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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIGHI RICCARDO e dell'avv. MARIGLIANO MARTA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 899/2022 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il
26/10/2022
CONCLUSIONI
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 19 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza numero 899/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in persona della Dott.ssa Giulia Capannoli, pubblicata in data 26/10/2022, non notificata e provvedere come segue:
- in via principale: accertare e dichiarare che il termine di prescrizione ordinario è stato validamente interrotto dall'appellante in data 11/02/2019, per le motivazioni esposte in atti;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65), individuato dal Giudice di prime cure in € 17.597,21 a credito di maggiorandolo Parte_1 della somma di € 959,57 (opp o minore che risulterà di giustizia) illegittimamente applicata in data 31/03/2009 a titolo di commissione di massimo scoperto;
accertare e dichiarare che l'appellata ha applicato l'onere denominato
“corrispettivo su accordato” dal 30/09/2009 al 30/06/2011 in difetto assoluto di formale pattuizione, per le ragioni spiegate in narrativa;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65) individuato dal primo Giudice in € 17.597,21, maggiorandolo della somma di € 15.202,75 (oppure di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) illegittimamente applicata nel suddetto periodo a titolo di corrispettivo su accordato;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120, comma 2, TUB (come novellato dalla L. n. 147/2013) l'illegittimità e/o la nullità degli interessi anatocistici applicati relativamente al contratto di conto corrente 2148.85 (già n 2148.65) per il periodo successivo al 1/01/2014 (o secondo le date ed i periodi di giustizia); per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65), individuato dal Tribunale di Siena in € 17.597,21, maggiorandolo della somma di € 4.095,83 (oppure di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), illegittimamente applicata nel suddetto periodo a titolo di interessi anatocistici;
per effetto di tutte le domande sopra spiegate, condannare
[...]
(cod. fisc. n.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., a pagare in favore della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., l Parte_1 complessiva di € 20.258,15, quale differenza tra il saldo accertato in prime cure, maggiorato per effetto delle richieste sub A, B e C, pari ad € 37.855,361, e la somma di € 17.597,21 medio tempore versata dalla banca oppure la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno 11/02/2019 (data di consegna del reclamo alla banca) o comunque dal pagina 2 di 19 2/04/2019 (data di comunicazione dell'incontro di mediazione) e in ogni caso maturati e maturandi successivamente alla pubblicazione della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, secondo cpv, c.p.c.. In subordine: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti e tenuto conto altresì del pagamento della somma € 17.597,21 da parte di , medio tempore verificatosi, Controparte_1 che il sa nto corrente 2148.85 (già n 2148.65) è pari ad € 20.258,15 a credito di Parte_1 oppure alla somma maggiore o minore che ris l'effetto, ordinare al predetto Istituto bancario di rettificare il saldo del conto corrente in contestazione;
il tutto oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno 11/02/2019 (data di consegna del reclamo alla banca) o comunque dal 2/04/2019 (data di comunicazione dell'incontro di mediazione) e in ogni caso maturati e maturandi successivamente alla pubblicazione della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, secondo cpv, c.p.c.. Con vittoria di spese, compensi, cassa avvocati e rimborso forfettario nelle rispettive misure di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Riccardo Righi e Marta Marigliano che si dichiarano antistatari.
- In via istruttoria: richiamando quanto dedotto nell'atto di impugnazione, parte appellante insiste, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., per l'accoglimento della richiesta di supplemento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, di natura tecnico-contabile, volta a verificare le contestazioni sollevate in prime cure da in punto all'illegittima applicazione di Parte_1 interessi o compreso tra l'1/01/2014 ed il 1/10/2016”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare integralmente l'appello, i motivi, le istanze, anche istruttorie, e le domande tutte proposte dalla con l'atto di citazione Parte_2 notificato alla in data 28/02/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni e le ragioni tutte proposte dalla Controparte_1
, con conseguente conferma della
[...]
n. 1547/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 24/10/2022, pubblicata e comunicata il 26/10/2022 e non notificata. Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 19 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la allegando Controparte_1 di aver acceso in data 10.8.2000 il conto corrente n. 2148.65, chiuso il
21.11.2018 con messa a disposizione allo sportello del saldo finale in favore della correntista, rispetto al quale eccepiva: la mancata pattuizione scritta dei tassi debitori e creditori relativamente ai fidi antecedenti al 7.4.2014; l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza/indeterminabilità della loro pattuizione e, comunque, per mancanza di causa;
l'illegittima applicazione della commissione sull'accordato fino al 7.4.2014;
l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici per il periodo successivo al 1.1.2014.
Si costituiva la banca, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti maturati nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (6.2.2020) o in subordine, dalla domanda di mediazione
(2.4.2019). Nel merito, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di addebiti asseritamente illegittimi in assenza dell'avvenuto pagamento dei saldi, la carenza di prova del credito restitutorio - non avendo la correntista depositato la totalità degli estratti conto - e sosteneva per contro la legittimità delle clausole contrattuali e dei conseguenti addebiti.
La causa veniva istruita con CTU contabile, e posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 899/2022, pubblicata il 26/10/2022, il Tribunale di
SIENA così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 19 dichiara l'inammissibilità delle domande nuove formulate da parte attrice relative ai fidi di fatto antecedenti al 7.8.2001, agli interessi usurari, all'anatocismo fin dall'inizio del rapporto e al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali e di conseguenti addebiti come in parte motiva condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
17.597,21; condanna alla rifusione in favore Controparte_1 di delle spese di lite che liquida in € 4.835,00 per Parte_1 compensi, € 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU nei rapporti interni definitivamente a carico di parte convenuta”.
In via pregiudiziale, il Tribunale rigettava l'eccezione della banca di inammissibilità della domanda di ripetizione perché fondata su meri addebiti, in assenza di pagamenti, in quanto l'azione di accertamento negativo non è subordinata all'esistenza e prova di un pagamento.
Veniva, invece, considerata parzialmente fondata l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni di parte attrice formulate in termini difformi rispetto a quanto dedotto con l'atto di citazione (in particolare, riguardo all'applicazione della CMS, ai fidi di fatto, agli interessi usurari, alla illegittimità degli interessi anatocistici fin dall'inizio del rapporto, alle illegittimità su disponibilità di fondi e spese ed oneri, ed alla richiesta di condanna di pagamento di 191.328,02 euro).
Veniva, invece, ritenuta ammissibile la domanda di parte attrice relativa alla mancata pattuizione scritta degli interessi riguardo ai fidi ante
7.4.2014 (oppure ante 4.8.2011, come precisato a seguito della produzione di un documento del 2011 da parte della banca in sede di pagina 5 di 19 comparsa di risposta). Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca, dovendosi considerare il contratto “monofirma” pienamente valido.
Veniva poi accolta l'eccezione di prescrizione degli indebiti sollevata dalla banca, in quanto, con riferimento all'onere della prova dell'esistenza del fido, il Tribunale faceva presente che “la banca ha depositato in atti lettera contratto di credito del 4.8.2011, lettera contratto di credito del
17.2.2012 e lettera contratto di credito del 9.1.2014 (all. 2, 3 e 4 del doc. 3) mentre dall'apertura del conto corrente alla prima lettera del
2011 non è possibile ritenere provata l'apertura di un contratto di affidamento per factia concludentia”. Dunque, l'esistenza del fido si poteva far risalire al più presto al 4.8.2011 ma, non essendovi prova del pregresso, si doveva considerare tale fido non esistente.
Quanto al dies a quo, secondo il Tribunale di Siena la lettera di reclamo dell'11.2.2019 non poteva considerarsi un valido atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di prova dell'avvenuta ricezione. Il primo atto interruttivo era, invece, da far risalire alla data della domanda di mediazione.
Non veniva condivisa l'eccezione in merito al mancato rispetto dell'onere della prova, non avendo la correntista prodotto l'intera serie degli estratti conto, in quanto la lacuna non aveva impedito al CTU di effettuare comunque i suoi rilievi.
Quanto all'eccepita applicazione dell'anatocismo nel periodo posteriore al
1.1.2014, essa veniva rigettata, dovendo la novella del TUB necessariamente adattarsi alla emananda delibera CICR, la quale non sarebbe arrivata che nell'agosto del 2016.
Riguardo alla CMS, veniva rigettata l'eccezione di nullità per mancanza di causa, rinvenuta invece sulla remunerazione della mera messa a disposizione del denaro per il fido, a prescindere dal suo uso, mentre pagina 6 di 19 veniva accolta quella di nullità per indeterminatezza, essendo la CMS indicata solo sulla misura dell'aliquota e della base di calcolo, mancando però la periodicità.
Il giudice, quindi, riteneva corretta l'ipotesi di calcolo che attribuiva la somma di euro 17.597,21 a favore del correntista come differenza tra saldo finale ricalcolato e saldo banca, mentre veniva rigettata la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, in quanto tardivamente avanzata per la prima volta in fase di precisazione delle conclusioni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello (di Controparte_1 seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata individuazione del dies quo del periodo di prescrizione delle domande proposte da - Violazione dell'art. Parte_1
2943 comma 4 cod. civ.
2) Mancato riconoscimento dell'applicazione di ulteriori addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto ritenute nulle – violazione dell'art. 2943 comma 4 cod. civ.
3) Mancata valutazione dell'applicazione della commissione denominata “corrispettivo su accordato” dal giorno 1/09/2009 al luglio 2011 – violazione dell'art. 117 commi 4 e 7 lett. b) ultimo capoverso TUB.
pagina 7 di 19 4) Mancato riconoscimento del fenomeno anatocistico verificatosi tra il 1/01/2014 ed il 1/10/2016 - Errata interpretazione e violazione dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147/2013.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
I. In via preliminare, va evidenziato che, come rilevato dalla parte appellata, non risultano impugnate, e pertanto si è formato sulle stesse il giudicato, le seguenti statuizioni:
- rigetto dell'istanza istruttoria ex art. 210 cpc;
- accoglimento dell'eccezione di inammissibilità di parte delle domande;
- rigetto della domanda di nullità del contratto per mancanza di firma della banca;
- rigetto, per tardività, delle domande di condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
pagina 8 di 19 Sempre in via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità delle domande e conclusioni nuove o in contrasto col giudicato, per avere l'appellante riformulato tutte le conclusioni “discostandosi da quelle formulate nella citazione del primo grado e nelle conclusioni del precedente grado”. L'appellante avrebbe, inoltre, formulato una richiesta istruttoria nuova.
Con riferimento a tale questione non si può che evidenziare che le domande dichiarate inammissibili o respinte in primo grado, in assenza di impugnazione della relativa statuizione, non possono che essere inammissibili anche nel presente giudizio. La richiesta di consulenza tecnica, invece, non può essere ritenuta soggetta a particolari preclusioni.
La parte appellata eccepisce sempre via preliminare anche l'inammissibilità della domanda subordinata di rettifica del saldo per difetto di interesse ad agire, essendo chiuso il conto. Tale eccezione è però infondata, in quanto, come già adeguatamente argomentato dal giudice di prime cure, sussiste comunque l'interesse ad agire del correntista per l'accertamento del saldo, anche se il conto corrente è chiuso.
La questione è comunque ininfluente, non venendo esaminata tale domanda.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata individuazione del dies a quo del periodo di prescrizione delle domande proposte, avendo il giudice di prime cure ritenuto che la lettera di reclamo del 11.2.2019 non potesse costituire un valido atto interruttivo della prescrizione, non essendovi prova della sua avvenuta ricezione. pagina 9 di 19 Evidenzia l'appellante che tale statuizione sarebbe frutto di un errore di valutazione del materiale probatorio, visto che, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice (ora appellante) aveva prodotto la ricevuta di consegna e accettazione del reclamo in oggetto.
Con il secondo motivo di appello viene invece richiesto di espungere dal conto gli importi addebitati a titolo di “Commissione di massimo scoperto”, la cui clausola è stata dichiarata nulla dal giudice di primo grado per indeterminatezza, per il periodo successivo all'11.2.2009, ovvero la somma di 959,97 euro addebitata a titolo di CMS a chiusura del primo trimestre 2009.
Con riferimento a tali doglianze, osserva il Collegio che, in effetti, risulta ritualmente depositata la ricevuta di consegna della lettera di reclamo dell'11.2.2019, per cui è provata la ricezione del documento da parte della banca.
L'invio di tale atto ha poi certamente avuto l'effetto di interrompere la prescrizione.
Infatti, il reclamo inviato fa riferimento ai rapporti che sono oggetto della presente controversia e menziona le questioni legate al difetto di pattuizione scritta, alle conseguenze di ciò sulla CMS e sulla CA, all'anatocismo post-2014 ed, infine, alla rivalutazione degli interessi.
Conclude richiedendo alla banca di corrispondere gli oneri che si ritengono illegittimamente riscossi. Dunque, sussistendo un chiaro riferimento a tutte le questioni oggetto della presente controversia nonché alla domanda di pagamento, si può dire che certamente costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, nel presente caso, la prescrizione è interrotta a partire dal
11.2.2019, e non a partire dal 2.4.2019, come ritenuto dal giudice di prime cure.
pagina 10 di 19 Questo rilievo porta all'accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla mancata attribuzione degli oneri addebitati tra il giorno
11.2.2009 ed il giorno 2.4.2009, vale a dire la CMS del primo trimestre
2009, pari ad euro 959,57, come si desume dall'estratto conto relativo al primo trimestre del 2009 (doc.13 di primo grado, p. 35):
Non deve essere invece attribuita la somma di euro 852,16, dal momento che tale somma, corrispondente alla CMS del secondo trimestre 2009, è già stata conteggiata nella condanna di primo grado, che ha richiamato il ricalcolo indicato a pagina 50 della relazione definitiva del CTU:
Né infatti l'appellante spiega come mai siano dovuti non solo la CMS addebitata in esito al primo trimestre 2009 (che era stata erroneamente considerata prescritta), ma anche la CMS del secondo semestre (che invece, essendo entro il decennio dalla richiesta di mediazione del
2.4.2019, era stata considerata non prescritta e infatti è stata pagina 11 di 19 riattribuita). Per di più, tale somma, pur indicata in parte motiva, non viene neppure richiesta nelle conclusioni dell'appellante.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con la terza censura, la parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto validamente pattuito il corrispettivo sull'accordato, condividendo le conclusioni formulate dal consulente tecnico che non ne prevedevano l'espunzione.
Si afferma in proposito che, benché il giudice di primo grado abbia rilevato che la prima pattuizione che menzionava la commissione sull'accordato risaliva solo al 4.8.2011, in occasione della stipulazione del primo contratto di affidamento (doc. 3 di parte convenuta, doc. 5 di parte appellante), dagli estratti conto si evincerebbe che questo costo era stato addebitato periodicamente già a partire dal mese di settembre
2009 (v. doc 4), in difetto di ogni accordo formale. Il contratto di apertura del cc di corrispondenza, del 10.8.2000, poi, non prevederebbe alcuna disciplina al riguardo.
Espungendo tali addebiti, che pure erano stati evidenziati dal CTU, che aveva formulato una ipotesi alternativa, si evidenzierebbe un credito di ulteriori 15.202,75 euro.
Il rilievo merita accoglimento.
Al riguardo, l'appellata si difende affermando (p. 20 della comparsa di costituzione e p. 17 della memoria conclusionale) che nel contratto del
10.8.2000 la CMS sarebbe validamente pattuita e, pertanto, lo sarebbe anche la commissione sull'accordato. La CA sarebbe altresì evidenziata nei documenti di sintesi a partire dal 2011, nell'accordo del 5.6.2012 e nell'accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 18.1.2013.
Inoltre, “Il Giudice di prime cure ha espressamente stabilito, nell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 15/02/2022, che il CTU doveva enucleare dal conto solo le spese non previste contrattualmente, pagina 12 di 19 mentre, se pattuite, doveva riconoscerle (cfr. quesito integrativo).
Ebbene il CTU, in entrambe le relazioni depositate, da atto della pattuizione della commissione/corrispettivo sull'accordato. Si contesta, pertanto, la lettura avversaria di pagina 56 della CTU” (comparsa cit., p.
21).
Se è sicuramente condivisibile che la commissione sull'accordato si possa considerare, a livello concettuale, come un succedaneo della commissione di massimo scoperto, però, ciò non implica certamente che si possa applicare in mancanza di una specifica pattuizione.
Non può essere infatti condiviso l'argomento secondo cui la disciplina della CMS, peraltro viziata da nullità per indeterminatezza, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, possa costituire una valida disciplina per un addebito invero simile, ma in realtà ben distinto. Nel documento di sintesi del dicembre del 2011, poi, non si rinviene affatto una disciplina della CA, senza trascurare il fatto che questa non potrebbe affatto essere considerata una previsione contrattuale.
È solo con il contratto del 4.8.2011 che si rinviene una disciplina vera e propria della commissione sull'accordato.
La quantificazione dell'indebito, pari a 15.202,75 euro, benché formulata dalla parte appellante, risulta congruente con quanto indicato negli estratti conto nel periodo tra il terzo trimestre 2009 ed il secondo trimestre 2011.
Per questi motivi
il terzo motivo di appello deve essere accolto nella misura richiesta dall'appellante.
IV. Con il quarto motivo di appello, lamenta il mancato Pt_1 riconoscimento dell'illegittimità dell'anatocismo per il periodo tra il 2014 ed il 2016.
Il Tribunale di Siena avrebbe infatti ingiustamente respinto la domanda di espunzione del saldo della somma di euro 4.095,83, corrispondente pagina 13 di 19 agli interessi anatocistici applicati dall'1.1.2014 fino al mese di ottobre
2016, data in cui è entrata in vigore la delibera CICR del 3.8.2016, sull'errato presupposto che la modifica abolitiva dell'anatocismo non si applicherebbe al biennio 2014-2016, non essendo stata ancora emessa la delibera CICR di attuazione.
La questione ha dato lo spunto ad un dibattito giurisprudenziale vivace.
Ci si chiedeva infatti se la legge 147/2013, che inibiva l'applicazione della capitalizzazione degli interessi, fosse immediatamente applicabile o se si dovesse invece, ai sensi dell'art. 161 comma 5 TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”), attendere la delibera CICR attuativa, in mancanza della quale rimaneva in vigore il regime come precedentemente regolato sempre dalla delibera CICR, che consentiva la capitalizzazione degli interessi a debito. Infatti, ai sensi dell'art. 120 comma 2 TUB, il CICR
“stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e su questa scorta non si poteva prescindere dall'esistenza di una circolare apposita;
in mancanza, si doveva guardare all'ultima emanata, appunto quella del 9.2.2000 che ammetteva l'anatocismo.
In un tale contesto, questa Corte ha da tempo aderito all'orientamento espresso dalla la terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024, che pare essersi ormai consolidato, in base al quale:
“Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel
2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della pagina 14 di 19 delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò ― va subito aggiunto ― indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare. […] In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata
a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Il cit. art. 120, comma 2, è stato «sostituito» ─ così si è espresso il legislatore, nella circostanza ─ dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici.
D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi
─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente pagina 15 di 19 individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al
CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità
e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava
l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata.”
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la ratio dell'art. 161 comma
5, che definisce l'ultrattività delle prescrizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite, è evidentemente quella di evitare vuoti normativi, più che di assegnare a queste prescrizioni una vera forza espansiva, addirittura a scapito di norme di rango primario successivamente emanate. In ogni caso, certamente questa norma non consente di contraddire il novellato art. 120 comma 2 TUB nel suo portato essenziale di divieto di anatocismo.
Ciò precisato, nel caso concreto questo Collegio concorda con gli appellanti sul fatto che debba essere espunta dal conto la componente anatocistica successiva al 2014. pagina 16 di 19 È possibile calcolare il dovuto sulla base delle risultanze peritali di parte, non essendo state contestate dalla controparte, che non ne ha mai disconosciuto la correttezza. Al riguardo però, si nota che l'appellante ha indicato la somma di euro 4.095,83 affermando però (correttamente) che la delibera CICR iniziava a decorrere dal mese di ottobre. Tuttavia, nel prospetto presentato si perviene alla somma su indicata includendo gli indebiti a titolo di anatocismo da ottobre a dicembre 2016, che invece sono già stati conteggiati in primo grado. Deducendo quindi
357,44 euro, a titolo di indebiti da anatocismo illegittimo da ottobre a dicembre, si ottiene la somma di euro 3.738,39. Tale è l'ammontare dell'indebito da riattribuire al correntista.
V. La sentenza di primo grado dovrà quindi così essere riformata, aggiungendo agli indebiti già accertati, pari ad euro 17.597,21, ulteriori euro 19.900,71 (ossia € 959,57 a titolo di CMS, € 15.202,75 a titolo di
CA, € 3.738,39 a titolo di anatocismo illegittimo), addivenendo così ad un totale di euro 37.497,92. A ciò devono sommarsi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, ossia dalla notifica della citazione in data 6.2.2020.
VI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa Parte_1 le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura Controparte_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal pagina 17 di 19 D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 899/2022 emessa Controparte_1 dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 26/10/2022, così provvede:
1. Accoglie tutti i motivi d'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina la somma che
[...]
è condannata a pagare Controparte_1 all'appellante in euro 37.497,92, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2. Condanna l'appellata a Controparte_1 rifondere a le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 533/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIGHI RICCARDO e dell'avv. MARIGLIANO MARTA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 899/2022 emessa dal Tribunale di SIENA pubblicata il
26/10/2022
CONCLUSIONI
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 19 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza numero 899/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in persona della Dott.ssa Giulia Capannoli, pubblicata in data 26/10/2022, non notificata e provvedere come segue:
- in via principale: accertare e dichiarare che il termine di prescrizione ordinario è stato validamente interrotto dall'appellante in data 11/02/2019, per le motivazioni esposte in atti;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65), individuato dal Giudice di prime cure in € 17.597,21 a credito di maggiorandolo Parte_1 della somma di € 959,57 (opp o minore che risulterà di giustizia) illegittimamente applicata in data 31/03/2009 a titolo di commissione di massimo scoperto;
accertare e dichiarare che l'appellata ha applicato l'onere denominato
“corrispettivo su accordato” dal 30/09/2009 al 30/06/2011 in difetto assoluto di formale pattuizione, per le ragioni spiegate in narrativa;
per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65) individuato dal primo Giudice in € 17.597,21, maggiorandolo della somma di € 15.202,75 (oppure di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) illegittimamente applicata nel suddetto periodo a titolo di corrispettivo su accordato;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1283 c.c. e 120, comma 2, TUB (come novellato dalla L. n. 147/2013) l'illegittimità e/o la nullità degli interessi anatocistici applicati relativamente al contratto di conto corrente 2148.85 (già n 2148.65) per il periodo successivo al 1/01/2014 (o secondo le date ed i periodi di giustizia); per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2148.85 (già n 2148.65), individuato dal Tribunale di Siena in € 17.597,21, maggiorandolo della somma di € 4.095,83 (oppure di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), illegittimamente applicata nel suddetto periodo a titolo di interessi anatocistici;
per effetto di tutte le domande sopra spiegate, condannare
[...]
(cod. fisc. n.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., a pagare in favore della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., l Parte_1 complessiva di € 20.258,15, quale differenza tra il saldo accertato in prime cure, maggiorato per effetto delle richieste sub A, B e C, pari ad € 37.855,361, e la somma di € 17.597,21 medio tempore versata dalla banca oppure la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno 11/02/2019 (data di consegna del reclamo alla banca) o comunque dal pagina 2 di 19 2/04/2019 (data di comunicazione dell'incontro di mediazione) e in ogni caso maturati e maturandi successivamente alla pubblicazione della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, secondo cpv, c.p.c.. In subordine: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti e tenuto conto altresì del pagamento della somma € 17.597,21 da parte di , medio tempore verificatosi, Controparte_1 che il sa nto corrente 2148.85 (già n 2148.65) è pari ad € 20.258,15 a credito di Parte_1 oppure alla somma maggiore o minore che ris l'effetto, ordinare al predetto Istituto bancario di rettificare il saldo del conto corrente in contestazione;
il tutto oltre interessi legali ex D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal giorno 11/02/2019 (data di consegna del reclamo alla banca) o comunque dal 2/04/2019 (data di comunicazione dell'incontro di mediazione) e in ogni caso maturati e maturandi successivamente alla pubblicazione della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, secondo cpv, c.p.c.. Con vittoria di spese, compensi, cassa avvocati e rimborso forfettario nelle rispettive misure di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Riccardo Righi e Marta Marigliano che si dichiarano antistatari.
- In via istruttoria: richiamando quanto dedotto nell'atto di impugnazione, parte appellante insiste, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., per l'accoglimento della richiesta di supplemento della Consulenza Tecnica d'Ufficio, di natura tecnico-contabile, volta a verificare le contestazioni sollevate in prime cure da in punto all'illegittima applicazione di Parte_1 interessi o compreso tra l'1/01/2014 ed il 1/10/2016”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare integralmente l'appello, i motivi, le istanze, anche istruttorie, e le domande tutte proposte dalla con l'atto di citazione Parte_2 notificato alla in data 28/02/2023, Controparte_1 perché del tutto inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni e le ragioni tutte proposte dalla Controparte_1
, con conseguente conferma della
[...]
n. 1547/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 24/10/2022, pubblicata e comunicata il 26/10/2022 e non notificata. Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 19 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la allegando Controparte_1 di aver acceso in data 10.8.2000 il conto corrente n. 2148.65, chiuso il
21.11.2018 con messa a disposizione allo sportello del saldo finale in favore della correntista, rispetto al quale eccepiva: la mancata pattuizione scritta dei tassi debitori e creditori relativamente ai fidi antecedenti al 7.4.2014; l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza/indeterminabilità della loro pattuizione e, comunque, per mancanza di causa;
l'illegittima applicazione della commissione sull'accordato fino al 7.4.2014;
l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici per il periodo successivo al 1.1.2014.
Si costituiva la banca, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti maturati nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (6.2.2020) o in subordine, dalla domanda di mediazione
(2.4.2019). Nel merito, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di addebiti asseritamente illegittimi in assenza dell'avvenuto pagamento dei saldi, la carenza di prova del credito restitutorio - non avendo la correntista depositato la totalità degli estratti conto - e sosteneva per contro la legittimità delle clausole contrattuali e dei conseguenti addebiti.
La causa veniva istruita con CTU contabile, e posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 899/2022, pubblicata il 26/10/2022, il Tribunale di
SIENA così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 19 dichiara l'inammissibilità delle domande nuove formulate da parte attrice relative ai fidi di fatto antecedenti al 7.8.2001, agli interessi usurari, all'anatocismo fin dall'inizio del rapporto e al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
accertata l'illegittimità delle clausole contrattuali e di conseguenti addebiti come in parte motiva condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di €
[...] Parte_1
17.597,21; condanna alla rifusione in favore Controparte_1 di delle spese di lite che liquida in € 4.835,00 per Parte_1 compensi, € 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU nei rapporti interni definitivamente a carico di parte convenuta”.
In via pregiudiziale, il Tribunale rigettava l'eccezione della banca di inammissibilità della domanda di ripetizione perché fondata su meri addebiti, in assenza di pagamenti, in quanto l'azione di accertamento negativo non è subordinata all'esistenza e prova di un pagamento.
Veniva, invece, considerata parzialmente fondata l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni di parte attrice formulate in termini difformi rispetto a quanto dedotto con l'atto di citazione (in particolare, riguardo all'applicazione della CMS, ai fidi di fatto, agli interessi usurari, alla illegittimità degli interessi anatocistici fin dall'inizio del rapporto, alle illegittimità su disponibilità di fondi e spese ed oneri, ed alla richiesta di condanna di pagamento di 191.328,02 euro).
Veniva, invece, ritenuta ammissibile la domanda di parte attrice relativa alla mancata pattuizione scritta degli interessi riguardo ai fidi ante
7.4.2014 (oppure ante 4.8.2011, come precisato a seguito della produzione di un documento del 2011 da parte della banca in sede di pagina 5 di 19 comparsa di risposta). Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca, dovendosi considerare il contratto “monofirma” pienamente valido.
Veniva poi accolta l'eccezione di prescrizione degli indebiti sollevata dalla banca, in quanto, con riferimento all'onere della prova dell'esistenza del fido, il Tribunale faceva presente che “la banca ha depositato in atti lettera contratto di credito del 4.8.2011, lettera contratto di credito del
17.2.2012 e lettera contratto di credito del 9.1.2014 (all. 2, 3 e 4 del doc. 3) mentre dall'apertura del conto corrente alla prima lettera del
2011 non è possibile ritenere provata l'apertura di un contratto di affidamento per factia concludentia”. Dunque, l'esistenza del fido si poteva far risalire al più presto al 4.8.2011 ma, non essendovi prova del pregresso, si doveva considerare tale fido non esistente.
Quanto al dies a quo, secondo il Tribunale di Siena la lettera di reclamo dell'11.2.2019 non poteva considerarsi un valido atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di prova dell'avvenuta ricezione. Il primo atto interruttivo era, invece, da far risalire alla data della domanda di mediazione.
Non veniva condivisa l'eccezione in merito al mancato rispetto dell'onere della prova, non avendo la correntista prodotto l'intera serie degli estratti conto, in quanto la lacuna non aveva impedito al CTU di effettuare comunque i suoi rilievi.
Quanto all'eccepita applicazione dell'anatocismo nel periodo posteriore al
1.1.2014, essa veniva rigettata, dovendo la novella del TUB necessariamente adattarsi alla emananda delibera CICR, la quale non sarebbe arrivata che nell'agosto del 2016.
Riguardo alla CMS, veniva rigettata l'eccezione di nullità per mancanza di causa, rinvenuta invece sulla remunerazione della mera messa a disposizione del denaro per il fido, a prescindere dal suo uso, mentre pagina 6 di 19 veniva accolta quella di nullità per indeterminatezza, essendo la CMS indicata solo sulla misura dell'aliquota e della base di calcolo, mancando però la periodicità.
Il giudice, quindi, riteneva corretta l'ipotesi di calcolo che attribuiva la somma di euro 17.597,21 a favore del correntista come differenza tra saldo finale ricalcolato e saldo banca, mentre veniva rigettata la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, in quanto tardivamente avanzata per la prima volta in fase di precisazione delle conclusioni.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello (di Controparte_1 seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata individuazione del dies quo del periodo di prescrizione delle domande proposte da - Violazione dell'art. Parte_1
2943 comma 4 cod. civ.
2) Mancato riconoscimento dell'applicazione di ulteriori addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto ritenute nulle – violazione dell'art. 2943 comma 4 cod. civ.
3) Mancata valutazione dell'applicazione della commissione denominata “corrispettivo su accordato” dal giorno 1/09/2009 al luglio 2011 – violazione dell'art. 117 commi 4 e 7 lett. b) ultimo capoverso TUB.
pagina 7 di 19 4) Mancato riconoscimento del fenomeno anatocistico verificatosi tra il 1/01/2014 ed il 1/10/2016 - Errata interpretazione e violazione dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147/2013.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
I. In via preliminare, va evidenziato che, come rilevato dalla parte appellata, non risultano impugnate, e pertanto si è formato sulle stesse il giudicato, le seguenti statuizioni:
- rigetto dell'istanza istruttoria ex art. 210 cpc;
- accoglimento dell'eccezione di inammissibilità di parte delle domande;
- rigetto della domanda di nullità del contratto per mancanza di firma della banca;
- rigetto, per tardività, delle domande di condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
pagina 8 di 19 Sempre in via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità delle domande e conclusioni nuove o in contrasto col giudicato, per avere l'appellante riformulato tutte le conclusioni “discostandosi da quelle formulate nella citazione del primo grado e nelle conclusioni del precedente grado”. L'appellante avrebbe, inoltre, formulato una richiesta istruttoria nuova.
Con riferimento a tale questione non si può che evidenziare che le domande dichiarate inammissibili o respinte in primo grado, in assenza di impugnazione della relativa statuizione, non possono che essere inammissibili anche nel presente giudizio. La richiesta di consulenza tecnica, invece, non può essere ritenuta soggetta a particolari preclusioni.
La parte appellata eccepisce sempre via preliminare anche l'inammissibilità della domanda subordinata di rettifica del saldo per difetto di interesse ad agire, essendo chiuso il conto. Tale eccezione è però infondata, in quanto, come già adeguatamente argomentato dal giudice di prime cure, sussiste comunque l'interesse ad agire del correntista per l'accertamento del saldo, anche se il conto corrente è chiuso.
La questione è comunque ininfluente, non venendo esaminata tale domanda.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata individuazione del dies a quo del periodo di prescrizione delle domande proposte, avendo il giudice di prime cure ritenuto che la lettera di reclamo del 11.2.2019 non potesse costituire un valido atto interruttivo della prescrizione, non essendovi prova della sua avvenuta ricezione. pagina 9 di 19 Evidenzia l'appellante che tale statuizione sarebbe frutto di un errore di valutazione del materiale probatorio, visto che, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice (ora appellante) aveva prodotto la ricevuta di consegna e accettazione del reclamo in oggetto.
Con il secondo motivo di appello viene invece richiesto di espungere dal conto gli importi addebitati a titolo di “Commissione di massimo scoperto”, la cui clausola è stata dichiarata nulla dal giudice di primo grado per indeterminatezza, per il periodo successivo all'11.2.2009, ovvero la somma di 959,97 euro addebitata a titolo di CMS a chiusura del primo trimestre 2009.
Con riferimento a tali doglianze, osserva il Collegio che, in effetti, risulta ritualmente depositata la ricevuta di consegna della lettera di reclamo dell'11.2.2019, per cui è provata la ricezione del documento da parte della banca.
L'invio di tale atto ha poi certamente avuto l'effetto di interrompere la prescrizione.
Infatti, il reclamo inviato fa riferimento ai rapporti che sono oggetto della presente controversia e menziona le questioni legate al difetto di pattuizione scritta, alle conseguenze di ciò sulla CMS e sulla CA, all'anatocismo post-2014 ed, infine, alla rivalutazione degli interessi.
Conclude richiedendo alla banca di corrispondere gli oneri che si ritengono illegittimamente riscossi. Dunque, sussistendo un chiaro riferimento a tutte le questioni oggetto della presente controversia nonché alla domanda di pagamento, si può dire che certamente costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, nel presente caso, la prescrizione è interrotta a partire dal
11.2.2019, e non a partire dal 2.4.2019, come ritenuto dal giudice di prime cure.
pagina 10 di 19 Questo rilievo porta all'accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla mancata attribuzione degli oneri addebitati tra il giorno
11.2.2009 ed il giorno 2.4.2009, vale a dire la CMS del primo trimestre
2009, pari ad euro 959,57, come si desume dall'estratto conto relativo al primo trimestre del 2009 (doc.13 di primo grado, p. 35):
Non deve essere invece attribuita la somma di euro 852,16, dal momento che tale somma, corrispondente alla CMS del secondo trimestre 2009, è già stata conteggiata nella condanna di primo grado, che ha richiamato il ricalcolo indicato a pagina 50 della relazione definitiva del CTU:
Né infatti l'appellante spiega come mai siano dovuti non solo la CMS addebitata in esito al primo trimestre 2009 (che era stata erroneamente considerata prescritta), ma anche la CMS del secondo semestre (che invece, essendo entro il decennio dalla richiesta di mediazione del
2.4.2019, era stata considerata non prescritta e infatti è stata pagina 11 di 19 riattribuita). Per di più, tale somma, pur indicata in parte motiva, non viene neppure richiesta nelle conclusioni dell'appellante.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con la terza censura, la parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto validamente pattuito il corrispettivo sull'accordato, condividendo le conclusioni formulate dal consulente tecnico che non ne prevedevano l'espunzione.
Si afferma in proposito che, benché il giudice di primo grado abbia rilevato che la prima pattuizione che menzionava la commissione sull'accordato risaliva solo al 4.8.2011, in occasione della stipulazione del primo contratto di affidamento (doc. 3 di parte convenuta, doc. 5 di parte appellante), dagli estratti conto si evincerebbe che questo costo era stato addebitato periodicamente già a partire dal mese di settembre
2009 (v. doc 4), in difetto di ogni accordo formale. Il contratto di apertura del cc di corrispondenza, del 10.8.2000, poi, non prevederebbe alcuna disciplina al riguardo.
Espungendo tali addebiti, che pure erano stati evidenziati dal CTU, che aveva formulato una ipotesi alternativa, si evidenzierebbe un credito di ulteriori 15.202,75 euro.
Il rilievo merita accoglimento.
Al riguardo, l'appellata si difende affermando (p. 20 della comparsa di costituzione e p. 17 della memoria conclusionale) che nel contratto del
10.8.2000 la CMS sarebbe validamente pattuita e, pertanto, lo sarebbe anche la commissione sull'accordato. La CA sarebbe altresì evidenziata nei documenti di sintesi a partire dal 2011, nell'accordo del 5.6.2012 e nell'accordo sulla modifica delle condizioni economiche del 18.1.2013.
Inoltre, “Il Giudice di prime cure ha espressamente stabilito, nell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 15/02/2022, che il CTU doveva enucleare dal conto solo le spese non previste contrattualmente, pagina 12 di 19 mentre, se pattuite, doveva riconoscerle (cfr. quesito integrativo).
Ebbene il CTU, in entrambe le relazioni depositate, da atto della pattuizione della commissione/corrispettivo sull'accordato. Si contesta, pertanto, la lettura avversaria di pagina 56 della CTU” (comparsa cit., p.
21).
Se è sicuramente condivisibile che la commissione sull'accordato si possa considerare, a livello concettuale, come un succedaneo della commissione di massimo scoperto, però, ciò non implica certamente che si possa applicare in mancanza di una specifica pattuizione.
Non può essere infatti condiviso l'argomento secondo cui la disciplina della CMS, peraltro viziata da nullità per indeterminatezza, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, possa costituire una valida disciplina per un addebito invero simile, ma in realtà ben distinto. Nel documento di sintesi del dicembre del 2011, poi, non si rinviene affatto una disciplina della CA, senza trascurare il fatto che questa non potrebbe affatto essere considerata una previsione contrattuale.
È solo con il contratto del 4.8.2011 che si rinviene una disciplina vera e propria della commissione sull'accordato.
La quantificazione dell'indebito, pari a 15.202,75 euro, benché formulata dalla parte appellante, risulta congruente con quanto indicato negli estratti conto nel periodo tra il terzo trimestre 2009 ed il secondo trimestre 2011.
Per questi motivi
il terzo motivo di appello deve essere accolto nella misura richiesta dall'appellante.
IV. Con il quarto motivo di appello, lamenta il mancato Pt_1 riconoscimento dell'illegittimità dell'anatocismo per il periodo tra il 2014 ed il 2016.
Il Tribunale di Siena avrebbe infatti ingiustamente respinto la domanda di espunzione del saldo della somma di euro 4.095,83, corrispondente pagina 13 di 19 agli interessi anatocistici applicati dall'1.1.2014 fino al mese di ottobre
2016, data in cui è entrata in vigore la delibera CICR del 3.8.2016, sull'errato presupposto che la modifica abolitiva dell'anatocismo non si applicherebbe al biennio 2014-2016, non essendo stata ancora emessa la delibera CICR di attuazione.
La questione ha dato lo spunto ad un dibattito giurisprudenziale vivace.
Ci si chiedeva infatti se la legge 147/2013, che inibiva l'applicazione della capitalizzazione degli interessi, fosse immediatamente applicabile o se si dovesse invece, ai sensi dell'art. 161 comma 5 TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”), attendere la delibera CICR attuativa, in mancanza della quale rimaneva in vigore il regime come precedentemente regolato sempre dalla delibera CICR, che consentiva la capitalizzazione degli interessi a debito. Infatti, ai sensi dell'art. 120 comma 2 TUB, il CICR
“stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e su questa scorta non si poteva prescindere dall'esistenza di una circolare apposita;
in mancanza, si doveva guardare all'ultima emanata, appunto quella del 9.2.2000 che ammetteva l'anatocismo.
In un tale contesto, questa Corte ha da tempo aderito all'orientamento espresso dalla la terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 21344 del 30.7.2024, che pare essersi ormai consolidato, in base al quale:
“Una volta riconosciuto che l'art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel
2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della pagina 14 di 19 delib. CICR del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò ― va subito aggiunto ― indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare. […] In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. che fu introdotta col d.lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata
a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Il cit. art. 120, comma 2, è stato «sostituito» ─ così si è espresso il legislatore, nella circostanza ─ dal comma 629 dell'art. 1 della l. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata dunque espunta dall'ordinamento e, in mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata. Ciò ha reso inoperante la delib. CICR del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la l. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici.
D'altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi
─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente pagina 15 di 19 individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al
CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato. Sotto tale aspetto l'intervento demandato al CICR in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità
e i criteri per la produzione di «interessi sugli interessi» implicava
l'adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell'applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori): talché era impensabile che le banche potessero praticare l'anatocismo prima che il CICR avesse adottato la relativa delibera. È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all'autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata.”
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la ratio dell'art. 161 comma
5, che definisce l'ultrattività delle prescrizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite, è evidentemente quella di evitare vuoti normativi, più che di assegnare a queste prescrizioni una vera forza espansiva, addirittura a scapito di norme di rango primario successivamente emanate. In ogni caso, certamente questa norma non consente di contraddire il novellato art. 120 comma 2 TUB nel suo portato essenziale di divieto di anatocismo.
Ciò precisato, nel caso concreto questo Collegio concorda con gli appellanti sul fatto che debba essere espunta dal conto la componente anatocistica successiva al 2014. pagina 16 di 19 È possibile calcolare il dovuto sulla base delle risultanze peritali di parte, non essendo state contestate dalla controparte, che non ne ha mai disconosciuto la correttezza. Al riguardo però, si nota che l'appellante ha indicato la somma di euro 4.095,83 affermando però (correttamente) che la delibera CICR iniziava a decorrere dal mese di ottobre. Tuttavia, nel prospetto presentato si perviene alla somma su indicata includendo gli indebiti a titolo di anatocismo da ottobre a dicembre 2016, che invece sono già stati conteggiati in primo grado. Deducendo quindi
357,44 euro, a titolo di indebiti da anatocismo illegittimo da ottobre a dicembre, si ottiene la somma di euro 3.738,39. Tale è l'ammontare dell'indebito da riattribuire al correntista.
V. La sentenza di primo grado dovrà quindi così essere riformata, aggiungendo agli indebiti già accertati, pari ad euro 17.597,21, ulteriori euro 19.900,71 (ossia € 959,57 a titolo di CMS, € 15.202,75 a titolo di
CA, € 3.738,39 a titolo di anatocismo illegittimo), addivenendo così ad un totale di euro 37.497,92. A ciò devono sommarsi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, ossia dalla notifica della citazione in data 6.2.2020.
VI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa Parte_1 le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura Controparte_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal pagina 17 di 19 D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 899/2022 emessa Controparte_1 dal Tribunale di SIENA e pubblicata il 26/10/2022, così provvede:
1. Accoglie tutti i motivi d'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina la somma che
[...]
è condannata a pagare Controparte_1 all'appellante in euro 37.497,92, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
2. Condanna l'appellata a Controparte_1 rifondere a le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
pagina 18 di 19 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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