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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3537/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002179414000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 20.04.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro il Comune di Acicastello, esponendo che in data 26.10.2023, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento con numeri finali 9414, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 6.570,00 per Imu e Tasi anno 2014.
Eccepiva la ricorrente: l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n. 352/2019 e n. 809/2019, atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, la decadenza, l'omesso previo invio della comunicazione di irregolarità; il difetto di motivazione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
invocava la sospensione Covid;
chiedeva dichiararsi la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione delle norme previste per la notifica degli atti in forma digitale;
depositava la relata di notifica degli avvisi di accertamento in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Gli avvisi di accertamento in oggetto sono stati regolarmente notificati e più precisamente: l'avviso di accertamento n. 352/2019 per Tasi 2014 e l'avviso di accertamento n. 809/2019 per Imu 2014, notificati entrambi in data 4.03.2020, con avviso immesso in cassetta, invio di raccomandata di avviso (CAD)
e ritiro dell'atto presso l'ufficio postale;
come si può desumere dalla documentazione versata in atti.
La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c (nei confronti, cioè di soggetti temporaneamente assenti al momento del tentativo di consegna dell'atto) si perfeziona, per il destinatario, con la immissione dell'avviso nella cassetta postale, col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza e con il successivo ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
Tali avvisi di accertamento non sono stati impugnati e pertanto sono da ritenersi inammissibili nel presente giudizio i motivi di impugnazione che potevano essere proposti in sede di impugnazione tempestiva di tali atti, quali la decadenza ed il mancato invio della comunicazione di irregolarità.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, in considerazione della data di notifica degli avvisi di accertamento in relazione alla data di notifica della cartella impugnata.
Deve altresì osservarsi che la cartella di pagamento impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'ADER nella somma di € 500,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali;
ed in favore del Comune di Acicastello, nella somma di € 380,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 7.01.2026.
Il Giudice estensore Dr. Pasquale Nigro
Il Presidente Dr.
Nominativo_1
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3537/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Resistente_1 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002179414000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 20.04.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro il Comune di Acicastello, esponendo che in data 26.10.2023, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento con numeri finali 9414, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 6.570,00 per Imu e Tasi anno 2014.
Eccepiva la ricorrente: l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n. 352/2019 e n. 809/2019, atti prodromici, l'intervenuta prescrizione, la decadenza, l'omesso previo invio della comunicazione di irregolarità; il difetto di motivazione.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
invocava la sospensione Covid;
chiedeva dichiararsi la inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio;
eccepiva la inammissibilità del ricorso per violazione delle norme previste per la notifica degli atti in forma digitale;
depositava la relata di notifica degli avvisi di accertamento in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Gli avvisi di accertamento in oggetto sono stati regolarmente notificati e più precisamente: l'avviso di accertamento n. 352/2019 per Tasi 2014 e l'avviso di accertamento n. 809/2019 per Imu 2014, notificati entrambi in data 4.03.2020, con avviso immesso in cassetta, invio di raccomandata di avviso (CAD)
e ritiro dell'atto presso l'ufficio postale;
come si può desumere dalla documentazione versata in atti.
La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c (nei confronti, cioè di soggetti temporaneamente assenti al momento del tentativo di consegna dell'atto) si perfeziona, per il destinatario, con la immissione dell'avviso nella cassetta postale, col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza e con il successivo ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
Tali avvisi di accertamento non sono stati impugnati e pertanto sono da ritenersi inammissibili nel presente giudizio i motivi di impugnazione che potevano essere proposti in sede di impugnazione tempestiva di tali atti, quali la decadenza ed il mancato invio della comunicazione di irregolarità.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, in considerazione della data di notifica degli avvisi di accertamento in relazione alla data di notifica della cartella impugnata.
Deve altresì osservarsi che la cartella di pagamento impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'ADER nella somma di € 500,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali;
ed in favore del Comune di Acicastello, nella somma di € 380,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 7.01.2026.
Il Giudice estensore Dr. Pasquale Nigro
Il Presidente Dr.
Nominativo_1