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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11824 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
R.G.n: 35253/2019
Il Tribunale, XI sezione civile, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35253/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo N. 7986/19
TRA
con Parte_1
sede legale in Napoli, alla via della Croce Rossa n. 18, C.F. e P.I. , in P.IVA_1
persona del Direttore Generale, Dott.ssa (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto de Luca C.F._1
(c.f. ) – che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione CodiceFiscale_2
e/o notifica inerente il giudizio, via fax, al numero 0817584840, ovvero, via mail, al seguente indirizzo di posta certificata: - Email_1
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Trav. Michelangelo n.
14, giusta procura alle liti allegata al presente atto
OPPONENTE
E partita IVA , con sede in Angri (SA) alla Controparte_1 P.IVA_2
via M. Salernitano n. 28, in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Arturo Vassallo – c.f. - e con lo stesso C.F._3
elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n. 5
-OPPOSTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato dalla Parte_3
di seguito denominata opponente) alla (di seguito denominata CP_1
opposta) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da codesto tribunale per il pagamento di forniture derivanti da contratto di appalto.
L'opposta, infatti, aveva partecipato alla procedura negoziata, indetta dalla
" con DDG 539 del 23.10.2013, avente ad oggetto Pt_3 Parte_1
la "fornitura quinquennale, prorogabile di un ulteriore anno, in service full risk di un analizzatore di aminoacidi in cromatografia liquida, comprendente l'uso della strumentazione, dei relativi reagenti e consumabili e di generatore di azoto liquido dedicato" e con deliberazione n. 249 del 05.06.2014, si aggiudicava l'affidamento quinquennale, a decorrere dal 05.06.2014.
Si procedeva, quindi, a stipulare un contratto in virtù del quale la opponente avrebbe effettuato n. 5 ordini, uno per ciascun anno, di importo pari ad € 59.940,00 oltre
IVA ma ometteva di richiedere, nonostante il decorso del termine quinquennale,
l'ultimo ordine per cui, in data 13.06.2019 e 01.07.2019, la ricorrente
[...]
le contestava la mancata richiesta dell'ultima fornitura e la invitava al CP_1
rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte, assumendo che il mancato rispetto del contratto le aveva cagionato ingenti danni economici avendo, sin dall'aggiudicazione, provveduto alla fornitura della strumentazione e dei kit richiesti dalla resistente per almeno cinque anni, sostenendo un ingente esborso economico. Stante il mancato riscontro dell'opponente l'opposta procedeva a richiedere ingiunzione di pagamento per la quinta fornitura non richiesta in violazione dei termini contrattuali.
La nell'opposizione eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della Pt_3
pretesa e, preliminarmente, precisava che il servizio oggetto del contratto stipulato con l'opposta fosse un servizio pubblico, sovvenzionato con fondi regionali, e utilizzato prevalentemente per la conferma diagnostica della fenilchetonuria, pertanto, a tutela dell'interesse pubblico. L'opponente, pertanto, si riservava la possibilità di recedere dal contratto in ipotesi di riorganizzazione del servizio interessato. Ipotesi di risoluzione riportata all'art. 8 del contratto in atti ove si stabiliva che “l'A.O. si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente contratto ……. nel caso in cui intervenga una riorganizzazione del servizio interessato che porti ad un utilizzo delle tecnologie o dei prodotti aggiudicati non più idoneo od economicamente conveniente”. Successivamente la Regione
Campania, nota prot. 2018.00743304 del 23.11.2018 (All. 3 prod. opponente), comunicava all'opponente che, a fronte della D.G.R.C. n. 778 del 5.12.2017 - in forza della quale era attribuito al CEINGE il compito di effettuare lo screening neonatole metabolico allargato per tutti i neonati della Regione – la
[...]
non avrebbe dovuto più effettuare lo screening per la Controparte_2
fenilchetonuria a far data dal 1.12.2018, per evitare una duplicazione di spesa.
Assume l'opponente che la detta riorganizzazione aveva comportato una sopravvenuta impossibilità di prosecuzione del rapporto intercorso con la
[...]
e che di detta circostanza era resa edotta l'opposta ed infatti, con nota CP_1
prot. 0012060 del 27.6.2019 (All. 4 prod. opponente), l'attuale opponente motivava la non continuazione del servizio proprio “In ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge n. 167 del 19.08.2016 e al D.M 13.10.2018 (Cfr. nota prot. 2018.00743304 del 23.11.2018 - Regione Campania) per lo screening metabolico neonatale esteso
(SNE) ed in esecuzione delle delibere Regionali”.
Continua l'opponente che all'art. 11 del contratto in atti, rubricato “fabbisogno”, si era riservata la facoltà di richiedere un aumento ovvero una riduzione del servizio in misura pari al 20%. L'art.11 richiamato infatti così cita: “i prodotti sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno annuale della A.O. È facoltà della A.O. limitare nel tempo la fornitura. I quantitativi sono, pertanto, suscettibili di variazione in più o in meno al 20 %”, pertanto, l'ultima fornitura rientrava nella riduzione concessa dal contratto trattandosi del 20% del fabbisogno dichiarato nel contratto. Quanto ai presunti danni lamentati dalla per avrebbe Controparte_1
provveduto all'approvvigionamento della strumentazione e dei kit richiesti per almeno cinque anni, sostenendo un ingente esborso economico, parte opponente ne eccepisce la pretestuosità della richiesta in considerazione del fatto che se fosse stato effettivamente fatto il detto approvvigionamento, esso doveva considerarsi incauto in virtù delle pattuizioni riportate nel contratto:
- la possibile risoluzione ex art. 1353 c.c. ex art. 7; del “contratto”; il possibile recesso ex art. 8; la possibile riduzione di quantità ex art. 11, conseguentemente, eccepisce la mancanza di prova dell'approvvigionamento del materiale non fornito.
Per i motivi esposti la chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con Pt_3
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In subordine in caso di rigetto in merito agli interessi chiedeva dichiararsi la non debenza degli interessi di mora riconosciuti con il decreto oggetto del presente giudizio ma di applicare gli interessi come previsti all'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti.
Si costituiva in giudizio la opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e in particolare che il recesso, effettuato dalla opponente, avrebbe dovuto essere comunicato entro e non oltre il 05.03.2019 (e cioè con il preavviso di tre mesi dalla scadenza convenuta) come previsto nel contratto. Dall'esame della documentazione in atti il recesso effettuato dalla appare che sia avvenuto soltanto in data Pt_3
27.06.2019 (prot. n. 0012060), come pacificamente ammesso dalla stessa opponente cioè quando il quinto ed ultimo ordine avrebbe dovuto essere già inoltrato dalla committente. Eccepisce l'opposta, quindi, che il recesso comunicato fuori termine doveva considerarsi tamquam non esset!, ancora, evidenzia che il recesso sarebbe stato comunicato dopo la scadenza naturale del contratto medesimo (avvenuta in data 05.06.2019) e successivamente alla diffida della del 13.06.2019. CP_1
Contesta ancora l'opposta che dall'esame del contratto per cui è causa, all'art. 3 è convenuto che, oltre alla durata quinquennale, sussisteva la “facoltà dell' Pt_1
di differire il termine di scadenza per un periodo non superiore ad un anno”: pertanto, il presunto recesso effettuato dalla , essendo avvenuto ictu oculi al Pt_3 di là della scadenza contrattuale, ben poteva indicare la volontà di avvalersi della possibilità di prorogare tacitamente il contratto per un ulteriore anno, essendo intervenuto dopo la scadenza del contratto e non nei termini previsti dallo stesso.
Eccepiva ancora l'opposta che la abbia, comunque, tenuto un Pt_3
comportamento del tutto contrario ai canoni di correttezza e buona fede perché, pur conoscendo la volontà della Regione di interrompere gli approvvigionamenti sin dalla data del 23.11.2018, aveva omesso di comunicare alla tale CP_1
circostanza.
Avverso l'eccezione dell'opponente che la non abbia patito Controparte_1
alcun danno dal presunto recesso contrattuale della , in quanto Pt_3
l'approvvigionamento se fatto determinava un acquisto incauto eccepisce l'opposta che tale circostanza è pretestuosa e si scontra con l'art. 4 del contratto, secondo cui
“le merci dovranno essere consegnate nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine”, pertanto in virtù della detta pattuizione la società doveva necessariamente avere le forniture pronte per la consegna, di conseguenza doveva approvvigionarsi indipendentemente dalla richiesta. A sostegno della pretesa la opposta indica e quantifica i costi sostenuti per la messa a disposizione di proprio dipendente tecnico per assistenza full risk, per n.
4 anni, quantificati in € 37.400,00, a cui va aggiunto il costo sostenuto per l'acquisto del materiale di consumo (cfr. il prezzo di n. 1 confezione di materiale di consumo contenente il materiale per effettuare n. 500 determinazioni analitiche è pari ad eur
18.000,00) e della strumentazione necessaria alla fornitura per cui è causa assumendo che l'approvvigionamento ed i costi sostenuti per garantire la fornitura alla era tutt'altro che eventuale, così come sostenuto dall'opponente. Per Pt_3
quanto motivato chiedeva rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo mentre, in merito agli interessi di fornitura, per spirito conciliativo accettava l'eccezione rinunciando agli interessi moratori e all'applicazione degli interessi come previsti da contratto. Istruita al causa e espletate le prove testimoniali e la Consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione della domanda, all'udienza del 22.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione. Sulla questione in diritto giova rilevare che in tema di appalto spetta al creditore, che agisca per il pagamento del proprio credito, fornire la prova del titolo che deduce esserne il fondamento (Cass. S.U n.
13533/2001).
Orbene la richiesta di parte opposta trova il suo fondamento sul contratto di fornitura che le parti riconoscono essere a fondamento del rapporto per cui è causa, pertanto, va preliminarmente verificato se il contratto sottoscritto tra le parti sia un contratto di fornitura con quantitativi minimi garantiti in quanto la PA potrebbe essere tenuta al pagamento di tali minimi anche in assenza di richiesta, a meno che non vi siano clausole specifiche diverse.
Dall'esame del contratto si rileva che trattasi di un appalto pluriennale di forniture mediche ed è strutturato come accordo quadro che vincola la PA per l'approvvigionamento futuro, ma non per quantitativi minimi predefiniti e subordina l'obbligo di pagamento della fornitura a ordini successivi specifici.
Dalla lettura e dall'esame congiunto degli articoli del contratto: n. 2 che recita:
l'importo complessivo contrattuale presunto ammonta ad euro 299.700,00; n.
4 che alla voce modalità di esecuzione delle forniture, recita le merci dovranno essere consegnate …… entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'ordine; la ditta aggiudicatrice dovrà consegnare il materiale di volta in volta richiesto presso il punto di consegna indicato sull'ordine….. e n. 5, denominato fatturazioni termini e modalità di pagamento, che recita i quantitativi di merci ammesse al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il reparto destinatario, il Giudice ritiene che nessun pagamento possa essere richiesto dalla società opposta all'opponente in quanto il contratto de quo Pt_3 non vincolava parte opponente ad un quantitativo minimo, tanto che l'importo del contratto si assume presunto, ne vincolava la a richiedere necessariamente Pt_3
la fornitura per il 5 anno e, ancora, nessun pagamento poteva pretendere l'opposta non avendo provato la consegna del materiale condizione necessaria per ottenere il pagamento delle merci ai sensi dell'art. 5 del contratto.
Va conseguentemente dedotto che se la PA non ha emesso ordini specifici per la merce, non è sorto il suo obbligo di pagamento per quella specifica fornitura.
Nel caso specifico quindi parte opposta se avesse ritenuto di aver subito un danno economico (es. costi di stoccaggio, obsolescenza della merce ecc., spese di personale ecc.) a causa della mancata richiesta da parte della PA, avrebbe potuto teoricamente agire per un'azione di risarcimento danni o indennizzo per ingiusto arricchimento, ma l'onere della prova anche in tal caso ricade interamente sul fornitore, che deve dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento (la mancata richiesta ingiustificata) della PA e il danno subito, oltre all'effettiva perdita economica. La semplice prova dell'approvvigionamento non è sufficiente a dimostrare un danno risarcibile senza un'espressa previsione contrattuale o un inadempimento della PA ai suoi obblighi.
In sintesi, non è possibile chiedere automaticamente il pagamento della fornitura non richiesta senza dimostrare, non tanto l'approvvigionamento (che nel caso in esame non è stato comunque provato), quanto piuttosto la sussistenza di un obbligo contrattuale in capo alla PA di pagare quei quantitativi specifici o, in alternativa, un danno risarcibile con relativo onere della prova.
In fatto va osservato che dall'esame del contratto di fornitura prodotto in atti è vero che l'opponente avrebbe potuto legittimamente recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di tre mesi prima della scadenza (cfr. art. 8 contratto) ma come provato il recesso non fu effettuato nel termine previsto ma fu comunicato dall'opponente ben oltre il termine di scadenza del contratto stesso e solo dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento da parte della AV. Il comportamento dell'opponente va comunque valutato sotto il profilo della correttezza contrattuale in quanto questa, pur avendo appreso dalla comunicazione della Regione Campania del 23.11.2018 della necessità di sospendere le forniture dal 01.12.2018 ometteva di comunicare alla ditta fornitrice la nuova regolamentazione delle stesse, né si preoccupò di comunicare il recesso nei termini previsti dal contratto ingenerando nel fornitore la certezza della prosecuzione del rapporto di fornitura anche per il quinto anno, tanto che la strumentazione fornita fu ritirata solo dopo la comunicazione del recesso e quindi ben oltre la scadenza del 5 anno.
Il comportamento dell'opponente ha sicuramente violati i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto sanciti nell'art. 1375 del c.c..
La Suprema Corte conferma che l'affidamento in buona fede nell'esecuzione del contratto è un principio cardine che impone lealtà e correttezza delle parti estendendo gli obblighi oltre il testo scritto per tutelare le rispettive aspettative, permettendo al giudice di integrare il contratto e sanzionare comportamenti scorretti che ledono l'interesse altrui, configurando tale violazione come un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione dei rimedi sinallagmatici. In sintesi, la buona fede esecutiva è un principio generale che garantisce un giusto equilibrio tra le parti, assicurando che l'esecuzione del contratto avvenga in modo leale, solidale e tutelando l'affidamento legittimo creato durante tutto il rapporto contrattuale.
Nei contratti pubblici la stazione appaltante e l'operatore economico devono rispettare buona fede e tutela dell'affidamento. Questo significa che l'operatore può fare affidamento sulla correttezza dell'amministrazione, la quale deve agire legittimamente;
l'annullamento di un'aggiudicazione o, la mancata esecuzione del contratto, può portare a risarcire i danni da lesione dell'affidamento (danni economici subiti e provati).
Ciò che va quindi sanzionato è il comportamento della opponente che, in violazione del principio di buona fede, non ha tempestivamente notiziato all'opposta della necessità di interrompere le forniture né si è attivata a comunicare la necessità di restituire il macchinario ricevuto per l'esecuzione degli screening determinando in capo all'opposta, che agiva in buona fede danni da lesione dell'affidamento.
Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di parte opposta, di condanna dell'opponente al risarcimento del danno conseguito a seguito del mancato recesso, condanna la società opponente a pagare alla opposta la somma di euro 24.800,00 come quantificata dal CTU dott. . Per_1
In accoglimento dell'opposizione, per quanto motivato, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese processuali stante la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
Controparte_2
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
7986/2019 e l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa in data 29.12.2021;
- condanna la AV Group s.r.l., in persona del legale rappresentante alla restituzione, alla , della somma incassata in corso Parte_3
di causa in esecuzione della ordinanza ex art 186 ter c.p.c.;
- accoglie la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dalla AV
Group S.r.l. e, per l'effetto, condanna la al Controparte_2
pagamento della somma di euro 24.800,00 in favore della prima. La detta somma sarà compensata con l'importo che parte opposta è tenuta a restituire a parte opponente in virtù del pagamento già riscosso in corso di giudizio;
- pone i costi di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidata in corso di giudizio, definitivamente a carico delle parti in solido.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)