TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9123 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 31842/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Cosmai
Giudice est. Dott. AR NT
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/09/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 02/12/1977 a GELA (CL)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]20 20051 CASSINA DE' PECCHI ITALIA con l'Avv. CINGOLANI ELENA e CINGOLANI ENRICO presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte ricorrente nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 06/04/1990 a NIGERIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]20 20051 CASSINA DE' PECCHI NIGERIA con l'Avv. ZANONI SIMONE TACITO presso cui è domiciliato giusta procura in atti
Parte resistente
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 14 settembre 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassina de' Pecchi (MI) il 02/02/2022(anno
2022 atto n. 2 reg. 1 parte I serie);
Dal matrimonio non sono nati i seguenti figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/09/2025 Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito e al maturarsi dei relativi presupposti di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda svolta, la ricorrente ha allegato ripetute violenze sessuali perpetrate dal marito nel corso della vita matrimoniale per effetto delle quali la sig. Pt_2 ha altresì chiesto ai sensi degli artt. 473bis 69 e ss c.p.c. un ordine di protezione, concesso inaudita altera parte con decreto del
2 settembre 2025 e confermato con ordinanza del 17 settembre 2025.
La parte resistente si è costituita in giudizio respingendo le allegazioni di controparte e ha chiesto porsi a carico della ricorrente un assegno di mantenimento nella misura di 700 euro mensili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, i coniugi sono stati sentiti separatamente viste le allegazioni di violenza declinate dalla ricorrente. In tale occasione, la sig. Pt_2 ha proposto di corrispondere al sig.
CP_1 l'importo complessivo di 1200 euro a tacitazione di ogni pretesa, sì da addivenire il prima possibile allo scioglimento del matrimonio.
Controparte ha respinto la proposta, ritenendo che il contributo proposto dalla moglie non fosse sufficiente.
I procuratori hanno pertanto insistito nelle proprie domande e precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale e trattenuto la causa in decisione relativamente alla domanda sullo stato delle persone. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.31842/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e CP_1
[...] sposati con rito civile in Cassina de' Pecchi (MI) il 02/02/2022(anno 2022 atto n. 2 reg. 1 parte I serie); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
AR NT;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cassina de' Pecchi (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. AR NT Dott. Laura Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Cosmai
Giudice est. Dott. AR NT
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/09/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 02/12/1977 a GELA (CL)
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]20 20051 CASSINA DE' PECCHI ITALIA con l'Avv. CINGOLANI ELENA e CINGOLANI ENRICO presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte ricorrente nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 06/04/1990 a NIGERIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]20 20051 CASSINA DE' PECCHI NIGERIA con l'Avv. ZANONI SIMONE TACITO presso cui è domiciliato giusta procura in atti
Parte resistente
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 14 settembre 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassina de' Pecchi (MI) il 02/02/2022(anno
2022 atto n. 2 reg. 1 parte I serie);
Dal matrimonio non sono nati i seguenti figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/09/2025 Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito e al maturarsi dei relativi presupposti di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda svolta, la ricorrente ha allegato ripetute violenze sessuali perpetrate dal marito nel corso della vita matrimoniale per effetto delle quali la sig. Pt_2 ha altresì chiesto ai sensi degli artt. 473bis 69 e ss c.p.c. un ordine di protezione, concesso inaudita altera parte con decreto del
2 settembre 2025 e confermato con ordinanza del 17 settembre 2025.
La parte resistente si è costituita in giudizio respingendo le allegazioni di controparte e ha chiesto porsi a carico della ricorrente un assegno di mantenimento nella misura di 700 euro mensili.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, i coniugi sono stati sentiti separatamente viste le allegazioni di violenza declinate dalla ricorrente. In tale occasione, la sig. Pt_2 ha proposto di corrispondere al sig.
CP_1 l'importo complessivo di 1200 euro a tacitazione di ogni pretesa, sì da addivenire il prima possibile allo scioglimento del matrimonio.
Controparte ha respinto la proposta, ritenendo che il contributo proposto dalla moglie non fosse sufficiente.
I procuratori hanno pertanto insistito nelle proprie domande e precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale e trattenuto la causa in decisione relativamente alla domanda sullo stato delle persone. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.31842/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e CP_1
[...] sposati con rito civile in Cassina de' Pecchi (MI) il 02/02/2022(anno 2022 atto n. 2 reg. 1 parte I serie); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
AR NT;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cassina de' Pecchi (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. AR NT Dott. Laura Cosmai