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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9674/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822268402154960979 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822268402154960979, notificato il 24 settembre
2024, concernente l'avviso di accertamento n. 32174, relativa a IMU 2015, notificata il 04 gennaio 2021, recante la somma di euro 435,62 e
contro
Comune di Catania e Municipia s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittimità del preavviso di fermo per vizi propri
In via preliminare, l'Atto è da annullare, in quanto fondato su un importo non dovuto. Per il 2014, è stato accolto il Ricorso, da questa Onorevole Corte di Giustizia. Com'è noto il fermo dell'auto è un provvedimento fortemente afflittivo che finisce per incidere su valori di natura costituzionale quale la libertà di movimento e l'attività lavorativa, per cui è sempre necessario, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'organo decide di applicarlo.
2) Illegittimità della pretesa IM
L'imposta in esame, non è dovuta, trattandosi di unità immobiliare non completamente ultimata, con pratica di sanatoria in corso. In via di premessa, la presente Corte di Giustizia di Catania, nella citata decisione del
10.05.2023, Sentenza definitiva 3254/2023, ha accolto il Ricorso del Sig. Ricorrente_1, annualità 2014. Con le presenti caratteristiche in effetti, l'immobile in esame non presenta gli elementi necessari per l'assoggettabilità all'imposta municipale. L'art. 2, comma 1, del D.M. 02/01/1998, n.28 dispone in tal senso che è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. L'ultimazione del fabbricato va comunque verificata dal Comune, al momento del rilascio del certificato di agibilità. Infatti, è questo l'atto che sancisce l'abitabilità del fabbricato.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto riguarda il primo punto in contestazione, si rinvia, comunque, alla competenza del Concessionario di riscossione. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, Il contribuente eccepisce che il predetto immobile si presenterebbe, allo stato attuale, assolutamente inutilizzabile in quanto non sarebbe stato mai ultimato o sottoposto a ristrutturazione. L'immobile è stato oggetto di domanda di sanatoria poiché è ubicato nel perimetro dell'area di Riserva Regionale “Oasi del Simeto”. A tutt'oggi, nonostante siano trascorsi diversi anni dall'inoltro dell'istanza di sanatoria al Comune di Catania, la situazione non è stata ancora definita. Ciò premesso, la pretesa illegittimità della richiesta da parte dell'ente impositore, è infondata in punto di diritto, in primo luogo perché l'ente, com'è noto, emette gli avvisi di accertamento sulla base delle risultanze catastali che, per quanto riguarda l'immobile de quo, fino al 12.11.2021, data in cui l'immobile viene classificato come unità collabente, fino ad allora non risulta prova della sua condizione di inagibilità .
In specifico riferimento alla prova relativa all'inagibilità dell'immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del D. L. n. 201/2011 e successive modifiche, ai proprietari di simili manufatti, spetterebbe non l'esenzione ma la riduzione del 50%. Lo stato di inagibilità deve essere accertato dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità dell'immobile da parte di un tecnico abilitato.
Non viene ad avere alcun valore la situazione di sostanziale inagibilità dell'immobile lamentata dal contribuente, qualora la stessa non sia corredata adeguatamente da una comunicazione circa lo stato di fatiscenza dei luoghi o comunque da apposita richiesta presentata al Comune in cui tale stato sia certificato o descritto in maniera circostanziata.
Di fatto il contribuente ha inoltrato all' Ufficio urbanistica del Comune di Catania una istanza di sanatoria che non ha nulla a che vedere con la condizione in cui versa l'immobile ai fini dell'IMU.
Inoltre non vi è traccia di documentazione relativa alla inagibilità del predetto immobile che, peraltro, nell'anno di imposta richiesto, risultava regolarmente catastato e solo nel 2021 è stato iscritto come unità immobiliare collabente.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Municipia s.p.a., non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In primo luogo, quanto alla dedotta illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per vizi propri, il ricorrente lamenta la sproporzione della misura rispetto all'importo dovuto e richiama il principio di proporzionalità, citando la sentenza della CTR Roma n. 324/1/2015. Tuttavia, dagli atti risulta che il preavviso di fermo è stato emesso a seguito di un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, costituendo quindi valido titolo esecutivo. La normativa vigente (art. 7 L. 212/2000) impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati, ma dagli atti emerge che il preavviso di fermo reca l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. In assenza di specifici vizi formali o sostanziali, la misura cautelare adottata risulta conforme alla disciplina di settore e non eccedente rispetto alla tutela del credito, anche in considerazione dell'assenza di una soglia minima espressamente prevista dalla legge per l'attivazione della procedura di fermo.
In secondo luogo, con riferimento alla contestazione della debenza dell'IMU, il ricorrente sostiene che l'immobile oggetto di imposizione sarebbe in condizioni di assoluta inutilizzabilità, non essendo mai stato ultimato né ristrutturato, e che la pratica di sanatoria edilizia presentata nel 1995 non sarebbe stata ancora definita dal Comune. Tuttavia, dagli atti risulta che l'immobile è stato regolarmente accatastato in categoria
A/3 con rendita catastale fino al 12.11.2021, data in cui è stato classificato come unità collabente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5175/2020) ha chiarito che ai fini del classamento di un immobile non è rilevante la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agibilità, essendo l'accatastamento compiuto relativamente ad ogni unità immobiliare urbana atta a produrre reddito proprio nello stato in cui si trova. Pertanto, la mera circostanza che l'immobile sia in stato di abbandono o non ultimato non esclude di per sé la soggezione all'IMU, in assenza di una specifica classificazione catastale come unità collabente o di idonea documentazione attestante l'inagibilità.
Inoltre, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1016/2023) ha precisato che la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili è subordinata alla presentazione di idonea documentazione al Comune, avente valore costitutivo. Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia presentato, per l'anno 2015, alcuna dichiarazione o perizia attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, né che il Comune fosse in possesso di documentazione idonea a tal fine. La semplice presentazione di una domanda di sanatoria edilizia non è sufficiente a dimostrare l'inagibilità ai fini IMU, trattandosi di procedura finalizzata alla regolarizzazione urbanistica e non alla certificazione dello stato di fatto dell'immobile ai fini tributari.
Si richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 23228/2017, secondo cui l'onere della prova circa la notorietà dello stato di inagibilità grava sul contribuente, e la presentazione della relativa dichiarazione assume valore costitutivo ai fini del riconoscimento della riduzione o dell'esenzione dal tributo. In assenza di tale adempimento, la pretesa tributaria deve ritenersi legittima.
Quanto alla dedotta assimilazione della fattispecie all'annualità 2014, per la quale il ricorrente riferisce di aver ottenuto accoglimento del ricorso, la Corte osserva che ogni periodo d'imposta costituisce autonoma obbligazione tributaria e che la situazione di fatto e di diritto deve essere valutata con riferimento all'anno oggetto di accertamento. Nel caso di specie, non risultano elementi idonei a escludere la debenza dell'IMU per l'anno 2015.
Infine, la Corte rileva che la normativa di riferimento (art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 747, L. n. 160/2019) prevede che la riduzione della base imponibile sia riconosciuta solo in presenza di una comprovata condizione di inagibilità, accertata dall'Ufficio tecnico comunale o attestata da dichiarazione sostitutiva di un tecnico abilitato, e limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Nel caso in esame, tale presupposto non risulta integrato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere al Comune di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Catania. Nulla per le spese nei confronti di Municipia S.p.A.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 14 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9674/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822268402154960979 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 dicembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 202403822268402154960979, notificato il 24 settembre
2024, concernente l'avviso di accertamento n. 32174, relativa a IMU 2015, notificata il 04 gennaio 2021, recante la somma di euro 435,62 e
contro
Comune di Catania e Municipia s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittimità del preavviso di fermo per vizi propri
In via preliminare, l'Atto è da annullare, in quanto fondato su un importo non dovuto. Per il 2014, è stato accolto il Ricorso, da questa Onorevole Corte di Giustizia. Com'è noto il fermo dell'auto è un provvedimento fortemente afflittivo che finisce per incidere su valori di natura costituzionale quale la libertà di movimento e l'attività lavorativa, per cui è sempre necessario, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'organo decide di applicarlo.
2) Illegittimità della pretesa IM
L'imposta in esame, non è dovuta, trattandosi di unità immobiliare non completamente ultimata, con pratica di sanatoria in corso. In via di premessa, la presente Corte di Giustizia di Catania, nella citata decisione del
10.05.2023, Sentenza definitiva 3254/2023, ha accolto il Ricorso del Sig. Ricorrente_1, annualità 2014. Con le presenti caratteristiche in effetti, l'immobile in esame non presenta gli elementi necessari per l'assoggettabilità all'imposta municipale. L'art. 2, comma 1, del D.M. 02/01/1998, n.28 dispone in tal senso che è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione. L'ultimazione del fabbricato va comunque verificata dal Comune, al momento del rilascio del certificato di agibilità. Infatti, è questo l'atto che sancisce l'abitabilità del fabbricato.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Per quanto riguarda il primo punto in contestazione, si rinvia, comunque, alla competenza del Concessionario di riscossione. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, Il contribuente eccepisce che il predetto immobile si presenterebbe, allo stato attuale, assolutamente inutilizzabile in quanto non sarebbe stato mai ultimato o sottoposto a ristrutturazione. L'immobile è stato oggetto di domanda di sanatoria poiché è ubicato nel perimetro dell'area di Riserva Regionale “Oasi del Simeto”. A tutt'oggi, nonostante siano trascorsi diversi anni dall'inoltro dell'istanza di sanatoria al Comune di Catania, la situazione non è stata ancora definita. Ciò premesso, la pretesa illegittimità della richiesta da parte dell'ente impositore, è infondata in punto di diritto, in primo luogo perché l'ente, com'è noto, emette gli avvisi di accertamento sulla base delle risultanze catastali che, per quanto riguarda l'immobile de quo, fino al 12.11.2021, data in cui l'immobile viene classificato come unità collabente, fino ad allora non risulta prova della sua condizione di inagibilità .
In specifico riferimento alla prova relativa all'inagibilità dell'immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del D. L. n. 201/2011 e successive modifiche, ai proprietari di simili manufatti, spetterebbe non l'esenzione ma la riduzione del 50%. Lo stato di inagibilità deve essere accertato dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità dell'immobile da parte di un tecnico abilitato.
Non viene ad avere alcun valore la situazione di sostanziale inagibilità dell'immobile lamentata dal contribuente, qualora la stessa non sia corredata adeguatamente da una comunicazione circa lo stato di fatiscenza dei luoghi o comunque da apposita richiesta presentata al Comune in cui tale stato sia certificato o descritto in maniera circostanziata.
Di fatto il contribuente ha inoltrato all' Ufficio urbanistica del Comune di Catania una istanza di sanatoria che non ha nulla a che vedere con la condizione in cui versa l'immobile ai fini dell'IMU.
Inoltre non vi è traccia di documentazione relativa alla inagibilità del predetto immobile che, peraltro, nell'anno di imposta richiesto, risultava regolarmente catastato e solo nel 2021 è stato iscritto come unità immobiliare collabente.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Municipia s.p.a., non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In primo luogo, quanto alla dedotta illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per vizi propri, il ricorrente lamenta la sproporzione della misura rispetto all'importo dovuto e richiama il principio di proporzionalità, citando la sentenza della CTR Roma n. 324/1/2015. Tuttavia, dagli atti risulta che il preavviso di fermo è stato emesso a seguito di un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, costituendo quindi valido titolo esecutivo. La normativa vigente (art. 7 L. 212/2000) impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati, ma dagli atti emerge che il preavviso di fermo reca l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa. In assenza di specifici vizi formali o sostanziali, la misura cautelare adottata risulta conforme alla disciplina di settore e non eccedente rispetto alla tutela del credito, anche in considerazione dell'assenza di una soglia minima espressamente prevista dalla legge per l'attivazione della procedura di fermo.
In secondo luogo, con riferimento alla contestazione della debenza dell'IMU, il ricorrente sostiene che l'immobile oggetto di imposizione sarebbe in condizioni di assoluta inutilizzabilità, non essendo mai stato ultimato né ristrutturato, e che la pratica di sanatoria edilizia presentata nel 1995 non sarebbe stata ancora definita dal Comune. Tuttavia, dagli atti risulta che l'immobile è stato regolarmente accatastato in categoria
A/3 con rendita catastale fino al 12.11.2021, data in cui è stato classificato come unità collabente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5175/2020) ha chiarito che ai fini del classamento di un immobile non è rilevante la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agibilità, essendo l'accatastamento compiuto relativamente ad ogni unità immobiliare urbana atta a produrre reddito proprio nello stato in cui si trova. Pertanto, la mera circostanza che l'immobile sia in stato di abbandono o non ultimato non esclude di per sé la soggezione all'IMU, in assenza di una specifica classificazione catastale come unità collabente o di idonea documentazione attestante l'inagibilità.
Inoltre, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1016/2023) ha precisato che la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili è subordinata alla presentazione di idonea documentazione al Comune, avente valore costitutivo. Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia presentato, per l'anno 2015, alcuna dichiarazione o perizia attestante lo stato di inagibilità dell'immobile, né che il Comune fosse in possesso di documentazione idonea a tal fine. La semplice presentazione di una domanda di sanatoria edilizia non è sufficiente a dimostrare l'inagibilità ai fini IMU, trattandosi di procedura finalizzata alla regolarizzazione urbanistica e non alla certificazione dello stato di fatto dell'immobile ai fini tributari.
Si richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 23228/2017, secondo cui l'onere della prova circa la notorietà dello stato di inagibilità grava sul contribuente, e la presentazione della relativa dichiarazione assume valore costitutivo ai fini del riconoscimento della riduzione o dell'esenzione dal tributo. In assenza di tale adempimento, la pretesa tributaria deve ritenersi legittima.
Quanto alla dedotta assimilazione della fattispecie all'annualità 2014, per la quale il ricorrente riferisce di aver ottenuto accoglimento del ricorso, la Corte osserva che ogni periodo d'imposta costituisce autonoma obbligazione tributaria e che la situazione di fatto e di diritto deve essere valutata con riferimento all'anno oggetto di accertamento. Nel caso di specie, non risultano elementi idonei a escludere la debenza dell'IMU per l'anno 2015.
Infine, la Corte rileva che la normativa di riferimento (art. 1, comma 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 747, L. n. 160/2019) prevede che la riduzione della base imponibile sia riconosciuta solo in presenza di una comprovata condizione di inagibilità, accertata dall'Ufficio tecnico comunale o attestata da dichiarazione sostitutiva di un tecnico abilitato, e limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Nel caso in esame, tale presupposto non risulta integrato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere al Comune di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 233,00 (duecentotrentatre/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Catania. Nulla per le spese nei confronti di Municipia S.p.A.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 14 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)