Ordinanza collegiale 16 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 16/03/2026, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Abdelhakim Bouchraa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 27.10.2022, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di rilascio della cittadinanza italiana presentata (-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NI UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del -OMISSIS- 2022, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di rilascio della cittadinanza italiana presentata dall’attuale ricorrente.
Detto provvedimento risulta motivato in considerazione dell’esistenza di alcuni pregiudizi penali riferibili al richiedente e altri a carico del figlio -OMISSIS-.
Con due censure proposte si sostiene che il Ministero dell'Interno sarebbe caduto in errore essendosi in presenza di un caso di omonimia.
I reati menzionati nel provvedimento di rigetto ora impugnato sarebbero stati commessi da un soggetto omonimo, nato in [...] località diversa e in un anno differente, così come attestato dai certificati del Casellario penale, dei Carichi pendenti e dalla Visura penale dai quali non risulterebbe alcunché e così come dimostrato dalle sentenze di condanna che riporterebbero le date di nascita riferite al soggetto omonimo.
Nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, con una relazione con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 questo Tribunale ha chiesto il deposito di “.. elementi informativi dettagliati circa le circostanze riferite da parte ricorrente a confutazione dei fatti contestati ”, adempimento poi posto in essere dall’Amministrazione costituita.
A seguito della camera di consiglio del 1-OMISSIS- 2023 e con ordinanza n. -OMISSIS-/2023 si è respinta l’istanza cautelare “ difettando in particolare il requisito del periculum in mora ”.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è da accogliere, risultando fondate le censure dirette ad evidenziare l’esistenza di un’omonimia e un difetto di istruttoria e di motivazione.
A tal fine è necessario premettere che, per quanto attiene al ricorrente e nel provvedimento impugnato, si fa riferimento a due condanne, di cui la prima del -OMISSIS- 1992 del GIP Tribunale di Palermo irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di detenzione di monete falsificate art. 453 c.p. ed una seconda del -OMISSIS- 1996 della Pretura di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, irrevocabile il -OMISSIS-, per il furto continuato art. 81, 624 c.p..
Per quanto attiene invece al figlio del richiedente, il sig. -OMISSIS-, il Ministero ha rappresentato nel provvedimento di rigetto le seguenti risultanze: “ -OMISSIS-2005 notizie di reato segnalate dai Carabinieri di Sassuolo (MO) per art. 582 c.p. (lesioni personali aggravato in concorso), art. 594 c.p. (ingiuria in concorso), art. 605 c.p. (sequestro di persona in concorso), art. 612 c.p. (minaccia aggravato in concorso); - -OMISSIS-2010 sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena della Corte di appello di ex art. 610 c.p. (violenza privata) ”.
Con riferimento alle sentenze che asseritamente riguarderebbero il ricorrente va evidenziato che le pronunce di condanna sopra citate riguardano un soggetto un soggetto diverso e, precisamente, il Sig. “-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (Marocco) l'1.1.1945”.
L’attuale ricorrente ha dunque un nome e cognome identici alla persona a cui sono effettivamente addebitabili i precedenti penali, ma è nato in [...] località diversa (il richiedente a -OMISSIS- -Marocco, l'altra persona responsabile dei precedenti penali è nata a -OMISSIS- - Marocco) e in un anno diverso (il richiedente il 1.1.1948, mentre l'altra persona il 1.1.1945).
Il difensore del ricorrente ha, da ultimo depositato, i documenti di identità del soggetto omonimo (in questo senso è il permesso di soggiorno e la copia della carta d'identità italiana) che attestano dette circostanze riferite alla data e al luogo di nascita, così come sopra evidenziate.
Detta circostanza è confermata in entrambe le sentenze e, ciò, anche considerando che l'imputato è indicato come residente in “-OMISSIS-”, indirizzo in cui effettivamente ha abitato -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il 1.1.1945 prima di ritornare definitivamente in Marocco nel 1994 e in cui invece non ha mai abitato l'odierno ricorrente.
Si consideri, inoltre, che sempre dalla documentazione in atti, è possibile desumere che il Sig. -OMISSIS- è stato fotosegnalato solamente in un'unica occasione nella sua vita, a Reggio Emilia, mentre i fatti penali sono avvenuti a Palermo nel 2006 in occasione della richiesta del permesso di soggiorno.
E’ comunque dirimente constatare che l’Amministrazione, a seguito dell'ordinanza istruttoria emessa da questo Tribunale e con la quale si erano richiesti “.. elementi informativi dettagliati circa le circostanze riferite da parte ricorrente a confutazione dei fatti contestati ”, si è limitata ad affermare che detta omonimia non sussisterebbe, in quanto il ricorrente sarebbe stato soggetto a rilievi dattiloscopi e che l’identificazione sarebbe corretta e, ciò, senza contestare le circostanze dedotte dal ricorrente e senza fornire ulteriori elementi diretti a contrastare le evidenze sopra citate.
Da ultimo va rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato, sempre agli atti del presente giudizio, anche due certificati storici di residenza rilasciati dal Comune di -OMISSIS- (PA), riferiti sia al ricorrente che al soggetto omonimo.
La semplice esistenza di una contemporanea registrazione anagrafica di due soggetti omonimi, uno con i dati che corrispondono a quelli del ricorrente, un altro differente con le generalità del soggetto che appare nelle sentenze di condanna, avrebbe dovuto impegnare l’Amministrazione a svolgere un’istruttoria più accurata, verificando le circostanze dedotte e quindi l’effettiva corrispondenza dei precedenti e nei confronti dell’attuale ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso – nella parte in cui lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione – è fondato e il provvedimento gravato deve essere annullato, con conseguente dovere dell’amministrazione di riesaminare la posizione dell’istante, verificando gli elementi dedotti e accertando l’esistenza dei presupposti alla base della richiesta presentata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti interessati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO BE, Presidente
NI UT, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UT | IO BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.