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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2450/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2450/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente per l'adozione di
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
₪₪₪
Con ricorso depositato in data 22/07/2025, il sig. chiedeva disporsi Parte_1
l'adozione di , nata in [...] il [...]. Parte_2
Parte ricorrente riferiva che l'adottanda risulta coniugata, dal proprio certificato anagrafico e di stato civile con il Sig. ma in realtà la stessa è vedova stante il decesso del marito avvenuto CP_1 il 9.10.2024 in Mehedinti (ROMANIA), come da certificato di morte in atti.
Parte ricorrente riferiva, altresì, che i genitori dell'adottanda, così come quelli dell'adottante, sono deceduti rilevando, dunque, l'assenza di soggetti dei quali è richiesto il consenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.;
Il ricorrente, che non ha vincoli matrimoniali e non ha avuto figli, riferiva che con la ragazza si è instaurato un forte legame affettivo, al pari della genitorialità.
La Presidente istruttrice provvedeva ad acquisire in sede di udienza del 6.11.2025 le necessarie espressioni di consenso e acquisiva informazioni tramite dichiarazioni dell'adottante e dell'adottanda. In particolare, la sig.ra confermava l'intenzione di adottare Parte_1
. Parte_2
Parimenti, l'adottanda, ascoltata alla medesima udienza, confermava il suo consenso alla adozione da parte della sig.ra . Parte_1
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la Causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui venivano trasmessi gli atti, ha apposto il nulla osta all'adozione.
***
Tutto ciò premesso, risulta dagli atti e dai documenti di causa che ricorrono le condizioni per pronunciare l'adozione di a norma degli artt. 291 ss. del Codice civile. Parte_2
Ed infatti, risultano sussistenti le condizioni per pronunciare la richiesta di adozione in ordine ai requisiti di età posti dalla norma di cui all'art. 291 c.c. per avere il ricorrente già da tempo compiuto trentacinque anni di età, superando altresì il limite della differenza di diciotto anni d'età con l'adottato.
Non risultano nel caso di specie consensi da acquisire ai sensi dell'art 297 c.c. dal momento che sia i genitori dell'adottante che dell'adottando sono defunti, l'adottante non è coniugato e l'adottando è vedovo.
Sia l'adottante che l'adottando hanno manifestato con commozione la sussistenza di un forte legame affettivo. Il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della rottura del femore, la sig.ra Pt_2
si è sempre preso cura di lui, aiutandolo molto al punto da maturare la volontà di adottarla.
[...]
La sig.ra ha confermato ciò dichiarando di essere rimasta presso il sig. al 2015, Pt_2 Pt_1 senza mai andar via.
Deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte della sig. Parte_2 [...]
, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 291 c.c. ed essendo stato prestato Parte_1 il consenso dell'adottante e dell'adottato.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1. Pronuncia l'adozione di (C.F. ), nata in [...] Parte_2 C.F._2
(ROMANIA), il 14/02/1963, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2. Dispone che assuma il cognome e lo anteponga al Parte_2 Parte_1 proprio;
3. Ordina alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2450/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente per l'adozione di
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
₪₪₪
Con ricorso depositato in data 22/07/2025, il sig. chiedeva disporsi Parte_1
l'adozione di , nata in [...] il [...]. Parte_2
Parte ricorrente riferiva che l'adottanda risulta coniugata, dal proprio certificato anagrafico e di stato civile con il Sig. ma in realtà la stessa è vedova stante il decesso del marito avvenuto CP_1 il 9.10.2024 in Mehedinti (ROMANIA), come da certificato di morte in atti.
Parte ricorrente riferiva, altresì, che i genitori dell'adottanda, così come quelli dell'adottante, sono deceduti rilevando, dunque, l'assenza di soggetti dei quali è richiesto il consenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.;
Il ricorrente, che non ha vincoli matrimoniali e non ha avuto figli, riferiva che con la ragazza si è instaurato un forte legame affettivo, al pari della genitorialità.
La Presidente istruttrice provvedeva ad acquisire in sede di udienza del 6.11.2025 le necessarie espressioni di consenso e acquisiva informazioni tramite dichiarazioni dell'adottante e dell'adottanda. In particolare, la sig.ra confermava l'intenzione di adottare Parte_1
. Parte_2
Parimenti, l'adottanda, ascoltata alla medesima udienza, confermava il suo consenso alla adozione da parte della sig.ra . Parte_1
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la Causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, a cui venivano trasmessi gli atti, ha apposto il nulla osta all'adozione.
***
Tutto ciò premesso, risulta dagli atti e dai documenti di causa che ricorrono le condizioni per pronunciare l'adozione di a norma degli artt. 291 ss. del Codice civile. Parte_2
Ed infatti, risultano sussistenti le condizioni per pronunciare la richiesta di adozione in ordine ai requisiti di età posti dalla norma di cui all'art. 291 c.c. per avere il ricorrente già da tempo compiuto trentacinque anni di età, superando altresì il limite della differenza di diciotto anni d'età con l'adottato.
Non risultano nel caso di specie consensi da acquisire ai sensi dell'art 297 c.c. dal momento che sia i genitori dell'adottante che dell'adottando sono defunti, l'adottante non è coniugato e l'adottando è vedovo.
Sia l'adottante che l'adottando hanno manifestato con commozione la sussistenza di un forte legame affettivo. Il ricorrente ha dichiarato che, a seguito della rottura del femore, la sig.ra Pt_2
si è sempre preso cura di lui, aiutandolo molto al punto da maturare la volontà di adottarla.
[...]
La sig.ra ha confermato ciò dichiarando di essere rimasta presso il sig. al 2015, Pt_2 Pt_1 senza mai andar via.
Deve pertanto essere dichiarata l'adozione di da parte della sig. Parte_2 [...]
, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 291 c.c. ed essendo stato prestato Parte_1 il consenso dell'adottante e dell'adottato.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1. Pronuncia l'adozione di (C.F. ), nata in [...] Parte_2 C.F._2
(ROMANIA), il 14/02/1963, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2. Dispone che assuma il cognome e lo anteponga al Parte_2 Parte_1 proprio;
3. Ordina alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Polidori