CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2364/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8989/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040387792000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n.02820240040387792000, notificata il 17.02.25 e relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania, per l'annualità 2017.
Il ricorrente in buona sostanza eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, quale atti prodromici e conseguente prescrizione del credito. Concludeva per l'illegittimità della cartella impugnata con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In particolare, destituita di fondamento risulta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata è stata preceduta, per la tassa dovuta per il 2017, da avvisi di accertamento rispettivamente notificati al contribuente per compiuta giacenza in data 28.1.21 ed 08.07.2023, e non impugnati per cui è stato interrotto il termine di prescrizione ed è stata resa definitiva la pretesa tributaria relativa alla predetta annualità.
Sul punto, va altresì osservato che la contribuente medesima avrebbe dovuto impugnare i suddetti avvisi di accertamento per far valere le eccezioni di notifica degli stessi dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8989/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240040387792000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 677/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n.02820240040387792000, notificata il 17.02.25 e relativa alla tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania, per l'annualità 2017.
Il ricorrente in buona sostanza eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, quale atti prodromici e conseguente prescrizione del credito. Concludeva per l'illegittimità della cartella impugnata con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In particolare, destituita di fondamento risulta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata è stata preceduta, per la tassa dovuta per il 2017, da avvisi di accertamento rispettivamente notificati al contribuente per compiuta giacenza in data 28.1.21 ed 08.07.2023, e non impugnati per cui è stato interrotto il termine di prescrizione ed è stata resa definitiva la pretesa tributaria relativa alla predetta annualità.
Sul punto, va altresì osservato che la contribuente medesima avrebbe dovuto impugnare i suddetti avvisi di accertamento per far valere le eccezioni di notifica degli stessi dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.