CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4222/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1
elettivamente domiciliato presso Via Isonzo N. 263 04100 Latina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170035582274000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180003861472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180005530220000 SANZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011494634000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018529777000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190022438815000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190029880027000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005065784000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005065885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229002288680000 IRAP 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720040042817616000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060019724058000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060033061066000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070045721480000 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090008928828000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100006151444000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100030347721000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110006193677000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110006971140000 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110015058706000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110032462642000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120010416264000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120041399117000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120046207520000 CONS BONIFICA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653536000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130007709947000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130028400629000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130043173574000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882220000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140028955271000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140028955271000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140048789141000 CONS BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150009295660000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150012110530000 CONS BONIFICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150012110631000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150022167870000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150025429342000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150025429342000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160005946633000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160025741578000 CONS BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039746974000 CONS BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190004512657000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190023851910000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130022704072000 CONS BONIFICA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 31/2023 del 24 gennaio 2023, la CGT di Latina ha parzialmente accolto il ricorso di
Società_1 S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento relativa a tributi vari di cui alle sottese 43 cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento esecutivo.
Più precisamente, alcune delle cartelle erano state già impugnate in separati procedimenti ove l'opposizione proposta è stata rigettata perché ritenuta tardiva.
In particolare, per questo, ha richiamato:
- la sentenza n. 730/3/2022 del 4 luglio 2022 di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0572019900387064800 ed a n. 13 cartelle sottese,
- la sentenza n. 526/2018 che ha dichiarato parimenti inammissibile la domanda di annullamento dell'intimazione n. 05720179008247447, basata su altre n.33 delle cartelle,
- ed infine, la sentenza n. 119/2/2020 che ha parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 0572018900278307000 e le sottese cartelle, dichiarandola tuttavia inammissibile per n.
28 cartelle,
- la sentenza n. 68/1/2020 relativa alla cartella n. 0572019004512657000 ed alla n.
057201900238519000 di rigetto per tardività, essendo già stati essi oggetto di precedenti giudizi.
Soltanto con riferimento a quest'ultime cartelle ha ritenuto il giudice di prime cure che “invece il ricorso va accolto, non potendo quei titoli essere posti a base di una intimazione spiccata nel 2021: e conseguentemente a tale statuizione dovranno provvedere, in esecuzione della presente sentenza,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate”.
Avverso la pronuncia propone appello l'ADER, ritenendola contraddittoria e immotivata, oltre che evidentemente viziata da errore di fatto e di diritto.
Il capo della sentenza che l'ufficio appella afferisce all'indeterminatezza delle cartelle annullate e, quindi, evidenzia un errore relativo alla loro individuazione ed omessa motivazione.
Nominativo_2 anche l'ADE che concorda con quanto eccepito dall'ADER, ovvero che la sentenza, laddove annulla una parte delle cartelle sottese all'intimazione individuandole in via residuale con riferimento a quelle “già annullate nei precedenti giudizi”, non indica in modo chiaro quali esse siano, creando dubbi sulla sua corretta interpretazione e, già per tale motivo, appare meritevole di riforma parziale.
Perciò precisa che, sulla base della sentenza di inammissibilità n. 730/03/2022 depositata il 4 luglio 2022
e relativa all'impugnazione di una precedente intimazione di pagamento recante il n. 057 2019
9003870648, la CGT ha ritenuto legittime n. 12 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento e confermate altre n. 4 cartelle.
Le ulteriori cartelle di propria competenza sulle quali non vi è stata espressa pronuncia da parte della
CGT sono come da numerazione di ricorso introduttivo:
16) n. 057 2013 00056535 36 (anno d'imposta 2009); 22) n. 057 2014 00028822 20 (anno d'imposta 2010);
39) n. 057 2019 00224388 15 (anno d'imposta 2017);
41) n. 057 2019 00298800 27 (anno d'imposta 2016);
42) n. 057 2020 00050657 84 (anno d'imposta 2018).
In relazione a tali cartelle la sentenza, ritiene ADE, che potrebbe creare dubbi interpretativi, per cui, come rilevato anche da ADER, chiarisce che le cartelle di cui ai nn. 16) e 22) debbano essere confermate in quanto poste a base di intimazioni ritenute legittime sia con sentenza n. 526/2018 che con sentenza n.
119/02/2020 (per il quale pende appello proposto dall'ente riscossivo).
Le cartelle di cui ai restanti numeri 39), 41) e 42) non rientrano tra quelle oggetto del giudizio di cui alla sentenza n. 119/02/2020 (ossia quella richiamata dai giudici di primo grado per giustificare l'annullamento parziale dei ruoli sottesi all'intimazione) né, come anticipato, esse sono state oggetto di espressa conferma.
Su queste ritiene sarebbe stata necessaria un'espressa pronuncia da rendersi in base ai motivi di ricorso proposti dal contribuente, motivi che attenevano all'operato dell'ADER (vizi di notifica e prescrizione).
Tali circostanze rendono necessaria, come richiesto dall'appellante, che tutte le citate cartelle siano oggetto di una nuova valutazione da parte del giudice d'appello che tenga conto di tutti gli elementi allegati in giudizio
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte ritiene necessario procedere alla disamina complessiva delle argomentazioni svolte dalle parti non rese esplicite e chiaramente individuabili nella decisione del collegio di primo grado, risultata farraginosa e incompleta.
Rileva, poi, come siano da considerarsi inammissibili i motivi del ricorso introduttivo concernenti la pretesa nullità della notifica di cartelle di pagamento che erano già state richiamate in intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata nel presente procedimento.
Va, al riguardo, evidenziato che, ai sensi dell'art. 19, ult. co., d.lgs. 546/1992, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Pertanto, il difetto di notifica degli atti anteriori ad una precedente intimazione di pagamento poteva essere eccepito soltanto mediante l'impugnazione di tale intimazione;
così come, nella impugnazione della intimazione da ultimo notificata, può essere contestata la notifica della intimazione precedente (cfr.
Cass. nn. 6436 e 20476 del 2025).
Orbene, nel caso in esame, quasi tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, risultano ricomprese in precedenti atti di intimazione, debitamente impugnati dal contribuente ed oggetto di autonomi giudizi tuttora pendenti. Più precisamente:
- le cartelle rubricate ai numeri 3/29 e l'avviso di accertamento n.TKF03170124672017 (n.44) risultano ricomprese nell'avviso di intimazione n. 05720179008247447000;
- le cartelle rubricate ai numeri 4/32 risultano ricomprese nell'avviso di intimazione n.
05720189002783070000;
- le cartelle rubricate ai numeri 1/35 e l'avviso di accertamento n.TKF03170124672017 (n.44) nell'avviso di intimazione n. 05720199003870648000.
Nulla sarà quindi ulteriormente rilevato in ordine alle eccepite notifiche delle cartelle sottese (dalla n.1 alla n. 35) la cui eccezione appare inammissibile.
La presenza di precedenti atti interruttivi, inoltre, produce effetti preclusivi della invocata prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo.
Restano pertanto da scrutinare solo ed esclusivamente le cartelle rubricate ai n. 36/43 per le quali l'avviso impugnato risulta il primo atto idoneo ai fini delle eventuali contestazioni dell'atto presupposto.
Quanto alle cartelle n. 057 2019 001149 4634 000 (n. 379), n.057 2019 0018529 777 (n.38), n. 057 2019
00 22438815 (n.39), n. 057 2019 0029880027 8 (n.41), n. 057 2020 0005065784 (n.42) e n. 057
20200005065885 (n.43), risultano depositate agli atti copia della cartella, mancante però della relativa documentazione afferente alla notifica.
La cartella n. 057 2019 0004512657 (n.36) risulta impugnata (vedi CTP n. 68/20) così come la cartella n.
057 2019 002385191000 (n.40), impugnata con ricorso, ma non depositato (cfr. all 4 primo grado).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'inammissibilità per le cartelle rubricate ai n.
1/35-36 e 40.
Va, invece, rigettato l'appello con riferimento alle cartelle n. 057 2019 001149 4634 000 (n. 379, n.057
2019 0018529 777 (n.38), n. 057 2019 00 22438815 (n.39), n. 057 2019 0029880027 8 (n.41), n. 057
2020 0005065784 (n.42) e n. 057 20200005065885 (n.43).
La descritta dinamica, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
LA PRESIDENTE RELATRICE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente e Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4222/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1
elettivamente domiciliato presso Via Isonzo N. 263 04100 Latina LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 24/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170035582274000 CONSORZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180003861472000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180005530220000 SANZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011494634000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018529777000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190022438815000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190029880027000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005065784000 SANZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200005065885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229002288680000 IRAP 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720040042817616000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060019724058000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060033061066000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070045721480000 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090008928828000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100006151444000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100030347721000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110006193677000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110006971140000 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110015058706000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110032462642000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120010416264000 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120041399117000 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120046207520000 CONS BONIFICA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653435000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130005653536000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130007709947000 CONS BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130028400629000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130043173574000 REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882119000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140002882220000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140028955271000 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140028955271000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140048789141000 CONS BONIFICA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150009295660000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150012110530000 CONS BONIFICA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150012110631000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150022167870000 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150025429342000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150025429342000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160005946633000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160025741578000 CONS BONIFICA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039746974000 CONS BONIFICA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190004512657000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190023851910000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031701246/2017 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130022704072000 CONS BONIFICA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 31/2023 del 24 gennaio 2023, la CGT di Latina ha parzialmente accolto il ricorso di
Società_1 S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento relativa a tributi vari di cui alle sottese 43 cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento esecutivo.
Più precisamente, alcune delle cartelle erano state già impugnate in separati procedimenti ove l'opposizione proposta è stata rigettata perché ritenuta tardiva.
In particolare, per questo, ha richiamato:
- la sentenza n. 730/3/2022 del 4 luglio 2022 di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0572019900387064800 ed a n. 13 cartelle sottese,
- la sentenza n. 526/2018 che ha dichiarato parimenti inammissibile la domanda di annullamento dell'intimazione n. 05720179008247447, basata su altre n.33 delle cartelle,
- ed infine, la sentenza n. 119/2/2020 che ha parzialmente accolto l'opposizione proposta avverso l'intimazione n. 0572018900278307000 e le sottese cartelle, dichiarandola tuttavia inammissibile per n.
28 cartelle,
- la sentenza n. 68/1/2020 relativa alla cartella n. 0572019004512657000 ed alla n.
057201900238519000 di rigetto per tardività, essendo già stati essi oggetto di precedenti giudizi.
Soltanto con riferimento a quest'ultime cartelle ha ritenuto il giudice di prime cure che “invece il ricorso va accolto, non potendo quei titoli essere posti a base di una intimazione spiccata nel 2021: e conseguentemente a tale statuizione dovranno provvedere, in esecuzione della presente sentenza,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate”.
Avverso la pronuncia propone appello l'ADER, ritenendola contraddittoria e immotivata, oltre che evidentemente viziata da errore di fatto e di diritto.
Il capo della sentenza che l'ufficio appella afferisce all'indeterminatezza delle cartelle annullate e, quindi, evidenzia un errore relativo alla loro individuazione ed omessa motivazione.
Nominativo_2 anche l'ADE che concorda con quanto eccepito dall'ADER, ovvero che la sentenza, laddove annulla una parte delle cartelle sottese all'intimazione individuandole in via residuale con riferimento a quelle “già annullate nei precedenti giudizi”, non indica in modo chiaro quali esse siano, creando dubbi sulla sua corretta interpretazione e, già per tale motivo, appare meritevole di riforma parziale.
Perciò precisa che, sulla base della sentenza di inammissibilità n. 730/03/2022 depositata il 4 luglio 2022
e relativa all'impugnazione di una precedente intimazione di pagamento recante il n. 057 2019
9003870648, la CGT ha ritenuto legittime n. 12 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento e confermate altre n. 4 cartelle.
Le ulteriori cartelle di propria competenza sulle quali non vi è stata espressa pronuncia da parte della
CGT sono come da numerazione di ricorso introduttivo:
16) n. 057 2013 00056535 36 (anno d'imposta 2009); 22) n. 057 2014 00028822 20 (anno d'imposta 2010);
39) n. 057 2019 00224388 15 (anno d'imposta 2017);
41) n. 057 2019 00298800 27 (anno d'imposta 2016);
42) n. 057 2020 00050657 84 (anno d'imposta 2018).
In relazione a tali cartelle la sentenza, ritiene ADE, che potrebbe creare dubbi interpretativi, per cui, come rilevato anche da ADER, chiarisce che le cartelle di cui ai nn. 16) e 22) debbano essere confermate in quanto poste a base di intimazioni ritenute legittime sia con sentenza n. 526/2018 che con sentenza n.
119/02/2020 (per il quale pende appello proposto dall'ente riscossivo).
Le cartelle di cui ai restanti numeri 39), 41) e 42) non rientrano tra quelle oggetto del giudizio di cui alla sentenza n. 119/02/2020 (ossia quella richiamata dai giudici di primo grado per giustificare l'annullamento parziale dei ruoli sottesi all'intimazione) né, come anticipato, esse sono state oggetto di espressa conferma.
Su queste ritiene sarebbe stata necessaria un'espressa pronuncia da rendersi in base ai motivi di ricorso proposti dal contribuente, motivi che attenevano all'operato dell'ADER (vizi di notifica e prescrizione).
Tali circostanze rendono necessaria, come richiesto dall'appellante, che tutte le citate cartelle siano oggetto di una nuova valutazione da parte del giudice d'appello che tenga conto di tutti gli elementi allegati in giudizio
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte ritiene necessario procedere alla disamina complessiva delle argomentazioni svolte dalle parti non rese esplicite e chiaramente individuabili nella decisione del collegio di primo grado, risultata farraginosa e incompleta.
Rileva, poi, come siano da considerarsi inammissibili i motivi del ricorso introduttivo concernenti la pretesa nullità della notifica di cartelle di pagamento che erano già state richiamate in intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata nel presente procedimento.
Va, al riguardo, evidenziato che, ai sensi dell'art. 19, ult. co., d.lgs. 546/1992, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Pertanto, il difetto di notifica degli atti anteriori ad una precedente intimazione di pagamento poteva essere eccepito soltanto mediante l'impugnazione di tale intimazione;
così come, nella impugnazione della intimazione da ultimo notificata, può essere contestata la notifica della intimazione precedente (cfr.
Cass. nn. 6436 e 20476 del 2025).
Orbene, nel caso in esame, quasi tutte le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, risultano ricomprese in precedenti atti di intimazione, debitamente impugnati dal contribuente ed oggetto di autonomi giudizi tuttora pendenti. Più precisamente:
- le cartelle rubricate ai numeri 3/29 e l'avviso di accertamento n.TKF03170124672017 (n.44) risultano ricomprese nell'avviso di intimazione n. 05720179008247447000;
- le cartelle rubricate ai numeri 4/32 risultano ricomprese nell'avviso di intimazione n.
05720189002783070000;
- le cartelle rubricate ai numeri 1/35 e l'avviso di accertamento n.TKF03170124672017 (n.44) nell'avviso di intimazione n. 05720199003870648000.
Nulla sarà quindi ulteriormente rilevato in ordine alle eccepite notifiche delle cartelle sottese (dalla n.1 alla n. 35) la cui eccezione appare inammissibile.
La presenza di precedenti atti interruttivi, inoltre, produce effetti preclusivi della invocata prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo.
Restano pertanto da scrutinare solo ed esclusivamente le cartelle rubricate ai n. 36/43 per le quali l'avviso impugnato risulta il primo atto idoneo ai fini delle eventuali contestazioni dell'atto presupposto.
Quanto alle cartelle n. 057 2019 001149 4634 000 (n. 379), n.057 2019 0018529 777 (n.38), n. 057 2019
00 22438815 (n.39), n. 057 2019 0029880027 8 (n.41), n. 057 2020 0005065784 (n.42) e n. 057
20200005065885 (n.43), risultano depositate agli atti copia della cartella, mancante però della relativa documentazione afferente alla notifica.
La cartella n. 057 2019 0004512657 (n.36) risulta impugnata (vedi CTP n. 68/20) così come la cartella n.
057 2019 002385191000 (n.40), impugnata con ricorso, ma non depositato (cfr. all 4 primo grado).
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'inammissibilità per le cartelle rubricate ai n.
1/35-36 e 40.
Va, invece, rigettato l'appello con riferimento alle cartelle n. 057 2019 001149 4634 000 (n. 379, n.057
2019 0018529 777 (n.38), n. 057 2019 00 22438815 (n.39), n. 057 2019 0029880027 8 (n.41), n. 057
2020 0005065784 (n.42) e n. 057 20200005065885 (n.43).
La descritta dinamica, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
LA PRESIDENTE RELATRICE