Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 ) B N E E , E C 1 N 9 A 9 R O 1 I - I Z 1 D A 1 - R 1 E T 2 IS IC . G 028 1 9 /0 1 L UBBLICA I TALIAN D U 3 I A G 5 D 6 E 4 N . TI T S LA RTH UPR A DI CASSAZIONE P VI A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Mantenimento dei figli e dr. Corrado Carnevale Presidente spese straordinarie. dr. RI Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 14333/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere dr. Giuseppe RI Berruti Consigliere Cron.5877 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. Ud. 23.11.2000 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 14333 del Ruolo Generale Richiesta copia studio degli affari civili dell'anno 1999, proposto IL SOLE 24 ORE dal Sig. 1500 per diritti DA . 27 FEB. 2001 CONTI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via IL CANCELLIERE G.B. Morgagni n. 2/a, presso l'avv. Umberto Segarelli, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
HE LA, domiciliata elettivamente nel giudizio di merito in Roma, alla Via Donatello n. 23, presso l' avv. Daniela Proietti, suo difensore domiciliatario. INTIMATA 2178 2000 - 2 - avverso la sentenza del giudice di pace di Roma., sez. NOVERBRE distaccata di Fiumicino, n. 62/98 del 24 dicembre - 7 dicembre 1998. Udita, all'udienza del 23 novembre 2000, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Osvaldo Fassari, per delega, che chiede di accogliere il ricorso e il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ne domanda l'inammissibilità. Svolgimento del processo AU HE chiedeva al giudice di pace di Roma- Fiumicino di condannare il marito RA ON, dal quale era separata legalmente, a pagarle f. 921.150, quale rimborso di metà delle spese straordinarie, sa- nitarie e scolastiche, da lei anticipate per la IG, dovute sulla base degli accordi accessori alla separa- zione consensuale omologata. Il ON contestava la domanda, inammissibile per es- sere esecutiva la separazione e nel merito infondata, per non avere la moglie adempiuto agli oneri concorda- ti, inviando una "richiesta documentata" di rimborso. Il giudice adito, con sentenza 7 dicembre 1998, acco- glieva la domanda e ordinava il rimborso del 50% di £. 1.496.500, compensando le spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ON per unico motivo illustrato da memoria. La HE non svolge attività difensiva.
3 - MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso lamenta violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., perchè il giudice di pace, non imponendo l'adempimento degli oneri previsti nella separazione, avrebbe violato il giudicato della separazione, andando ultra petita, perchè la domanda di controparte riguardava il solo rimborso delle spese di cui al verbale omologato e non delle altre, ricono- sciute come rimborsabili, dalla sentenza impugnata.
1.1. La sentenza del giudice di pace, nelle controver- sie di valore non superiore ai due milioni di lire, è da presumersi decisa in applicazione dell'equità ed è impugnabile per violazione di norme processuali, Co- stituzionali e comunitarie di rango superiore e per apparenza, mancanza o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716), po- tendo il controllo di legittimità riguardare solo la verifica esterna dell'esercizio dell'equità. Il ricorso deduce violazione di norme processuali ed è, quindi, ammissibile, anche se infondato. Il giudice di pace nel caso non doveva modificare gli accordi accessori alla separazione, ma solo stabilire equitativamente se e in quale misura gli obblighi del ON, di restituire la metà delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche anticipate dalla HE per la IG, previsti nel verbale di separazione consen- suale, erano rimasti inadempiuti. Trattandosi di problemi di mero adempimento, non vi è violazione del giudicato, incidendo la decisione solo sul punto dell'individuazione delle prestazioni acces- sorie previste nella separazione, secondo regole di e- quità, per le quali il giudice di pace ha condannato il ON a pagare la somma indicata, come domandato dall'attrice, senza ultrapetizione.
4. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi l'intimata difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2000. Il presidente вожать вашите ✓✓ Consiglieresigliere estensore ay IL CANCELLIERE 1 0 RI Di NU C R 20 N O Marie L 4 A L 7 C 3 O . ) CE IN B E N E , N A C 1 E T CA A 9 N A 9 P IT O 1 I I S - TE CANCELLIERE Z 1 O D A 1 P - R E E 1 T D gi, S 2 C I I . RI Di NI NU g G L D E O 9 U R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A