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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1670/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CR1M00386 REC.CREDITO.IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CR1M00386 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4505/2025 depositato il
08/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli ha recuperato il credito “Formazione 4.0”, utilizzato in compensazione nell'anno 2021, sulla base del fatto che la fatturazione dell'attività formativa fosse stata solo fittizia. Nel ricorso sostenenva l'Infondatezza dell'ipotesi delittuosa di fatture soggettivamente inesistenti in mancanza della prova della “frode fiscale” ed evidenziando che l'ufficio non ha provato che la società fosse a conoscenza del meccanismo frodatorio ipotizzato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando i motivi del ricorrente.
Con sentenza n.13440 depositata il 01/10/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso dopo aver precisato che l'accertamento muove dalla contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e non già per fatture soggettivamente inesistenti, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, evidenziando che ricade sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione e al contempo ritenendo che l'ufficio abbia ottemperato all'onere probatorio supportato dall'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali adottata dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, richiamato nell'avviso impugnato, in cui sono diffusamente illustrati gli elementi di criticità relativi alle presunte prestazioni di formazione erogate dalla Società_1 S.p.A..
Avverso detta sentenza ricorre in appello la Ricorrente_1 s.r.l. difesa dall'Avv. Difensore_1 sostenendo la nullità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha valutato correttamente la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl e da cui emerge che ha realmente e correttamente posto in essere le operazioni contestate. In aggiunta evidenzia che sussiste un errore di diritto nella valutazione della buona fede della società appellante. Si chiede la riforma della sentenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che la sentenza è corretta e che Il credito di imposta è una forma di agevolazione, per cui la prova circa il fatto costitutivo del medesimo è a carico del contribuente che pretende di averne diritto. Nel caso di specie, correttamente i giudici sono giunti alla conclusione che il credito è fondato su fatture oggettivamente inesistenti in quanto emesse da un soggetto del tutto privo dell'organizzazione di capitali e mezzi necessari per l'attuazione dell'attività economica indicata quale oggetto sociale. Diversamente da quanto affermato dal contribuente, l'Ufficio non deve provare la mancanza di buona fede del contribuente in quanto è sufficiente che l'Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni. Al contrario il contribuente non ha assolto l'onere di provare la veridicità delle operazioni in quanto la documentazione esibita dalla società non ha consentito di rilevare l'esistenza delle operazioni fatturate. Si chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, è ormai consolidato il principio per il quale, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetti al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Parimenti, risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale "poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento" Inoltre, gli stessi giudici evidenziano che nei casi in cui “l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta,
(…) la stessa ha l'onere di provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” per cui "più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (cfr: Cass. n. 3488/2024). Ne deriva, pertanto, che "il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ." (Cass. n. 3523/2024). In sostanza, le presunzioni semplici bastano per l'accertamento dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, dovendo però il giudice effettuare una valutazione complessiva degli elementi indiziari posti a base della pretesa erariale, come le dichiarazioni rese in sede penale dai titolari delle ditte fornitrici o l'incongruità della capacità delle stesse con la qualità
e complessità dei servizi fatturati, ovvero più in generale i caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2797 c.c. per il quale "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti" (cfr: Cass. n. 31746/2024). Sempre preliminarmente, rileva in questo giudizio, osservare che la sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario ai sensi dell'art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 4), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per il quale «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. Ancora preliminarmente, con riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, giova rilevare che all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il «5-bis. per cui “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Applicando tutti tali principi alla controversia in esame la Corte ritiene che la sentenza sia imune da censure. I primi giudici hanno correttamente valutato la documentazione ritenendo provata l'esistenza di attendibili indizi per affermare che le fatture emesse dalla Società_1 S.P.A. siano state emesse nei confronti della società appellante per operazioni oggettivamente inesistenti, essendo provato in atti la correttezza del procedimento cui il giudice di merito è tenuto nella fattispecie in esame, ovvero "valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio (Cass. n.
3523/2024). Punto fondamentale considerato è il procedimento penale che ha dato origine ad un sequestro preventivo da parte del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania. A tal proposito giova evidenziare che l'osservazione portata dall'appellante circa la mancanza della sentenza di condanna non inficia l'operato dell'amministrazione finanziaria in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (in particolare per frode fiscale) costituisce un indizio grave, preciso e concordante, utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito del procedimento tributario.In sostanza, la presunzione dell'Ufficio sulla natura oggettivamente inesistente delle operazioni intercorse tra la appellante e la Società_1 S.P.A. risulta fondata, come emerge dall'avviso di accetamento:
1)su una segnalazione ricevuta dalla Divisione contribuenti, Settore contrasti illeciti e dalla Direzione
Regionale Campania, Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori ed enti non commerciali;
2) su un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 648-ter emesso nei confronti della Società_1 S.P.A., da parte del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania;
3) sul fatto che la Società_1 S.P.A. veniva classificata dagli organi inquirenti come
“società cartiera già coinvolta nell'attività di layering ovvero di dissimulazione di flussi finanziari”. Dalle indagini svolte è risultato che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico - amministrativa e non fosse dunque in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio.
4)sul fatto che dopo un invito ad esibire la documentazione che provasse il diritto al credito d'imposta la parte, presentava la relativa documentazione dalla quale risultava palese il coinvolgimento della Società_1
S.P.A. La parte Infatti esibiva non solo le fatture emesse dalla Società_1 SPA, ma anche le fatture del professionista che ha certificato la documentazione contabile Sig. Nominativo_2 per un importo di € 6.344,00, anch'egli coinvolto nel processo penale di cui sopra.
Gli elementi che costituiscono la motivazione dell'accertamento effettuata dall'Ufficio, e ritenuti rilevanti dai primi giudici, risultano icto oculi sufficienti a configurare i caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2797 c.c. per il quale "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti" (cfr: Cass. n. 31746/2024), essendo essi elementi basati sulla natura di società cartiera della fornitrice così definita in forza di un procedimento penale con relativo sequestro preventivo e sulla coincidenza che il professionista certificatore sia anch'esso coinvolto nel procedimento penale. Osserva la Corte che l'ufficio ha avuto a disposizione non solo le fatture con i relativi pagamenti tracciati ma anche tutta una serie di documenti che pur valutati non sono stati ritenuti idonei a fornire la prova inconfutabile che la formazione fosse stata fatta. Tutta la produzione di documenti da parte dell'appellante, con in primis fatture e pagamenti testimonia soltanto la regolarità fiscale degli adempimenti finalizzati ad ottenere il beneficio fiscale che tuttavia viene negato non in funzione di irregolarità riscontrate sugli stessi ma in virtù dell'inesistenza a monte della prestazione stessa.Quanto dedotto dalla società appellante nelle proprie difese non sconfessa l'accertamento per fatturazione oggettivamente inesistente prova esclusivamente che la documentazione prodotta sarebbe stata idonea ad ottenere il beneficio fiscale ma di per sé insufficiente a vincere le presunzioni che hanno determinato l'accertamento.L'esibizione del link al corso di formazione,del contratto con la Società_1 SRL, del piano di Formazione dei dipendenti, del prospetto delle presenze dei dipendenti con sottoscrizione, per ogni giorno di formazione, di entrata e uscita dal corso di formazione, degli attestati di formazione del personale per i vari moduli seguiti dai dipendenti ed infine del contratto con l'associazione di categoria presso ITL di Napoli, con allegato contratto e piano di formazione per ogni dipendente, provano solo che è stata predisposta la documentazione cartacea utile all'ottenimento del credito ma non riescono a sconfessare le presunzioni dell'ufficio che a parere di questa Corte hanno tutte le caratteristiche della gravità precisione e concordanza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro
6.178,40 senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 517/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13440/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CR1M00386 REC.CREDITO.IMP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3CR1M00386 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4505/2025 depositato il
08/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli ha recuperato il credito “Formazione 4.0”, utilizzato in compensazione nell'anno 2021, sulla base del fatto che la fatturazione dell'attività formativa fosse stata solo fittizia. Nel ricorso sostenenva l'Infondatezza dell'ipotesi delittuosa di fatture soggettivamente inesistenti in mancanza della prova della “frode fiscale” ed evidenziando che l'ufficio non ha provato che la società fosse a conoscenza del meccanismo frodatorio ipotizzato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate confutando i motivi del ricorrente.
Con sentenza n.13440 depositata il 01/10/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso dopo aver precisato che l'accertamento muove dalla contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e non già per fatture soggettivamente inesistenti, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, evidenziando che ricade sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione e al contempo ritenendo che l'ufficio abbia ottemperato all'onere probatorio supportato dall'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali adottata dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania, richiamato nell'avviso impugnato, in cui sono diffusamente illustrati gli elementi di criticità relativi alle presunte prestazioni di formazione erogate dalla Società_1 S.p.A..
Avverso detta sentenza ricorre in appello la Ricorrente_1 s.r.l. difesa dall'Avv. Difensore_1 sostenendo la nullità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha valutato correttamente la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1 srl e da cui emerge che ha realmente e correttamente posto in essere le operazioni contestate. In aggiunta evidenzia che sussiste un errore di diritto nella valutazione della buona fede della società appellante. Si chiede la riforma della sentenza.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo che la sentenza è corretta e che Il credito di imposta è una forma di agevolazione, per cui la prova circa il fatto costitutivo del medesimo è a carico del contribuente che pretende di averne diritto. Nel caso di specie, correttamente i giudici sono giunti alla conclusione che il credito è fondato su fatture oggettivamente inesistenti in quanto emesse da un soggetto del tutto privo dell'organizzazione di capitali e mezzi necessari per l'attuazione dell'attività economica indicata quale oggetto sociale. Diversamente da quanto affermato dal contribuente, l'Ufficio non deve provare la mancanza di buona fede del contribuente in quanto è sufficiente che l'Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni. Al contrario il contribuente non ha assolto l'onere di provare la veridicità delle operazioni in quanto la documentazione esibita dalla società non ha consentito di rilevare l'esistenza delle operazioni fatturate. Si chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di ripartizione dell'onere della prova in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, è ormai consolidato il principio per il quale, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetti al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Parimenti, risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale "poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento" Inoltre, gli stessi giudici evidenziano che nei casi in cui “l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta,
(…) la stessa ha l'onere di provare che l'operazione documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” per cui "più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione” (cfr: Cass. n. 3488/2024). Ne deriva, pertanto, che "il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ." (Cass. n. 3523/2024). In sostanza, le presunzioni semplici bastano per l'accertamento dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, dovendo però il giudice effettuare una valutazione complessiva degli elementi indiziari posti a base della pretesa erariale, come le dichiarazioni rese in sede penale dai titolari delle ditte fornitrici o l'incongruità della capacità delle stesse con la qualità
e complessità dei servizi fatturati, ovvero più in generale i caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2797 c.c. per il quale "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti" (cfr: Cass. n. 31746/2024). Sempre preliminarmente, rileva in questo giudizio, osservare che la sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario ai sensi dell'art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 4), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per il quale «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. Ancora preliminarmente, con riferimento al tema della ripartizione dell'onere della prova in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, giova rilevare che all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il «5-bis. per cui “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Applicando tutti tali principi alla controversia in esame la Corte ritiene che la sentenza sia imune da censure. I primi giudici hanno correttamente valutato la documentazione ritenendo provata l'esistenza di attendibili indizi per affermare che le fatture emesse dalla Società_1 S.P.A. siano state emesse nei confronti della società appellante per operazioni oggettivamente inesistenti, essendo provato in atti la correttezza del procedimento cui il giudice di merito è tenuto nella fattispecie in esame, ovvero "valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio (Cass. n.
3523/2024). Punto fondamentale considerato è il procedimento penale che ha dato origine ad un sequestro preventivo da parte del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania. A tal proposito giova evidenziare che l'osservazione portata dall'appellante circa la mancanza della sentenza di condanna non inficia l'operato dell'amministrazione finanziaria in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (in particolare per frode fiscale) costituisce un indizio grave, preciso e concordante, utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito del procedimento tributario.In sostanza, la presunzione dell'Ufficio sulla natura oggettivamente inesistente delle operazioni intercorse tra la appellante e la Società_1 S.P.A. risulta fondata, come emerge dall'avviso di accetamento:
1)su una segnalazione ricevuta dalla Divisione contribuenti, Settore contrasti illeciti e dalla Direzione
Regionale Campania, Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori ed enti non commerciali;
2) su un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all'art. 648-ter emesso nei confronti della Società_1 S.P.A., da parte del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania;
3) sul fatto che la Società_1 S.P.A. veniva classificata dagli organi inquirenti come
“società cartiera già coinvolta nell'attività di layering ovvero di dissimulazione di flussi finanziari”. Dalle indagini svolte è risultato che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico - amministrativa e non fosse dunque in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio.
4)sul fatto che dopo un invito ad esibire la documentazione che provasse il diritto al credito d'imposta la parte, presentava la relativa documentazione dalla quale risultava palese il coinvolgimento della Società_1
S.P.A. La parte Infatti esibiva non solo le fatture emesse dalla Società_1 SPA, ma anche le fatture del professionista che ha certificato la documentazione contabile Sig. Nominativo_2 per un importo di € 6.344,00, anch'egli coinvolto nel processo penale di cui sopra.
Gli elementi che costituiscono la motivazione dell'accertamento effettuata dall'Ufficio, e ritenuti rilevanti dai primi giudici, risultano icto oculi sufficienti a configurare i caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2797 c.c. per il quale "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti" (cfr: Cass. n. 31746/2024), essendo essi elementi basati sulla natura di società cartiera della fornitrice così definita in forza di un procedimento penale con relativo sequestro preventivo e sulla coincidenza che il professionista certificatore sia anch'esso coinvolto nel procedimento penale. Osserva la Corte che l'ufficio ha avuto a disposizione non solo le fatture con i relativi pagamenti tracciati ma anche tutta una serie di documenti che pur valutati non sono stati ritenuti idonei a fornire la prova inconfutabile che la formazione fosse stata fatta. Tutta la produzione di documenti da parte dell'appellante, con in primis fatture e pagamenti testimonia soltanto la regolarità fiscale degli adempimenti finalizzati ad ottenere il beneficio fiscale che tuttavia viene negato non in funzione di irregolarità riscontrate sugli stessi ma in virtù dell'inesistenza a monte della prestazione stessa.Quanto dedotto dalla società appellante nelle proprie difese non sconfessa l'accertamento per fatturazione oggettivamente inesistente prova esclusivamente che la documentazione prodotta sarebbe stata idonea ad ottenere il beneficio fiscale ma di per sé insufficiente a vincere le presunzioni che hanno determinato l'accertamento.L'esibizione del link al corso di formazione,del contratto con la Società_1 SRL, del piano di Formazione dei dipendenti, del prospetto delle presenze dei dipendenti con sottoscrizione, per ogni giorno di formazione, di entrata e uscita dal corso di formazione, degli attestati di formazione del personale per i vari moduli seguiti dai dipendenti ed infine del contratto con l'associazione di categoria presso ITL di Napoli, con allegato contratto e piano di formazione per ogni dipendente, provano solo che è stata predisposta la documentazione cartacea utile all'ottenimento del credito ma non riescono a sconfessare le presunzioni dell'ufficio che a parere di questa Corte hanno tutte le caratteristiche della gravità precisione e concordanza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro
6.178,40 senza alcuna altra maggiorazione.