Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.