Art. 6.
Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorita' la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonche' ai titolari di ((pensione sociale o di rendita)) da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, e' corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 una tantum.
La stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e che ne comportino ((l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati)) con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.
La prestazione di cui ai precedenti commi e' anticipata dall'I.N.P.S. o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.
La sovvenzione speciale di cui al primo comma e' corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni ((nonche' a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti)) Tale sovvenzione non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorita' la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonche' ai titolari di ((pensione sociale o di rendita)) da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, e' corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 una tantum.
La stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e che ne comportino ((l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati)) con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.
La prestazione di cui ai precedenti commi e' anticipata dall'I.N.P.S. o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.
La sovvenzione speciale di cui al primo comma e' corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni ((nonche' a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti)) Tale sovvenzione non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.