TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5363
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del codice dei contratti. Violazione del disciplinare di gara. Travisamento dei fatti.

    Il Tribunale ha ritenuto che dai documenti di offerta emergesse chiaramente la volontà di designare AR AL RA come impresa esecutrice dei lavori, e non mero fornitore. La successiva dichiarazione di riqualificazione come mero fornitore è stata considerata una modifica sostanziale dell'offerta in violazione del principio di par condicio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del codice dei contratti – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'impegno ad applicare il CCNL edilizia, presentato per la prima volta dopo la scadenza del termine per le offerte, costituisca una modifica sostanziale dell'offerta economica, in violazione dei principi di par condicio e immodificabilità dell'offerta. Inoltre, tale impegno era in contraddizione con la dichiarazione di equivalenza precedentemente resa e creava un indebito vantaggio competitivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per errore di fatto sul contenuto dei contratti. Errata interpretazione dei ccnl. Difetto di adeguata motivazione. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Il Tribunale ha confermato la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel giudizio di equivalenza, ritenendo che le censure del ricorrente non emergessero come abnormi o illogiche. La stessa ricorrente aveva riconosciuto la necessità di correttivi per bilanciare le tutele, e la stazione appaltante aveva compiutamente motivato le ragioni della non equivalenza, anche tramite parere di esperto. Sono state evidenziate differenze significative nella Retribuzione Annua Lorda e nell'omessa dimostrazione di tutele equivalenti alla cassa edile nel settore metalmeccanico.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato – Violazione dell’art. 68, comma 17 e 18, del codice dei contratti.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione della società AR AL si risolverebbe in un'inammissibile modifica di un elemento essenziale dell'offerta (l'individuazione del contratto collettivo da applicare), idoneo a conformare la struttura dei costi dell'offerta economica. Il principio del risultato non autorizza deroghe ai principi generali di immodificabilità dell'offerta e di par condicio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 comma 1 del codice dei contratti.

    Il Tribunale ha chiarito che il codice dei contratti vigente (d.lgs. n. 36/2023) non ammette più la libera scelta di un contratto collettivo solo 'pertinente', ma richiede l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante o di un contratto con tutele equivalenti. L'argomentazione del ricorrente si basa su un quadro normativo e giurisprudenziale non più attuale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'impegno a riconoscere trattamenti ad personam più favorevoli.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'impegno a riconoscere trattamenti 'ad personam' costituisca una modifica inammissibile dell'offerta economica. L'equivalenza delle tutele deve basarsi sul confronto tra i contratti collettivi nella loro generalità e astrattezza, non su trattamenti individuali fattuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5363
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5363
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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