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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 febbraio 2025, iscritta al n. 372 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Terni (TR), alla Via San C.F._1
Nicandro n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Amodio che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Torraccia di C.F._2
Aguzzano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Martina che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 ottobre 1994 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A01, n. 1682).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
il 7 marzo 1993, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 155/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 15 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di competenza;
2. la casa coniugale sita in Via Monte Bello in Tuscania (VT) è assegnata al marito che ne è proprietario;
3. il Sig verserà alla Sig.r titolo di contributo per il suo man- Pt_2 Pt_1
tenimento la somma mensile di € 550,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il primo di ogni mese;
4. il Sig. , esclusivamente fino al momento in cui lo stesso andrà in Pt_2
pensione, provvederà al pagamento delle bollette relative al gas, alla luce, all'acqua e della Ta.Ri. della abitazione in Via del Riusciello 26 Tuscania (VT) in cui la Sig.ra si trasferirà definitivamente e completamente, oltre al pagamento del Pt_1
bollo e assicurazione della automobile intestata alla Sig.r tessa;
Pt_1
5. il sig verserà la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili Pt_2
secondo gli indici Istat, entro il giorno primo di ciascun mese direttamente alla sig.ra tramite bonifico bancario, per il mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
oltre alle spese necessarie per il completamento del corso di laurea in Pt_2
giurisprudenza, nonché, tutte quelle necessarie per l'avvio della pratica forense fino al raggiungimento della sua autonomia economica”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 febbraio 2025, iscritta al n. 372 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Terni (TR), alla Via San C.F._1
Nicandro n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Amodio che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Torraccia di C.F._2
Aguzzano n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberto Martina che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 ottobre 1994 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A01, n. 1682).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
il 7 marzo 1993, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 155/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 15 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di competenza;
2. la casa coniugale sita in Via Monte Bello in Tuscania (VT) è assegnata al marito che ne è proprietario;
3. il Sig verserà alla Sig.r titolo di contributo per il suo man- Pt_2 Pt_1
tenimento la somma mensile di € 550,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versarsi entro il primo di ogni mese;
4. il Sig. , esclusivamente fino al momento in cui lo stesso andrà in Pt_2
pensione, provvederà al pagamento delle bollette relative al gas, alla luce, all'acqua e della Ta.Ri. della abitazione in Via del Riusciello 26 Tuscania (VT) in cui la Sig.ra si trasferirà definitivamente e completamente, oltre al pagamento del Pt_1
bollo e assicurazione della automobile intestata alla Sig.r tessa;
Pt_1
5. il sig verserà la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabili Pt_2
secondo gli indici Istat, entro il giorno primo di ciascun mese direttamente alla sig.ra tramite bonifico bancario, per il mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
oltre alle spese necessarie per il completamento del corso di laurea in Pt_2
giurisprudenza, nonché, tutte quelle necessarie per l'avvio della pratica forense fino al raggiungimento della sua autonomia economica”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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