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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2992 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 10/12/2025, innanzi al giudice dott. FA DE IS, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Cantone Giuseppe e l'avv. Cantone Ranno
Roberta per la parte convenuta l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avvocati Cantone si riportano al contenuto del ricorso e in particolare CP_ rilevano come l'indirizzo pec a cui l sostiene di aver recapitato l'avviso bonario del 30.11.2022 non corrisponde all'indirizzo pec del ricorrente, ricavabile dal registro INI-PEC, quale
. Email_1
L'avv. Guarino si riporta al contenuto della memoria e conclude come in memoria. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
FA DE IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. FA DE IS, all'udienza del 10/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2992 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANTONE NO C.F._1
RT e dell'avv. CANTONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTONE NO RT
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI 19 - fax 045 938335 37122 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, l'ing. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito
[...]
CP_
n. 422 20230002688036000, con il quale l ha chiesto il CP_1
1 pagamento dell'importo di euro 7.537,01, a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 e sanzioni per l'iscrizione nella gestione separata riservata ai professionisti.
Ha eccepito la mancata regolare notifica dell'avviso, poiché l'ente previdenziale avrebbe dovuto utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) dell'ingegnere, in quanto professionista iscritto al relativo albo degli ingegneri, anziché la notifica cartacea. Ha eccepito inoltre l'avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi relativi all'anno 2016 poiché il dies a quo di decorrenza va individuato nel termine di scadenza per il versamento delle relative imposte, ovvero il 7 luglio 2017, e dunque ritenendo la prescrizione maturata il 6 luglio 2022. A tal fine, ha dedotto che la notifica dell'avviso bonario avvenuta in data 30.11.2022 è inesistente, poiché inoltrata ad un indirizzo pec non corrispondente a quello effettivo del ricorrente come risultante dal registro Ini-pec. Nel merito, ha dedotto che la pretesa contributiva dell' è illegittima e CP_1
infondata poiché il ricorrente era già soggetto alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la propria Cassa di categoria
(Inarcassa), risultando inapplicabile l'iscrizione d'ufficio alla IO
AT.
Ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione di mancata regolare notifica dell'atto, previo accertamento che il ricorso è stato presentato nei termini di legge e, nel merito, per la dichiarazione di illegittimità della pretesa creditoria dell' e per l'annullamento dell'avviso di addebito. CP_1
CP_ Si è costituito l ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato oltre i termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito si è perfezionata in data 15.2.2024 per mancato ritiro entro il
2 termine di giacenza presso l'ufficio postale. Quanto alla notifica cartacea, ha dedotto che la concorrenza del domicilio digitale e di quello fisico va risolta a favore del primo solo in ambito processuale ogni qualvolta il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, pertanto, la notifica dell'avviso di addebito risulta validamente effettuata. In merito alla eccepita prescrizione
CP_ del credito portato dall'avviso di addebito opposto, ha rilevato che l' ha notificato la diffida di pagamento a mezzo PEC il 30 novembre 2022, che ha interrotto i termini di prescrizione. In ogni caso, ha rilevato che il ricorrente ha percepito redditi da attività professionale ma ha omesso di denunciare tale attività all' e di compilare il Quadro RR ostacolando CP_1
CP_ l nell'accertamento del debito;
tale condotta configura l'ipotesi di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c. Inoltre, ha rilevato che i termini di prescrizione sono stati sospesi per un totale di 311 giorni come da normativa intervenuta a causa della pandemia di Covid 19.
Nel merito, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla IO
AT per l'anno 2016, rilevando che il ricorrente svolgeva contemporaneamente attività di lavoratore dipendente (iscritto al F.P.L.D.)
e attività di consulenza professionale autonoma. In virtù dell'art. 2, comma
26, L. 335/1995 (come interpretato dall'Art. 18, comma 12, L. 111/2011), sono tenuti all'iscrizione alla IO AT tutti i soggetti che esercitano attività autonome il cui esercizio non sia soggetto al versamento contributivo agli enti di previdenza (Casse private). Poiché il reddito da lavoro autonomo del ricorrente non era assoggettato al contributo previdenziale soggettivo di (essendo dipendente), CP_2
egli rientrava tra i "professionisti senza cassa" e aveva l'obbligo di
3 iscriversi e versare la contribuzione alla IO AT . Ha CP_1
concluso pertanto, in via pregiudiziale, per la inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa di natura documentale il giudice ha fissato udienza di discussione. La causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
CP_ L'eccezione sollevata dall' in via pregiudiziale è fondata.
L'art. 30, comma 4, D. L. n. 78/2010 stabilisce che "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
L'avviso di addebito n. 422 20230002688036000 è stato notificato il
12.1.2024 con raccomandata a/r recapitata all'indirizzo di residenza del ricorrente che non è stato contestato e rispedita al mittente per compiuta giacenza il 15.2.2024, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto
CP_ dall' .
Il ricorso in opposizione, depositato in data 20.12.2024, è stato proposto oltre i termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni sia sul merito sia sulla prescrizione (ante e post avviso di addebito) sono precluse dalla definitività dell'avviso di addebito.
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, pur essendo irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio,
4 risulta preclusa quando il credito contributivo è consacrato in un avviso di addebito non opposto nel termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. L'avviso di addebito non tempestivamente opposto diviene infatti titolo esecutivo irretrattabile, con la conseguenza che la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica deve essere dedotta esclusivamente nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito entro il predetto termine decadenziale. Nel successivo giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento non è più consentito rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo stesso, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3182 del
8 febbraio 2025).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo gli attuali parametri forensi per le cause di previdenza, considerato il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore dell che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 10.12.2025
IL GIUDICE
FA DE IS
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2992 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 10/12/2025, innanzi al giudice dott. FA DE IS, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Cantone Giuseppe e l'avv. Cantone Ranno
Roberta per la parte convenuta l'avv. Guarino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avvocati Cantone si riportano al contenuto del ricorso e in particolare CP_ rilevano come l'indirizzo pec a cui l sostiene di aver recapitato l'avviso bonario del 30.11.2022 non corrisponde all'indirizzo pec del ricorrente, ricavabile dal registro INI-PEC, quale
. Email_1
L'avv. Guarino si riporta al contenuto della memoria e conclude come in memoria. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
FA DE IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. FA DE IS, all'udienza del 10/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2992 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANTONE NO C.F._1
RT e dell'avv. CANTONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTONE NO RT
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI 19 - fax 045 938335 37122 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, l'ing. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito
[...]
CP_
n. 422 20230002688036000, con il quale l ha chiesto il CP_1
1 pagamento dell'importo di euro 7.537,01, a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2016 e sanzioni per l'iscrizione nella gestione separata riservata ai professionisti.
Ha eccepito la mancata regolare notifica dell'avviso, poiché l'ente previdenziale avrebbe dovuto utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) dell'ingegnere, in quanto professionista iscritto al relativo albo degli ingegneri, anziché la notifica cartacea. Ha eccepito inoltre l'avvenuta prescrizione quinquennale dei contributi relativi all'anno 2016 poiché il dies a quo di decorrenza va individuato nel termine di scadenza per il versamento delle relative imposte, ovvero il 7 luglio 2017, e dunque ritenendo la prescrizione maturata il 6 luglio 2022. A tal fine, ha dedotto che la notifica dell'avviso bonario avvenuta in data 30.11.2022 è inesistente, poiché inoltrata ad un indirizzo pec non corrispondente a quello effettivo del ricorrente come risultante dal registro Ini-pec. Nel merito, ha dedotto che la pretesa contributiva dell' è illegittima e CP_1
infondata poiché il ricorrente era già soggetto alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la propria Cassa di categoria
(Inarcassa), risultando inapplicabile l'iscrizione d'ufficio alla IO
AT.
Ha concluso, in via preliminare, per la dichiarazione di mancata regolare notifica dell'atto, previo accertamento che il ricorso è stato presentato nei termini di legge e, nel merito, per la dichiarazione di illegittimità della pretesa creditoria dell' e per l'annullamento dell'avviso di addebito. CP_1
CP_ Si è costituito l ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato oltre i termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che la notifica dell'avviso di addebito si è perfezionata in data 15.2.2024 per mancato ritiro entro il
2 termine di giacenza presso l'ufficio postale. Quanto alla notifica cartacea, ha dedotto che la concorrenza del domicilio digitale e di quello fisico va risolta a favore del primo solo in ambito processuale ogni qualvolta il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, pertanto, la notifica dell'avviso di addebito risulta validamente effettuata. In merito alla eccepita prescrizione
CP_ del credito portato dall'avviso di addebito opposto, ha rilevato che l' ha notificato la diffida di pagamento a mezzo PEC il 30 novembre 2022, che ha interrotto i termini di prescrizione. In ogni caso, ha rilevato che il ricorrente ha percepito redditi da attività professionale ma ha omesso di denunciare tale attività all' e di compilare il Quadro RR ostacolando CP_1
CP_ l nell'accertamento del debito;
tale condotta configura l'ipotesi di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c. Inoltre, ha rilevato che i termini di prescrizione sono stati sospesi per un totale di 311 giorni come da normativa intervenuta a causa della pandemia di Covid 19.
Nel merito, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla IO
AT per l'anno 2016, rilevando che il ricorrente svolgeva contemporaneamente attività di lavoratore dipendente (iscritto al F.P.L.D.)
e attività di consulenza professionale autonoma. In virtù dell'art. 2, comma
26, L. 335/1995 (come interpretato dall'Art. 18, comma 12, L. 111/2011), sono tenuti all'iscrizione alla IO AT tutti i soggetti che esercitano attività autonome il cui esercizio non sia soggetto al versamento contributivo agli enti di previdenza (Casse private). Poiché il reddito da lavoro autonomo del ricorrente non era assoggettato al contributo previdenziale soggettivo di (essendo dipendente), CP_2
egli rientrava tra i "professionisti senza cassa" e aveva l'obbligo di
3 iscriversi e versare la contribuzione alla IO AT . Ha CP_1
concluso pertanto, in via pregiudiziale, per la inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa di natura documentale il giudice ha fissato udienza di discussione. La causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
CP_ L'eccezione sollevata dall' in via pregiudiziale è fondata.
L'art. 30, comma 4, D. L. n. 78/2010 stabilisce che "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
L'avviso di addebito n. 422 20230002688036000 è stato notificato il
12.1.2024 con raccomandata a/r recapitata all'indirizzo di residenza del ricorrente che non è stato contestato e rispedita al mittente per compiuta giacenza il 15.2.2024, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto
CP_ dall' .
Il ricorso in opposizione, depositato in data 20.12.2024, è stato proposto oltre i termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni sia sul merito sia sulla prescrizione (ante e post avviso di addebito) sono precluse dalla definitività dell'avviso di addebito.
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, pur essendo irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio,
4 risulta preclusa quando il credito contributivo è consacrato in un avviso di addebito non opposto nel termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. L'avviso di addebito non tempestivamente opposto diviene infatti titolo esecutivo irretrattabile, con la conseguenza che la prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica deve essere dedotta esclusivamente nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito entro il predetto termine decadenziale. Nel successivo giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento non è più consentito rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo stesso, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3182 del
8 febbraio 2025).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo gli attuali parametri forensi per le cause di previdenza, considerato il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore dell che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 10.12.2025
IL GIUDICE
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