Sentenza 4 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01085/2026REG.PROV.COLL.
N. 05874/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5874 del 2024, proposto dai signori IO AR e CE AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Maria Marenghi, Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori OR AF e IA RO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 90 del 4 gennaio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Vista la memoria del 22 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere EL RT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
Rilevato, che con la memoria depositata in data 22 maggio 2025, gli odierni appellanti hanno dichiarato “ gli appellanti, visto scaduto il titolo edilizio, dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ”, rappresentando la propria sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’odierno giudizio;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l’effetto, l'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello, potendo le spese del presente giudizio essere integralmente compensate, considerata la mancata opposizione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del presente giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI RB, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
EL RT, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RT | UI RB |
IL SEGRETARIO