CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GE ES NI SA, Presidente
RA AC, TO
BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso trasmesso in data 25/11/2025, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 41 2025 00177580 06, con la quale veniva richiesto dall'Agenzia delle Entrate un versamento di euro 11.619,76.
Con controdeduzioni trasmesse in data 18/12/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e faceva conoscere di avere provveduto alla sgravio della cartella oggetto del contenzioso, per cui chiedeva la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che non sussista più interesse delle parti nel coltivare il contenzioso, per cui questo deve essere considerato estinto.
Sussistono poi giustificati motivi vista l'immedita attivazione dell'Ufficio nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE COMPENSATE.
Firenze 22 gennaio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GE ES NI SA, Presidente
RA AC, TO
BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250017758006000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso trasmesso in data 25/11/2025, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 41 2025 00177580 06, con la quale veniva richiesto dall'Agenzia delle Entrate un versamento di euro 11.619,76.
Con controdeduzioni trasmesse in data 18/12/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e faceva conoscere di avere provveduto alla sgravio della cartella oggetto del contenzioso, per cui chiedeva la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che non sussista più interesse delle parti nel coltivare il contenzioso, per cui questo deve essere considerato estinto.
Sussistono poi giustificati motivi vista l'immedita attivazione dell'Ufficio nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE COMPENSATE.
Firenze 22 gennaio 2026