Art. 18. 1. E' istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. 2. Il Comitato parlamentare di cui al comma I e' composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. 3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente. 4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione. 5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione. 6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione. 7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per meta a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta a carico del bilancio interno della Carnera dei deputati.
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3 ottobre 1993
3 ottobre 1993
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- 1. Come regolarizzare colf e badantiRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 settembre 2002
[…] Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di “Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione” sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. […]
Leggi di più… - 2. Legge Bossi-Fini: modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2002
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 08/10/2012, n. 5210Provvedimento: N. 06290/2012 REG.RIC. N. 05210/2012REG.PROV.COLL. N. 06290/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2012, proposto da: UL Islam, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Rizzardi e dell'Avv. Roberta Marino, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Alessandro Testa, via S. Angela Merici,16/A; contro Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , costituitisi in giudizio, rappresentati e …Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- violazione art. 3 e 10-bis L. 241/1990·
- notifica degli atti amministrativi·
- art. 21-octies L. 241/1990·
- principio di ragionevolezza·
- manomissione passaporto·
- spese processuali·
- contraffazione documenti·
- diniego visto di ingresso·
- irricevibilità appello·
- art. 2729 cod. civ.·
- eccesso di potere·
- irripetibilità contributo art. 9 e ss. D.P.R. 115/2002·
- controllo passaporto con strumenti elettronici·
- art. 4 D.L.vo 286/1998