Articolo 91 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 90Articolo 92
Versione
14 maggio 1967
Art. 91.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 14 maggio 1967