Articolo 20 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 aprile 1958
Art. 20.

L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.
In aggiunta, a detta indennita', ai rettori e direttori e', altresi', corrisposta l'indennita' supplementare di carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003 , in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958