Art. 12.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1, della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1, della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.