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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, OR
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20149 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3837/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. INDENNITA TFR MEF IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2308/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall' Agenzia delle Entrate DP II di Milano avverso la sentenza n. 3837/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso introduttivo.
La lite riguarda la richiesta della contribuente Resistente_1 di rimborso della maggior RP trattenuta pari ad
€ 5.479,47 sulla indennità corrisposta dal Fondo di Previdenza del Ministero dell'Economia e Finanze al momento del pensionamento.
L'ufficio, sulla base di un mutato orientamento dell'amministrazione Finanziaria – formatosi anche a seguito di numerose sentenze della Cassazione - aveva riconosciuto il diritto alla tassazione separata di tale indennità , riconoscendo e liquidando anche parte dell'RP trattenuta corrispondente al riconoscimento dell'abbattimento dell'imponibile in misura di euro 309,87 euro per ogni anno di servizio .
L'Ufficio, costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di avere quindi provveduto al rimborso parziale dell'imposta in favore del contribuente per complessivi € 2.303,86, circostanza riconosciuta dal primo giudice nella sentenza appellata, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso non ritenendo applicabile l'ulteriore riduzione della base imponibile di cui al comma 2 bis dell'art. 19 TUIR nella misura del 26,04%.
I giudici di primo grado con la sentenza gravata hanno accolto il ricorso del contribuente e per l'effetto, hanno disposto il rimborso richiesto.
Con l' appello interposto L'agenzia delle Entrate , dopo aver ribadito di avere d'ufficio applicato la tassazione separata alle indennità in oggetto, aver riconosciuto la deduzione di € 309,87 per ogni anno di esercizio dell'attività lavorativa ed aver effettuato il relativo rimborso per € 2.303,86 , eccepisce l'erroneità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 comma
1 e 19 comma 2-bis del TUIR.
Ritiene l'ufficio che le somme corrisposte dal Fondo di Previdenza del personale del Ministero delle Finanze non provengono da contributi a carico del percipiente finale ma da una serie di entrate, che non includono contributi versati dal lavoratore, concludendo quindi che non può trovare applicazione l'ulteriore abbattimento della base imponibile di cui al comma 2bis dell'art. 19 TUIR nella misura del 26,04%. Assume ancora che la circostanza che sebbene trattasi di indennità assimilabili a quelle equipollenti da tassare separatamente non vuol certo dire che debba essere obbligatoriamente applicato integralmente l'articolo 19 comma 2 bis e, quindi, nel caso che ne occupa, anche l'ulteriore abbattimento dell'imponibile di cui al comma 2 bis del richiamato art. 19 TUIR.
Richiama n. 2 recenti sentenze della Cassazione nn. 27341 e 27348 del 22 ottobre 2024 con cui è stato espresso il seguente principio di diritto favorevole alla tesi erariale: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.» in quanto non alimentato da alcun contributo dei dipendenti ma da altre entrate patrimoniali. Mancando quindi la contribuzione diretta non è quindi possibile applicare il meccanismo dell'ulteriore riduzione dell'imponibile del 26,04% perché non è possibile determinare in alcun modo l'aliquota da applicare.
Chiede quindi di riformare la sentenza impugnata e , per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, in ordine al mancato riconoscimento del diritto al rimborso della somma di €. 3.175,61, tenendo della quota di rimborso spettante al contribuente e già rimborsata dall'Ufficio, non potendo applicarsi alla fattispecie in esame l'ultimo periodo dell'art. 19, comma
2 bis, del T.U.I.R., e quindi l'ulteriore detrazione del 26,04%, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellata si è costituita controdeducendo all'appello dell'ufficio.
Ribadisce che all'indennità erogata, essendo considerata “equipollente”, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a), per espressa previsione legislativa, ai fini del calcolo della tassazione, va applicato il doppio abbattimento previsto dall'articolo 19 comma 2 bis .
Richiama alcun sentenze di merito ed alcuni arresti della Cassazione favorevoli alla sua tesi chiedendo quindi la conferma della sentenza appellata ed il rigetto dell'appello con vittoria di spese per i 2 gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'imposizione fiscale sulle indennità di fine rapporto erogate dal Fondo Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha generato negli anni un ampio contenzioso.
Nel tempo si è però formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma
1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione della tassazione separata e non ordinaria.
Pertanto, sulla base di quanto sopra e della mutata prassi della stessa amministrazione , quest'ultima , adottando la nuova posizione, ha ritenuto che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza però tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non
è previsto il versamento di contributi a carico dei percipienti. In pratica il dato controverso, oggetto anche della presente lite, attiene all'applicabilità all'indennità supplementare in commento dell'ulteriore riduzione prevista dall'art. 19 comma 2 bis TUIR ai fini della determinazione dell'imponibile, ossia, l'abbattimento in ragione del 26,04%, coefficiente pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori e l'aliquota complessiva del contributo .
In proposito, si evidenzia che l'appellata cita la giurisprudenza della Suprema Corte interpretandola in maniera impropria a sostegno della propria tesi: le richiamate ordinanze n.23896/2022, n.37615/2022 e n.25574/2024, infatti, affermano che il Fondo viene alimentato in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto ma non fanno alcun riferimento a contributi diretti versati dai dipendenti. La stessa giurisprudenza richiamata poi afferma soltanto che l'indennità aggiuntiva corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, ma non afferma anche che debba applicarsi il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile di cui all'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R. né che il Fondo sia alimentato da contributi versati direttamente dai lavoratori dipendenti. Questa Corte, in aderenza al più recente e chiaro orientamento della Cassazione ( tra le altre, sentenze n. 27341/2024 e n. 27348/2024) ritiene non applicabile alle predette indennità l'ulteriore riduzione corrispondente al coefficiente pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo, atteso che è pacifico che il Fondo non è alimentato da versamenti di contributi a carico dei dipendenti ma, essenzialmente, da proventi della vendita di beni confiscati, sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite al gioco del lotto ma non da contributi previdenziali .
Sul punto la richiamata sentenza della Cassazione n. 27348/2024 ha espressamente sancito che : “è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può' dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può' sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata ( Cass. 14.01.2022, n. 1006). Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19 , comma 2 bis, del T.U.I.R. , ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.”
Pertanto tra le entrate che alimentano il Fondo non è prevista una contribuzione a carico del personale il che esclude quindi l'applicabilità dell'ulteriore predetta detrazione.
Mancando quindi la contribuzione diretta, non è individuabile l'aliquota base richiesta ai fini del calcolo che
è costituita – stando al tenore letterale della norma – dal rapporto tra “l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o previdenza”.
Parimenti, non essendo prevista alcuna contribuzione a carico del datore di lavoro a favore del Fondo non è individuabile neppure il secondo termine del rapporto.
Devono essere quindi accolte le eccezioni e le richieste dell'ufficio compreso il non dovuto l'ulteriore rimborso
RP per effetto dell'inapplicabilità dell'ulteriore riduzione del 26,04% dell'imponibile .
Sussistono validi motivi per compensare le spese del grado di giudizio in forza del recente orientamento della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, accoglie l'appello prendendo atto del già riconosciuto ed intervenuto rimborso RP di euro 2.303,86. Spese compensate del doppio grado.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore - Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, OR
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20149 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3837/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. INDENNITA TFR MEF IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2308/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello proposto dall' Agenzia delle Entrate DP II di Milano avverso la sentenza n. 3837/04/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto il ricorso introduttivo.
La lite riguarda la richiesta della contribuente Resistente_1 di rimborso della maggior RP trattenuta pari ad
€ 5.479,47 sulla indennità corrisposta dal Fondo di Previdenza del Ministero dell'Economia e Finanze al momento del pensionamento.
L'ufficio, sulla base di un mutato orientamento dell'amministrazione Finanziaria – formatosi anche a seguito di numerose sentenze della Cassazione - aveva riconosciuto il diritto alla tassazione separata di tale indennità , riconoscendo e liquidando anche parte dell'RP trattenuta corrispondente al riconoscimento dell'abbattimento dell'imponibile in misura di euro 309,87 euro per ogni anno di servizio .
L'Ufficio, costituitosi nel giudizio di primo grado, aveva dedotto di avere quindi provveduto al rimborso parziale dell'imposta in favore del contribuente per complessivi € 2.303,86, circostanza riconosciuta dal primo giudice nella sentenza appellata, chiedendo per il resto il rigetto del ricorso non ritenendo applicabile l'ulteriore riduzione della base imponibile di cui al comma 2 bis dell'art. 19 TUIR nella misura del 26,04%.
I giudici di primo grado con la sentenza gravata hanno accolto il ricorso del contribuente e per l'effetto, hanno disposto il rimborso richiesto.
Con l' appello interposto L'agenzia delle Entrate , dopo aver ribadito di avere d'ufficio applicato la tassazione separata alle indennità in oggetto, aver riconosciuto la deduzione di € 309,87 per ogni anno di esercizio dell'attività lavorativa ed aver effettuato il relativo rimborso per € 2.303,86 , eccepisce l'erroneità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17 comma
1 e 19 comma 2-bis del TUIR.
Ritiene l'ufficio che le somme corrisposte dal Fondo di Previdenza del personale del Ministero delle Finanze non provengono da contributi a carico del percipiente finale ma da una serie di entrate, che non includono contributi versati dal lavoratore, concludendo quindi che non può trovare applicazione l'ulteriore abbattimento della base imponibile di cui al comma 2bis dell'art. 19 TUIR nella misura del 26,04%. Assume ancora che la circostanza che sebbene trattasi di indennità assimilabili a quelle equipollenti da tassare separatamente non vuol certo dire che debba essere obbligatoriamente applicato integralmente l'articolo 19 comma 2 bis e, quindi, nel caso che ne occupa, anche l'ulteriore abbattimento dell'imponibile di cui al comma 2 bis del richiamato art. 19 TUIR.
Richiama n. 2 recenti sentenze della Cassazione nn. 27341 e 27348 del 22 ottobre 2024 con cui è stato espresso il seguente principio di diritto favorevole alla tesi erariale: «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.» in quanto non alimentato da alcun contributo dei dipendenti ma da altre entrate patrimoniali. Mancando quindi la contribuzione diretta non è quindi possibile applicare il meccanismo dell'ulteriore riduzione dell'imponibile del 26,04% perché non è possibile determinare in alcun modo l'aliquota da applicare.
Chiede quindi di riformare la sentenza impugnata e , per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, in ordine al mancato riconoscimento del diritto al rimborso della somma di €. 3.175,61, tenendo della quota di rimborso spettante al contribuente e già rimborsata dall'Ufficio, non potendo applicarsi alla fattispecie in esame l'ultimo periodo dell'art. 19, comma
2 bis, del T.U.I.R., e quindi l'ulteriore detrazione del 26,04%, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellata si è costituita controdeducendo all'appello dell'ufficio.
Ribadisce che all'indennità erogata, essendo considerata “equipollente”, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a), per espressa previsione legislativa, ai fini del calcolo della tassazione, va applicato il doppio abbattimento previsto dall'articolo 19 comma 2 bis .
Richiama alcun sentenze di merito ed alcuni arresti della Cassazione favorevoli alla sua tesi chiedendo quindi la conferma della sentenza appellata ed il rigetto dell'appello con vittoria di spese per i 2 gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'imposizione fiscale sulle indennità di fine rapporto erogate dal Fondo Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha generato negli anni un ampio contenzioso.
Nel tempo si è però formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma
1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione della tassazione separata e non ordinaria.
Pertanto, sulla base di quanto sopra e della mutata prassi della stessa amministrazione , quest'ultima , adottando la nuova posizione, ha ritenuto che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza però tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non
è previsto il versamento di contributi a carico dei percipienti. In pratica il dato controverso, oggetto anche della presente lite, attiene all'applicabilità all'indennità supplementare in commento dell'ulteriore riduzione prevista dall'art. 19 comma 2 bis TUIR ai fini della determinazione dell'imponibile, ossia, l'abbattimento in ragione del 26,04%, coefficiente pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori e l'aliquota complessiva del contributo .
In proposito, si evidenzia che l'appellata cita la giurisprudenza della Suprema Corte interpretandola in maniera impropria a sostegno della propria tesi: le richiamate ordinanze n.23896/2022, n.37615/2022 e n.25574/2024, infatti, affermano che il Fondo viene alimentato in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto ma non fanno alcun riferimento a contributi diretti versati dai dipendenti. La stessa giurisprudenza richiamata poi afferma soltanto che l'indennità aggiuntiva corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, ma non afferma anche che debba applicarsi il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile di cui all'art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del T.U.I.R. né che il Fondo sia alimentato da contributi versati direttamente dai lavoratori dipendenti. Questa Corte, in aderenza al più recente e chiaro orientamento della Cassazione ( tra le altre, sentenze n. 27341/2024 e n. 27348/2024) ritiene non applicabile alle predette indennità l'ulteriore riduzione corrispondente al coefficiente pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo, atteso che è pacifico che il Fondo non è alimentato da versamenti di contributi a carico dei dipendenti ma, essenzialmente, da proventi della vendita di beni confiscati, sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite al gioco del lotto ma non da contributi previdenziali .
Sul punto la richiamata sentenza della Cassazione n. 27348/2024 ha espressamente sancito che : “è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può' dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può' sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata ( Cass. 14.01.2022, n. 1006). Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19 , comma 2 bis, del T.U.I.R. , ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.”
Pertanto tra le entrate che alimentano il Fondo non è prevista una contribuzione a carico del personale il che esclude quindi l'applicabilità dell'ulteriore predetta detrazione.
Mancando quindi la contribuzione diretta, non è individuabile l'aliquota base richiesta ai fini del calcolo che
è costituita – stando al tenore letterale della norma – dal rapporto tra “l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o previdenza”.
Parimenti, non essendo prevista alcuna contribuzione a carico del datore di lavoro a favore del Fondo non è individuabile neppure il secondo termine del rapporto.
Devono essere quindi accolte le eccezioni e le richieste dell'ufficio compreso il non dovuto l'ulteriore rimborso
RP per effetto dell'inapplicabilità dell'ulteriore riduzione del 26,04% dell'imponibile .
Sussistono validi motivi per compensare le spese del grado di giudizio in forza del recente orientamento della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, accoglie l'appello prendendo atto del già riconosciuto ed intervenuto rimborso RP di euro 2.303,86. Spese compensate del doppio grado.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore - Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli