Art. 1.
La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun caso essere superato.
La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun caso essere superato.