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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa GI Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1912/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FUSCO FRANCO, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. DAVIDE FICO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAIVANO in data 29/09/2005; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: GI (19/10/2006) e (27/12/2011); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore e con collocazione prevalentemente con la madre, presso la Persona_2 residenza familiare. La figlia maggiorenne risiederà con la madre e, in relazione alla sua maggiore Persona_3 età, sarà ovviamente libera di gestire la propria eventuale diversa residenza e/o collocazione secondo le proprie necessità e desideri. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
il genitore non collocatario prevalente, sig. potrà vedere e tenere con se il figlio Parte_1
Per_ minore quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno 1 giorno alla settimana dal pomeriggio alla mattina successiva allorquando il padre lo accompagnerà a scuola, ed un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché durante le vacanze estive per n. 15 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi anche in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. 2
2) assegnare la casa familiare sita a MA (CE) di proprietà esclusiva del sig. alla via Aldo Moro Parte_1
40 al predetto con impegno della sig.ra anche quale collocataria prevalente Parte_1 Parte_2 del minore di trovare altra collocazione e dimora in tempi congrui e con impegno da parte di quest'ultima Persona_2 ad effettuare cambio di residenza presso la nuova abitazione in cui risiederà ed obbligo di comunicarne l'indirizzo;
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma totale di € 750,00 per Parte_1 ciascun figlio, per un totale di € 1.500,00 sino al raggiungimento della loro completa autonomia ed autosufficienza, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il sig. sosterrà nella misura del 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo di Parte_1 questo Tribunale che si allega sottoscritto dalle parti ed al quale le stesse prestano integrale adesione (doc 4 allegato);
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare pertanto ad ogni pretesa reciproca di mantenimento e/o di alimenti. Tuttavia, il sig. al fine di consentire alla sig.ra di trovare Parte_1 Parte_2 altra idonea sistemazione verserà in favore della stessa a titolo di contributo la somma di € 500,00 al mese per due anni e, tale onere, decorrerà solo dal mese in cui la signora trasferirà il proprio domicilio presso la nuova Parte_2 abitazione, cessando detto obbligo automaticamente al compimento del secondo anno di erogazione.
6) L'assegno unico mensile spettante per i figli, sarà attribuito in via esclusiva alla sig.ra la Parte_2 quale avrà diritto a presentare la relativa domanda;
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno dichiarato di prevedere, a modifica delle condizioni di separazione, la seguente condizione: assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la quale vi abiterà unitamente ai figli: nel caso in cui la ricorrente manifestasse la volontà di rilasciare la casa coniugale ne darà pronto avviso al ricorrente per concordare le modalità di rilascio;
il ricorrente continuerà a pagare le utenze della casa familiare;
resta fermo che la condizione di cui al punto 5 troverà applicazione solo in caso di rilascio della casa familiare da parte della ricorrente. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIVANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 162, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa GI Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1912/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FUSCO FRANCO, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. DAVIDE FICO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAIVANO in data 29/09/2005; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: GI (19/10/2006) e (27/12/2011); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) disporre l'affido condiviso del figlio minore e con collocazione prevalentemente con la madre, presso la Persona_2 residenza familiare. La figlia maggiorenne risiederà con la madre e, in relazione alla sua maggiore Persona_3 età, sarà ovviamente libera di gestire la propria eventuale diversa residenza e/o collocazione secondo le proprie necessità e desideri. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
il genitore non collocatario prevalente, sig. potrà vedere e tenere con se il figlio Parte_1
Per_ minore quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno 1 giorno alla settimana dal pomeriggio alla mattina successiva allorquando il padre lo accompagnerà a scuola, ed un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché durante le vacanze estive per n. 15 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi anche in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni. 2
2) assegnare la casa familiare sita a MA (CE) di proprietà esclusiva del sig. alla via Aldo Moro Parte_1
40 al predetto con impegno della sig.ra anche quale collocataria prevalente Parte_1 Parte_2 del minore di trovare altra collocazione e dimora in tempi congrui e con impegno da parte di quest'ultima Persona_2 ad effettuare cambio di residenza presso la nuova abitazione in cui risiederà ed obbligo di comunicarne l'indirizzo;
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma totale di € 750,00 per Parte_1 ciascun figlio, per un totale di € 1.500,00 sino al raggiungimento della loro completa autonomia ed autosufficienza, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) Il sig. sosterrà nella misura del 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo di Parte_1 questo Tribunale che si allega sottoscritto dalle parti ed al quale le stesse prestano integrale adesione (doc 4 allegato);
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare pertanto ad ogni pretesa reciproca di mantenimento e/o di alimenti. Tuttavia, il sig. al fine di consentire alla sig.ra di trovare Parte_1 Parte_2 altra idonea sistemazione verserà in favore della stessa a titolo di contributo la somma di € 500,00 al mese per due anni e, tale onere, decorrerà solo dal mese in cui la signora trasferirà il proprio domicilio presso la nuova Parte_2 abitazione, cessando detto obbligo automaticamente al compimento del secondo anno di erogazione.
6) L'assegno unico mensile spettante per i figli, sarà attribuito in via esclusiva alla sig.ra la Parte_2 quale avrà diritto a presentare la relativa domanda;
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno dichiarato di prevedere, a modifica delle condizioni di separazione, la seguente condizione: assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la quale vi abiterà unitamente ai figli: nel caso in cui la ricorrente manifestasse la volontà di rilasciare la casa coniugale ne darà pronto avviso al ricorrente per concordare le modalità di rilascio;
il ricorrente continuerà a pagare le utenze della casa familiare;
resta fermo che la condizione di cui al punto 5 troverà applicazione solo in caso di rilascio della casa familiare da parte della ricorrente. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIVANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 162, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese