Art. 5.
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di 600 milioni di lire, di cui 70 milioni destinati alle associazioni d'arma per i raduni celebrativi del 500 anniversario della Vittoria.
I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento dal presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.
Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dallo articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di 600 milioni di lire, di cui 70 milioni destinati alle associazioni d'arma per i raduni celebrativi del 500 anniversario della Vittoria.
I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento dal presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.
Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dallo articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.