Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 51
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e errata valutazione dell'area

    La Corte ha ritenuto che le delibere comunali, basate su analisi di mercato e rogiti, costituiscano una fonte di presunzioni razionali per la determinazione del valore. Il contribuente non ha fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione, limitandosi a chiedere il riconoscimento di un valore basato su un accertamento con adesione datato e non vincolante per il Comune.

  • Rigettato
    Richiesta di rigetto dell'appello del Comune

    La Corte ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la correttezza degli avvisi di accertamento.

  • Accolto
    Correttezza degli avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello del Comune, accogliendolo e dichiarando la correttezza degli avvisi di accertamento.

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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, Sezione 2, è chiamata a pronunciarsi sull'istanza di riassunzione di un appello originato da ricorsi avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2007 al 2011, emessi dal Comune di Senigallia nei confronti del contribuente Ricorrente_1. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi per difetto di motivazione. Il Comune aveva appellato tale decisione, lamentando la mancata distinzione tra avvisi di rettifica e avvisi per aree mai dichiarate, sostenendo la corretta motivazione degli atti, corredati da schede di stima e basati su valori unitari deliberati dalla Giunta municipale. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. La contribuente aveva poi impugnato la decisione regionale innanzi alla Corte di Cassazione, che, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva rinviato la causa a questa Corte per nuovo scrutinio. In sede di riassunzione, la contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello del Comune e la conferma della sentenza di primo grado, mentre il Comune ha domandato il rigetto del ricorso in riassunzione e la dichiarazione di legittimità degli avvisi di accertamento.

Il Collegio, nel decidere la controversia in esito al giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, ha ritenuto l'appello del Comune meritevole di accoglimento. La Corte ha evidenziato che i limiti del giudizio di rinvio sono fissati dall'ordinanza di Cassazione, concentrandosi sul valore dell'area e sui criteri di determinazione. Dalla documentazione è emerso che il Comune ha determinato il valore dell'area sulla base di una delibera di Giunta che analizzava i valori medi di mercato, considerando elementi quali la zona urbanistica, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per lavori di adattamento e i prezzi medi di mercato, come previsto dall'art. 5, co. 5, del d.lgs. 504/1992. La scheda di valutazione allegata agli avvisi conteneva tutti gli elementi necessari, inclusa una riduzione del 50% per la natura dell'area. La Corte ha ritenuto che le delibere comunali, ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. 446/1997, costituiscano una fonte di presunzioni razionali basate su dati di mercato, e che spetti al contribuente fornire la prova contraria. Nel caso di specie, la contribuente non ha allegato alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione derivante dalla delibera comunale, limitandosi a chiedere il riconoscimento del valore di un accertamento con adesione datato e non vincolante per annualità successive. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso in riassunzione, accolto l'appello del Comune, riformato integralmente la sentenza di primo grado e dichiarato la correttezza e legittimità degli avvisi di accertamento. Le spese di lite sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni connesse alla controvertibilità dei processi valutativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 51
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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