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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Comune di Favara - P.zza Cavour, 1 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 738/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- SOLLECITO DI PA n. 26783 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: inammissibilità appello e infondatezza dei motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 738/2023 depositata il 28/6/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 5, ha accolto il ricorso proposto dalla società Società_1 Snc, nei confronti del Comune di Favara, avverso il sollecito di pagamento, prot. n. 26783, relativo alla TARI per l'anno di imposta 2015, liquidata nella somma di euro 3.952,00 in esecuzione dell'avviso in data 04.08.2015, ravvisando il difetto del presupposto impositivo.
Avverso la sentenza di accoglimento, il Comune di Favara ha proposto appello, deducendo la legittimità e la fondatezza del sollecito di pagamento.
Nella costituzione in giudizio, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per vizi formali, ed ha dedotto nel merito l'infondatezza dei profili d'impugnazione, depositando memoria illustrativa ed integrativa.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio -decidendo con il criterio della ragione più liquida- rileva l'infondatezza dell'impugnazione, poiché la parte appellante non ha prodotto prova documentale idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, sul quale il Giudice di primo grado -in conformità alle risultanze processuali- ha evidenziato lo smaltimento dei rifiuti con metodo diverso dal conferimento in discarica, ed il pagamento già avvenuto per i rifiuti tassabili.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese sono compensate per il giudizio d'appello, in considerazione della complessità fattuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa le spese per il giudizio d'appello.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4308/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Comune di Favara - P.zza Cavour, 1 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 738/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- SOLLECITO DI PA n. 26783 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: inammissibilità appello e infondatezza dei motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 738/2023 depositata il 28/6/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 5, ha accolto il ricorso proposto dalla società Società_1 Snc, nei confronti del Comune di Favara, avverso il sollecito di pagamento, prot. n. 26783, relativo alla TARI per l'anno di imposta 2015, liquidata nella somma di euro 3.952,00 in esecuzione dell'avviso in data 04.08.2015, ravvisando il difetto del presupposto impositivo.
Avverso la sentenza di accoglimento, il Comune di Favara ha proposto appello, deducendo la legittimità e la fondatezza del sollecito di pagamento.
Nella costituzione in giudizio, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per vizi formali, ed ha dedotto nel merito l'infondatezza dei profili d'impugnazione, depositando memoria illustrativa ed integrativa.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio -decidendo con il criterio della ragione più liquida- rileva l'infondatezza dell'impugnazione, poiché la parte appellante non ha prodotto prova documentale idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, sul quale il Giudice di primo grado -in conformità alle risultanze processuali- ha evidenziato lo smaltimento dei rifiuti con metodo diverso dal conferimento in discarica, ed il pagamento già avvenuto per i rifiuti tassabili.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese sono compensate per il giudizio d'appello, in considerazione della complessità fattuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa le spese per il giudizio d'appello.