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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3843/2025 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con ricorso depositato in data 22 ottobre 2025
PROMOSSA DA
], in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale a Gallarate, Piazza Giovanni XXIII n. 1, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LUCIA MUSCI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso in opposizione.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a Roma, Piazzale della Croce Rossa n. 1, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ANTONIO BARILE che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2025 con le forme di cui all'art. 281-undecies c.p.c. la società ha proposto, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 17 ottobre 2025 dalla controparte, domandando
“IN VIA PRELIMINARE: Disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo del precetto di pagamento inaudita altera parte o in presenza per i motivi di cui in premessa;
IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa. Ulteriormente si chiede all'Ill.Mo Giudice Adito affinchè accolga la sospensione per i gravi motivi ex art. 624 c.p.c. onde evitare ulteriori effetti dannosi considerando la disponibilità a sanare ogni posizione considerando i danni
Pagina n. 1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.)
morali, d'immagine, psichici e mobbing che l'azienda sta vivendo particolarmente in un momento dove la crisi d'impresa è dominante. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale dell'amministratore sui capitoli di cui in premessa da 1 a 3 oltre alla prova per testi sugli stessi capitoli precedute dalle locuzioni “se è vero che”, in caso di richiesta dell'avversa prova alla cui ammissione ci si oppone fin da subito, in caso di conferma chiede ammettersi prova contraria. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.” Fissata udienza di comparizione al 17 dicembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione alla controparte. Si è costituita in data 13 dicembre 2025 l'opposta Controparte_1 anche in qualità di società incorporante la chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso. All'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno discusso riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale e di puro diritto delle questioni sottese, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo ha natura giudiziale (sentenza n. 386 del 2024 emessa da questo Tribunale) e non sono, quindi, censurabili con il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecuzione le questioni dedotte o, comunque, deducibili durante la fase di cognizione.
Con sentenza n. 386 del 2024, questo Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna opposta (società incorporante la Controparte_1
, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione concluso il Controparte_2 28 luglio 2008, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale (una tabaccheria) sito a Gallarate, Piazza Giovanni XXIII, all'interno della stazione ferroviaria, per inadempimento della conduttrice, odierna opponente, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma in linea capitale di € 133.488,20 per canoni di locazione ed oneri scaduti, oltre agli interessi e alle spese di lite. La sentenza, non notificata, è passata in giudicato il 17 novembre 2024 per mancata proposizione di gravame.
Con l'opposizione qui in esame, che non è stata articolata in motivi, la società conduttrice ha, semplicemente, riproposto circostanze già dedotte ed esaminate nel giudizio di convalida dello sfratto per morosità che, di seguito, si riportano: “durante la mediazione la Parte_1 dichiarava che avrebbe soprasseduto alle circolari del sindacato ANRF/Fipe il cui contenuto precisava di affrettarsi al pagamento in una delle due opzioni: in un'unica soluzione con il 30% di sconto o in pagamento rateale in 72 rate”; “l'incontro di mediazione del 25/10/2023 si chiudeva con verbale negativo a stupore della scrivente e degli stessi mediatori poiché la mediazione è mirata a una conciliazione e la Buffet S.r.l. era ed è disposta a sanare la morosità onde definire la posizione ma, si è espressa in una conditio sine qua non CP_3 (come da verbale che si produce)”; “la manifesta volontà di sanare la morosità, istituzionalmente sana l'intimazione per cui è causa;
per di più la si è costituita Parte_1 con domanda riconvenzionale dove l'opposizione in riconvenzionale è equivalente ad una somma di Euro 723.000,00”; “la somma per cui è sfratto fa riferimento al periodo emergenziale Covid che ha colpito tutto il pianeta, per il quale vi è stato DPCM che ha disposto la chiusura dei locali per tutto il periodo Covid”; “non vi è morosità poiché
[...] prende la percentuale sui tabacchi e il minimo garantito (come da contratto)”. CP_3
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Sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.)
Invero, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia ovvero la sussistenza di circostanze impeditive, modificative od estintive successive alla formazione del titolo (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 1999, n. 9061); tutti i fatti intervenuti anteriormente sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. Quando il titolo ha natura giudiziale il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecutiva può, solo, involgere il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione od infine la pignorabilità dei beni.
Orbene, nel caso in esame i fatti dedotti con l'unico motivo di opposizione andavano fatti valere (ed in effetti sono stati fatti valere) nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo e non sono, pertanto, più esaminabili.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'accertamento del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente nei confronti della debitrice opponente in forza del titolo esecutivo azionato, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, su cui l'opponente ha insistito all'udienza del 17 dicembre 2025.
Le spese di lite possono nondimeno essere compensate, poiché all'udienza di comparizione delle parti, presente personalmente il socio legale rappresentante della opponente ( Parte_1 ed assente un procuratore della società opposta, munito dei poteri per eventualmente
[...] conciliare la lite, il socio ha documentato di aver trasmesso in data 29 novembre 2025 un messaggio di p.e.c. destinato allo stesso difensore della opposta, per manifestare la volontà di concordare un piano di rientro per il pagamento dei canoni maturati. Per contro, l'opposta non ha dimostrato di aver, quantomeno, dato risposta al messaggio ricevuto. Vi è, quindi, la volontà di pagare, ancorché attraverso un piano di pagamento dei canoni finanziariamente sostenibile, stante gli importi intimati e la cessazione dell'attività commerciale esercitata, a seguito dell'esecuzione del rilascio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa rigettata, così dispone:
1) RIGETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
2) RIGETTA L'OPPOSIZIONE, per l'effetto, DICHIARA il diritto della opposta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in forza dell'atto di
[...] precetto notificato in data 17 ottobre 2025 e della presupposta sentenza n. 386 del 2024 emessa da questo Tribunale. 3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 20/12/2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con ricorso depositato in data 22 ottobre 2025
PROMOSSA DA
], in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale a Gallarate, Piazza Giovanni XXIII n. 1, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LUCIA MUSCI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso in opposizione.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a Roma, Piazzale della Croce Rossa n. 1, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ANTONIO BARILE che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2025 con le forme di cui all'art. 281-undecies c.p.c. la società ha proposto, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 17 ottobre 2025 dalla controparte, domandando
“IN VIA PRELIMINARE: Disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo del precetto di pagamento inaudita altera parte o in presenza per i motivi di cui in premessa;
IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa. Ulteriormente si chiede all'Ill.Mo Giudice Adito affinchè accolga la sospensione per i gravi motivi ex art. 624 c.p.c. onde evitare ulteriori effetti dannosi considerando la disponibilità a sanare ogni posizione considerando i danni
Pagina n. 1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.)
morali, d'immagine, psichici e mobbing che l'azienda sta vivendo particolarmente in un momento dove la crisi d'impresa è dominante. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale dell'amministratore sui capitoli di cui in premessa da 1 a 3 oltre alla prova per testi sugli stessi capitoli precedute dalle locuzioni “se è vero che”, in caso di richiesta dell'avversa prova alla cui ammissione ci si oppone fin da subito, in caso di conferma chiede ammettersi prova contraria. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.” Fissata udienza di comparizione al 17 dicembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione alla controparte. Si è costituita in data 13 dicembre 2025 l'opposta Controparte_1 anche in qualità di società incorporante la chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso. All'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno discusso riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale e di puro diritto delle questioni sottese, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo ha natura giudiziale (sentenza n. 386 del 2024 emessa da questo Tribunale) e non sono, quindi, censurabili con il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecuzione le questioni dedotte o, comunque, deducibili durante la fase di cognizione.
Con sentenza n. 386 del 2024, questo Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna opposta (società incorporante la Controparte_1
, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione concluso il Controparte_2 28 luglio 2008, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale (una tabaccheria) sito a Gallarate, Piazza Giovanni XXIII, all'interno della stazione ferroviaria, per inadempimento della conduttrice, odierna opponente, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma in linea capitale di € 133.488,20 per canoni di locazione ed oneri scaduti, oltre agli interessi e alle spese di lite. La sentenza, non notificata, è passata in giudicato il 17 novembre 2024 per mancata proposizione di gravame.
Con l'opposizione qui in esame, che non è stata articolata in motivi, la società conduttrice ha, semplicemente, riproposto circostanze già dedotte ed esaminate nel giudizio di convalida dello sfratto per morosità che, di seguito, si riportano: “durante la mediazione la Parte_1 dichiarava che avrebbe soprasseduto alle circolari del sindacato ANRF/Fipe il cui contenuto precisava di affrettarsi al pagamento in una delle due opzioni: in un'unica soluzione con il 30% di sconto o in pagamento rateale in 72 rate”; “l'incontro di mediazione del 25/10/2023 si chiudeva con verbale negativo a stupore della scrivente e degli stessi mediatori poiché la mediazione è mirata a una conciliazione e la Buffet S.r.l. era ed è disposta a sanare la morosità onde definire la posizione ma, si è espressa in una conditio sine qua non CP_3 (come da verbale che si produce)”; “la manifesta volontà di sanare la morosità, istituzionalmente sana l'intimazione per cui è causa;
per di più la si è costituita Parte_1 con domanda riconvenzionale dove l'opposizione in riconvenzionale è equivalente ad una somma di Euro 723.000,00”; “la somma per cui è sfratto fa riferimento al periodo emergenziale Covid che ha colpito tutto il pianeta, per il quale vi è stato DPCM che ha disposto la chiusura dei locali per tutto il periodo Covid”; “non vi è morosità poiché
[...] prende la percentuale sui tabacchi e il minimo garantito (come da contratto)”. CP_3
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.)
Invero, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia ovvero la sussistenza di circostanze impeditive, modificative od estintive successive alla formazione del titolo (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 1999, n. 9061); tutti i fatti intervenuti anteriormente sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso. Quando il titolo ha natura giudiziale il rimedio dell'opposizione preventiva all'esecutiva può, solo, involgere il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione od infine la pignorabilità dei beni.
Orbene, nel caso in esame i fatti dedotti con l'unico motivo di opposizione andavano fatti valere (ed in effetti sono stati fatti valere) nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo e non sono, pertanto, più esaminabili.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'accertamento del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente nei confronti della debitrice opponente in forza del titolo esecutivo azionato, nonché il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, su cui l'opponente ha insistito all'udienza del 17 dicembre 2025.
Le spese di lite possono nondimeno essere compensate, poiché all'udienza di comparizione delle parti, presente personalmente il socio legale rappresentante della opponente ( Parte_1 ed assente un procuratore della società opposta, munito dei poteri per eventualmente
[...] conciliare la lite, il socio ha documentato di aver trasmesso in data 29 novembre 2025 un messaggio di p.e.c. destinato allo stesso difensore della opposta, per manifestare la volontà di concordare un piano di rientro per il pagamento dei canoni maturati. Per contro, l'opposta non ha dimostrato di aver, quantomeno, dato risposta al messaggio ricevuto. Vi è, quindi, la volontà di pagare, ancorché attraverso un piano di pagamento dei canoni finanziariamente sostenibile, stante gli importi intimati e la cessazione dell'attività commerciale esercitata, a seguito dell'esecuzione del rilascio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa rigettata, così dispone:
1) RIGETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
2) RIGETTA L'OPPOSIZIONE, per l'effetto, DICHIARA il diritto della opposta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., in forza dell'atto di
[...] precetto notificato in data 17 ottobre 2025 e della presupposta sentenza n. 386 del 2024 emessa da questo Tribunale. 3) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 20/12/2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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