarmente notificati, e non si costituivano, Controparte_4 Controparte_5 venendone così dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria, consistita in assunzione di prova testimoniale e C.T.U. medica, il procedimento si concludeva con sentenza R.G. n. 601/2018 di rigetto della domanda, con condanna in capo agli attori delle spese di lite e di C.T.U.
Gli attori hanno impugnato la predetta sentenza con atto di citazione in appello, chiedendo la riforma integrale del provvedimento.
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 seppur regolarmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 19.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Difatti, i motivi di appello, aventi ad oggetto errata interpretazione e violazione di legge ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza della motivazione, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
2.1. Innanzitutto, appare necessario inquadrare l'azione proposta dagli attori-appellanti in qualità di conducente, per , e di terzi trasportati, per e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Per quanto concerne il conducente, la fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi dell'evento storico;
il dolo o la colpa dell'agente; il nesso eziologico tra il fatto storico ed il danno-evento (an), oltre che tra quest'ultimo e il danno-conseguenza (quantum). La norma prevede altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Per quel che riguarda gli altri attori-appellanti, giova ricordare che il terzo trasportato danneggiato gode di una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.
35318/2022). Nello specifico, può citare in giudizio il solo responsabile civile, azionando lo strumento generale di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ed unitamente a questo convenire la Compagnia di assicurazione del danneggiante, per mezzo dell'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005; oppure invocare l'art. 141 del predetto decreto agendo nei confronti dell'assicuratore del vettore. Ebbene, nel caso di specie, dal momento che i suddetti non hanno agito nei confronti dell'assicuratore del vettore ma nei confronti della Compagnia del danneggiante,
[...]
, nonché nei confronti del responsabile civile, la sua Controparte_3 azione non può che essere qualificata ai sensi degli artt. 2054 co. 2 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209/2005.
2.2. Ciò premesso in diritto, il Tribunale ritiene che il verificarsi del sinistro, nel suo accadimento storico e nella sua dinamica, oltre che l'esclusiva colpa in capo al danneggiante, abbiano trovato conferma in diversi elementi probatori.
In primis, gli attori hanno prodotto nel giudizio di primo grado la sentenza n. 259/2015 emessa dal
Giudice di Pace di Cerignola in data 20.04.2014, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniali promossa da proprietaria dell'autovettura Lancia SI Controparte_6 condotta da e in cui erano terzi trasportati e al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 momento del sinistro, nei confronti di , Controparte_3 [...]
e , previo accertamento del fatto storico così come descritto in CP_4 Controparte_5 questo giudizio ed addebito dell'esclusiva responsabilità in capo al predetto . Controparte_5
Tale pronuncia, non essendo stata oggetto di impugnazione nei termini di legge, ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c., divenendo vincolante tra le parti e precludendo la possibilità di una nuova delibazione del medesimo accertamento in questa sede: difatti, in quanto espressione del principio dell'intangibilità degli accertamenti contenuti in una decisione passata in giudicato, il giudicato sostanziale impedisce che possano essere rimesse in discussione le statuizioni di diritto e di fatto in essa contenute, vincolando il giudice del successivo giudizio in ordine ai fatti già accertati con autorità di cosa giudicata e con la conseguenza che, sulla base dell'intervenuto giudicato, deve ritenersi ormai definitivamente accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro oggetto della presente domanda risarcitoria.
A fini di completezza espositiva, giova evidenziare che gli attori hanno altresì depositato il modello
CAI, sottoscritto da ambo le parti, che, non vincolando il Giudice nella decisione, costituisce una presunzione semplice che il sinistro sia avvenuto con le modalità indicate nel modulo. Questo significa che il giudice può tenerne conto ma ha la facoltà di valutare la situazione nel suo complesso, anche alla luce di altre prove presentate, come testimonianze o perizie, giungendo eventualmente ad una conclusione diversa. Si ricorda sul punto che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” (Cass. n. 37752/2021; cfr. Cass. n. 15881/2013; Cass. n. 8451/2019). Nel caso in esame, il conducente del veicolo antagonista, , si è assunto la piena Controparte_5 responsabilità del fatto e la dinamica ivi descritta, ossia il non aver rispettato il segnale di precedenza, è compatibile con quella rappresentata dal testimone escusso Testimone_1 all'udienza del 11.09.2016, il quale riferiva che, in data 15.12.2012, tra le ore 18.00 e 18.30, “la
Lancia SI condotta dal sig. percorreva la S.P. 95 direzione Candela quando nei CP_1 pressi di un tratturo veniva attinta sul lato / fiancata sinistro da una Fiat Punto che in quel momento percorreva il predetto tratturo ed una volta giunto sulla strada principale tentava di immettersi sulla predetta con senso e direzione di marcia identico a quello della […] CP_8
Percorrevo la S.P. 95, ad una distanza di circa 100 mt. dalla che in quel momento mi CP_8 precedeva […] avevo una visuale libera. […] Subito dopo l'impatto la urtò con la propria CP_8 parte anteriore contro un muretto di cemento posto sul marine destro della carreggiata della S.P.
95”. Inoltre, il conducente convenuto non è comparso per rendere interrogatorio formale sulla dinamica, così portando questo Giudice, alla luce degli elementi probatori di cui sopra, a convincersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della verità dei fatti dedotti.
La presenza di e a bordo dell'autovettura Lancia SI in Controparte_1 Controparte_2 qualità di terzi trasportati, oltre che rilevata nel predetto modulo, è stata altresì confermata dal teste il quale, oltre ad aver riferito in modo dettagliato sulla dinamica del sinistro, ha dichiarato Tes_1 che “nella erano presenti tre persone di cui due uomini ed una donna, ricordo che alla CP_8 guida vi era tale mentre al lato passeggero anteriore il sig. Parte_1 Controparte_1
(ossia il padre) mentre seduta nella parte posteriore vi era una donna che conosco di vista e so essere la madre del . Preciso che gli occupanti della erano da me conosciuti in CP_1 CP_8 precedenza solo di vista”. Orbene, le dichiarazioni del teste, come sopra riportate, appaiono attendibili essendo chiare, lineari e prive di contraddizioni, a differenza di quanto sostenuto senza alcuna motivazione dal Giudice di prime cure, e sono idonee a far ritenere sussistente la presenza dei predetti e a bordo della Lancia in qualità di terzi trasportati. CP_1 CP_2
2.3. Superata dunque la questione inerente al verificarsi del fatto storico, alla responsabilità esclusiva del danneggiante e della presenza di terzi trasportati, occorre ora decretare l'eventuale sussistenza dell'an, ossia del nesso di causalità materiale tra fatto storico e danno-evento.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'accesso al pronto soccorso, avvenuto il giorno dopo, fosse tardivo al punto tale da non poter ascrivere le lesioni subite dagli attori al sinistro stradale in questione. Ebbene, giova precisare che l'accesso è avvenuto dopo le ore 08.00 del 16.12.2012, circa
14 ore in seguito al sinistro, un lasso di tempo non idoneo ad essere considerato interruttivo del nesso eziologico. Nel corso del giudizio è stata altresì svolta una consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista medico, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento. In particolare, la C.T.U., anche sulla base delle certificazioni mediche depositate dagli attori, ha acconsentito di accertare che:
- in ordine all'uso della cintura di sicurezza da parte degli attori, “le lesioni accertate sono compatibili con l'utilizzo della cintura”;
- sussiste la causalità materiale, ossia il nesso eziologico tra fatto storico e danno-evento, con la precisazione che per “le lesioni accertate e le menomazioni riscontrate, per il Controparte_2 convergere dei criteri medico – legali sono attendibili all'evento traumatico”, per
[...]
“le lesioni accertate e le menomazioni riscontrate, per il convergere dei criteri medico- Parte_1 legali è attendibile all'evento traumatico. […] Il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate è attendibile” ed infine per “le lesioni accertate e le menomazioni Controparte_1 riscontrate, per il convergere dei criteri medico-legali è attendibile all'evento traumatico.
L'infortunio in oggetto non presenta tracce di malattie o infortuni pregressi e sicuramente vi è nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate”.
Su tali punti il consulente tecnico di parte convenuta non ha mosso alcuna osservazione, limitandosi a disquisire in merito al quantum. Va inoltre evidenziato che la predetta consulenza è coerente con la relazione del medico legale della Compagnia assicurativa, che ha ritenuto sussistente per tutti i danneggiati il nesso di causalità tra evento e lesioni, compatibili con l'uso di cinture di sicurezza.
2.4. Risolta anche la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro del danno biologico subito dagli attori-appellanti. Con la predetta C.T.U. si è accertato:
- per che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetta da esiti Controparte_2 di trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo della spalla destra con lesione parcellare del tendine sovraspinoso”, un danno biologico pari al 2%, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 25, inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 25, tenendo conto anche delle condizioni psicofisiche antecedenti;
- per , che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetto da Parte_1
Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale e lombare”, un danno biologico pari al 1%, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10, tenendo conto anche delle condizioni psicofisiche antecedenti;
- per , che “a causa del sinistro occorso in data 15/12/2012 risulta affetto da Esiti Controparte_1 di trauma distorsivo del rachide cervicale e ginocchio sinistro”, un danno biologico pari al 2%, inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, inabilità temporanea parziale al 50% di 25 giorni, inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni.
Il consulente tecnico della Compagnia assicurativa ha avanzato osservazioni ma le risposte fornite da C.T.U. sono state esaustive e pertanto pienamente risolutive in ordine ad ogni questione controversa.
Ebbene, ai fini della sua quantificazione – venendo in rilievo un danno alla salute – occorre far rifermento alle tabelle sul danno non patrimoniale elaborato dal Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel 2024: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.
10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio;
tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" (cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU n. 26972/2008); preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, co. 2, Cost., esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni subite.
Alla luce di tanto, a – dell'età di 45 anni all'epoca del sinistro – spetta un Controparte_2 risarcimento per danno non patrimoniale di € 5.327,75, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 2%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 25 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 25 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
A – dell'età di 28 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento per danno Parte_1 non patrimoniale di € 3.505,00, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 1%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 20 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 10 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
A – dell'età di 50 anni all'epoca del sinistro – spetta un risarcimento per danno Controparte_1 non patrimoniale di € 5.110,00, liquidato all'attualità (calcolando i postumi permanenti nella misura del 2%, un periodo di I.T.P. al 75% di 10 giorni, una I.T.P. al 50% di 25 giorni e una I.T.P. al 25% di ulteriori 20 giorni nella misura media tabellare di Euro 115,00 pro die).
Gli attori hanno chiesto in giudizio anche il risarcimento delle spese mediche affrontate, pari ad €
511,62 per € 546,62 per e € 516,62 per , che il Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 consulente d'ufficio ha ritenuto congrue.
Pertanto, l'ammontare complessivo riconosciuto è pari ad € 5.839,37 per € Controparte_2
4.051,62 per e € 5.626,62 per , Parte_1 Controparte_1
Sugli importi riconosciuti e calcolati all'attualità, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali. In particolare, poiché gli stessi sono liquidati ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.
In conclusione, alla luce dei suesposti motivi, che permettono di ascrivere una totale responsabilità in capo a del sinistro occorso e di ritenere provato tanto il nesso di causalità Controparte_5 materiale quanto quello giuridico, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure,
l'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
3. Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i giudizi – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e tenuto conto del criterio del “decisum” (ex multis, Cass. n. 22742/2019) – esse seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(cfr. Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli appellati, quali parti soccombenti, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere dai predetti le somme versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 601/2018 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 Controparte_2
Cerignola, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa e, Controparte_5 per l'effetto, condanna , e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma Controparte_5 Controparte_2 di € 5.839,37, in favore di della somma di € 4.051,62 ed in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 5.626,62, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in CP_1 motivazione specificati;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.090,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli appellati, in solido tra loro, con il conseguente diritto degli appellanti di ripetere dai predetti le somme versate.
Foggia, 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena de Tura