Art. 3.
All'onere, rispettivamente, di lire 55 miliardi e lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando i rispettivi accantonamenti per "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere, rispettivamente, di lire 55 miliardi e lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando i rispettivi accantonamenti per "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.