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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 11772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 28/10/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. FABRETTO ELENA;
- letta la nota integrativa dd. 15.12.2025;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
“lo Spett.le Tribunale adito voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a carico del sig. a favore della sig.ra , da € 700,00 ad € 300,00 mensili a Parte_1 Parte_2 decorrere dal giorno 15 del mese successivo alla data della presente sentenza, da corrispondersi sul conto corrente bancario della signora entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 04/07/1985 in CIRCELLO (BN) e l'intestato Tribunale con sentenza n. 281/2023 dd. 16.03.2023 pubblicata il 21.03.2023 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti. Con il ricorso di cui in epigrafe le parti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento sino ad oggi versato da parte del sig. a favore della sig.ra In particolare, Parte_1 Parte_2 chiedono la riduzione del suddetto assegno di mantenimento da € 700,00 ad € 300,00, in considerazione del mutamento delle condizioni economico-professionali della ricorrente che, dal mese di febbraio 2025, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1
e, per l'effetto, a parziale modifica della condizione di cui al punto 2) della Parte_2 sentenza di divorzio n. 281/2023 dd. 16.03.2023 pubblicata il 21.03.2023 così provvede:
1) dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a carico del sig. a favore Parte_1 della sig.ra da € 700,00 ad € 300,00 mensili a decorrere dal giorno 15 del mese Parte_2 successivo alla data della presente sentenza, da corrispondersi sul conto corrente bancario della signora entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato il 28/10/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. FABRETTO ELENA;
- letta la nota integrativa dd. 15.12.2025;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
“lo Spett.le Tribunale adito voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a carico del sig. a favore della sig.ra , da € 700,00 ad € 300,00 mensili a Parte_1 Parte_2 decorrere dal giorno 15 del mese successivo alla data della presente sentenza, da corrispondersi sul conto corrente bancario della signora entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 04/07/1985 in CIRCELLO (BN) e l'intestato Tribunale con sentenza n. 281/2023 dd. 16.03.2023 pubblicata il 21.03.2023 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti. Con il ricorso di cui in epigrafe le parti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni allora stabilite con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento sino ad oggi versato da parte del sig. a favore della sig.ra In particolare, Parte_1 Parte_2 chiedono la riduzione del suddetto assegno di mantenimento da € 700,00 ad € 300,00, in considerazione del mutamento delle condizioni economico-professionali della ricorrente che, dal mese di febbraio 2025, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1
e, per l'effetto, a parziale modifica della condizione di cui al punto 2) della Parte_2 sentenza di divorzio n. 281/2023 dd. 16.03.2023 pubblicata il 21.03.2023 così provvede:
1) dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento, posto a carico del sig. a favore Parte_1 della sig.ra da € 700,00 ad € 300,00 mensili a decorrere dal giorno 15 del mese Parte_2 successivo alla data della presente sentenza, da corrispondersi sul conto corrente bancario della signora entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini