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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8536/2024, tra
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, Email_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
primo grado dagli Avv.ti Luigia Martino e Giacomo Martino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Parete in Via Gramsci n. 1
APPELLATO contumace nonché
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_2
(codice fiscale/partita IVA n. – Pec: t), P.IVA_2 Email_2
Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è
subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto al n. 1516984 del Parte_2
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e TI VA , – Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale - in P.IVA_2 persona del Responsabile Contenzioso Lazio p.t., a ciò autorizzato per procura speciale,
autenticata per atto Notaio - Roma (ALL.1), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud
P.zza D'Armi n. 88/90 come da procura in atti.
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 11264/2024 del 3/09/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante
R.G. n. 2193/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11264/2024 del 3/09/2024 del Giudice di Pace di
Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n.
2193/2021, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028201110052640783000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
L'appellato , sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto CP_1
dichiarata la contumacia.
invece, nel costituirsi in data 5.11.2024 ha aderito alle conclusioni dell'appello. CP_3
Sciogliendo la riserva assunta in data 21.10.2025, la causa viene decisa. L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione. In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attore in primo grado, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Si precisa che la condanna viene disposta in favore di entrambe le parti qui costituite, avendo assunto una posizione adesiva all'appellante. CP_3
Quanto al primo grado, essendo le parti qui costituite rimaste lì contumaci, è sufficiente revocare la statuizione sulle spese stabilita nella sentenza impugnata, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8536/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11264/2024 del 3/09/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 2193/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime CP_1
cure e nulla dispone per le spese relative al detto grado, così revocando espressamente la statuizione di condanna emessa al riguardo dal Giudice di Pace;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che
[...]
quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, VA e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellata delle spese CP_1 CP_3
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, VA e Cpa, come per legge.
Aversa, 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8536/2024, tra
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
via Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, Email_1
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di CP_1 C.F._2
primo grado dagli Avv.ti Luigia Martino e Giacomo Martino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Parete in Via Gramsci n. 1
APPELLATO contumace nonché
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_2
(codice fiscale/partita IVA n. – Pec: t), P.IVA_2 Email_2
Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è
subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società iscritto al n. 1516984 del Parte_2
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e TI VA , – Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale - in P.IVA_2 persona del Responsabile Contenzioso Lazio p.t., a ciò autorizzato per procura speciale,
autenticata per atto Notaio - Roma (ALL.1), rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud
P.zza D'Armi n. 88/90 come da procura in atti.
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 11264/2024 del 3/09/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante
R.G. n. 2193/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 11264/2024 del 3/09/2024 del Giudice di Pace di
Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n.
2193/2021, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028201110052640783000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
L'appellato , sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Ne va pertanto CP_1
dichiarata la contumacia.
invece, nel costituirsi in data 5.11.2024 ha aderito alle conclusioni dell'appello. CP_3
Sciogliendo la riserva assunta in data 21.10.2025, la causa viene decisa. L'appello è fondato per la ragione, assorbente, che si va ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli
casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, rilevante nel giudizio di primo grado in ossequio al principio tempus regit processum, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile, motivo che assorbe ogni altra questione. In ossequio al principio della soccombenza va disposta la condanna di CP_1
attore in primo grado, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Si precisa che la condanna viene disposta in favore di entrambe le parti qui costituite, avendo assunto una posizione adesiva all'appellante. CP_3
Quanto al primo grado, essendo le parti qui costituite rimaste lì contumaci, è sufficiente revocare la statuizione sulle spese stabilita nella sentenza impugnata, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8536/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11264/2024 del 3/09/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa Vittoria Galati, non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n. 2193/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di prime CP_1
cure e nulla dispone per le spese relative al detto grado, così revocando espressamente la statuizione di condanna emessa al riguardo dal Giudice di Pace;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che
[...]
quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, VA e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellata delle spese CP_1 CP_3
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, VA e Cpa, come per legge.
Aversa, 23.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone