Articolo 1 della Legge 2 marzo 1963, n. 266
Articolo 2
Versione
1 aprile 1963
Art. 1.
La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun caso essere superato.
Entrata in vigore il 1 aprile 1963