Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 129
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avvisi di accertamento prodromici

    Gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. e non essendo stati impugnati tempestivamente, le relative eccezioni sono inammissibili nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ritiene il ricorso infondato anche sotto il profilo della prescrizione, in considerazione della data di notifica degli avvisi di accertamento rispetto alla data di notifica della cartella impugnata.

  • Inammissibile
    Decadenza

    Le eccezioni di decadenza, in quanto attinenti agli avvisi di accertamento presupposti, sono inammissibili nel presente giudizio per mancata impugnazione tempestiva dei predetti avvisi.

  • Inammissibile
    Omesso previo invio comunicazione di irregolarità

    L'omessa comunicazione di irregolarità, in quanto attinente agli avvisi di accertamento presupposti, è inammissibile nel presente giudizio per mancata impugnazione tempestiva dei predetti avvisi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è congruamente motivata, in quanto consente di risalire ai crediti richiesti, all'anno di riferimento e alla causale. La ricorrente ha comunque dimostrato di aver compreso le ragioni del debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 129
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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